Spaccio di stupefacenti a Ragusa: centro storico teatro di un fenomeno da cancellare

Spaccio di stupefacenti a Ragusa: centro storico teatro di un fenomeno da cancellare
Seppur non prepotente come in altre realtà, a Ragusa il fenomeno dello spaccio prende piede ripresentandosi con ciclicità. Nell'ultima settimana di maggio due pusher sono stati arrestati nei pressi del City, da dove è probabile che parta una rete di spaccio che collega la suddetta zona a piazza San Giovanni. Risulta necessario, in questo senso, che la città si impegni nella lotta a questo terribile fenomeno. L'allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine. Il problema è concreto e necessita della massima attenzione, si tratta di un fenomeno che coinvolge giovani fin dall'età adolescenziale rischiando di trascinarsi in un vortice spesso senza ritorno. Oltre a essere deleterio per i cittadini, risulta essere una piaga per il centro storico, una vasta area costruita su radici storiche e culturali minata da un problema che al giorno d'oggi si è diffuso sempre più a macchia d'olio. Un primo passo potrebbe essere l'installazione di servizi di videosorveglianza, misura che però potrebbe essere elusa dagli spacciatori semplicemente cambiando area di "commercio". Risulta fondamentale, come sottolineato dai consiglieri Pd Mario D'Asta e Mario Chiavola, che il processo di contrasto allo spaccio parta dalle scuole, istruendo i giovani sui pericoli che questo fenomeno comporta. I consiglieri hanno proposto la creazione di progetti, promossi dal Comune, finalizzati a far luce su una questione estremamente delicata.
Teatro Garibaldi di Modica - Annullati gli spettacoli.

Teatro Garibaldi di Modica - Annullati gli spettacoli.
Sono stati definitivamente annullati tutti gli spettacoli inseriti nei cartelloni di musica e di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica non svolti da marzo a giugno 2020. L’incertezza del futuro, alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid 19, non rende infatti possibile riprogrammare gli appuntamenti inizialmente previsti, come auspicato finora. In merito alla possibilità di rimborso dei singoli biglietti o della quota di abbonamento non usufruita, è prevista la possibilità di ricevere il rimborso tramite voucher di pari valore del prezzo nominale e, per gli abbonati, il rimborso con voucher di valore pari ai ratei non goduti. Il DPCM n.18 del 17/03/2020 all’art. 88, convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24 aprile 2020 e modificato nell'art. 183 comma 11 del DPCM del 19 05 2020, esclude infatti la possibilità di ricevere un rimborso monetario. Il voucher potrà essere utilizzato entro i successivi 18 mesi per l’acquisto di biglietti inerenti ad altri eventi futuri programmati dalla Fondazione. Gli spettatori che volessero supportare l’attività del Teatro potranno rinunciare al rimborso: un gesto generoso che potrà contribuire a supportare l’impegno della Fondazione nella diffusione della cultura. La Fondazione ringrazia fin da adesso chi sceglierà questa encomiabile possibilità e dedicherà a tutti i “sostenitori del Teatro” una pagina d’onore sul proprio sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.it. Per rinunciare al rimborso dell’abbonamento o del singolo biglietto basterà non presentare la richiesta di rimborso (se si vuole, lo si potrà comunicare anche al botteghino del teatro o inviando una mail a info@fondazioneteatrogaribaldi.com ma senza alcun obbligo). Di seguito le procedure per la richiesta di rimborso tramite voucher:
Per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti acquistati al botteghino del teatro, è possibile chiedere il rimborso entro e non oltre il 30 giugno, attraverso tre modalità:
- di presenza, recandosi al botteghino del teatro a partire da lunedì 1 giugno, muniti del biglietto originale o dell’abbonamento. Il botteghino è aperto tutti i giorni (tranne domenica e festivi) dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.
- tramite Raccomanda postale con ricevuta di ritorno: chi fosse impossibilitato a recarsi fisicamente al botteghino può inviare i biglietti o l’abbonamento in originale insieme alla richiesta di rimborso, riportante nome, cognome, email, titolo e data dell’evento, numero di
biglietti e/o abbonamenti spediti spediti tramite Raccomandata Postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI, Corso Umberto I n. 207/211, 97015 MODICA (RG)
- tramite email: è possibile inviare in anteprima con mail la sola richiesta di rimborso, debitamente firmata, e la scansione (o foto) chiaramente leggibile del fronte e del retro dei biglietti (da barrare con una linea trasversale) o dell’abbonamento. La mail deve avere questo
oggetto: “Rimborso con Voucher + Nome Evento + Data evento o abbonamento prosa/musica”. L’indirizzo email a cui inviare la documentazione è info@fondazioneteatrogaribaldi.com . Resta l’obbligo per lo spettatore o l’abbonato di riconsegnare al botteghino del Teatro i biglietti integri e in originale o l’abbonamento, poiché come indicato dall’Agenzia delle Entrate, fin quando i biglietti non saranno fisicamente riconsegnati integri e in originale, il Voucher ricevuto rimarrà "inattivo" e quindi inutilizzabile per i prossimi acquisti.
Per quanto riguarda i biglietti acquistati sul sito www.ciaotickets.com: entro il 30 giugno, gli acquirenti riceveranno in automatico un’email contenente il Voucher alla casella di posta elettronica utilizzata per l'acquisto. Qualora alla data indicata ciò non dovesse avvenire, è necessario segnalarlo alla mail info@fondazioneteatrogaribaldi.com.
Il presidente della Fondazione, il sindaco di Modica Ignazio Abbate, il sovrintendente Tonino Cannata e il direttore artistico Giovanni Cultrera ringraziano tutto il pubblico per la comprensione mostrata in questi mesi e per i tanti attestati di stima e di solidarietà ricevuti. La speranza di tutti è di tornare presto a incontrarsi in teatro in compagnia della cultura.
ULTIMA ORA - (VIDEO) Terzo nido di tartaruga marina nel ragusano

ULTIMA ORA - (VIDEO) Terzo nido di tartaruga marina nel ragusano
Ancora un nido, il terzo, e ancora presso la spiaggia di Randello (dell’omonimo Demanio Forestale), a circa due chilometri dai 2 nidi scoperti e messi in sicurezza dal WWF ieri, nel territorio di Ragusa. La scoperta di un terzo nido è stata fatta giovedì 28 maggio da un operaio della forestale, Vito Pavone. I volontari WWF sono intervenuti subito sul posto per verificare, hanno effettuato il monitoraggio delle spiagge trovando però solo tracce di un probabile tentativo, senza nidificazione. Nella mattinata del 29 maggio è stato ripetuto il monitoraggio e sull’ultima spiaggia sono state rinvenute tracce di tartaruga, questa volta con la caratteristica area di scavo. Probabilmente si tratta di tartarughe tornate nelle spiagge dove sono nate 20 o 30 anni fa per ripetere a distanza di tanti anni il rito della riproduzione. La scoperta conferma l’importanza delle attività di sorveglianza e monitoraggio delle spiagge che il WWF svolge, anche quest’anno, grazie ai volontari supportati dal progetto LIFE EuroTurtles in Calabria, Sicilia e Basilicata. Proprio alla luce della scoperta del terzo nido, messo in sicurezza dai volontari, il WWF rivolge un appello alle amministrazioni costiere per non effettuare la pulizia meccanica delle spiagge, che danneggia le nidificazioni sia del fratino che della tartaruga marina, cancellando eventuali tracce e dunque compromettendo l'individuazione e la salvaguardia dei nidi.
RAGUSA-CULTURA: un binomio da cui ripartire. Nasce un nuovo centro commerciale culturale

RAGUSA-CULTURA: un binomio da cui ripartire. Nasce un nuovo centro commerciale culturale
Venerdì 29 maggio, l'amministrazione comunale di Ragusa ha effettuato un sopralluogo presso i locali dell'Opera Pia Collegio di Maria Addolorata Felicia Schininà di via G.Matteotti. Nel corso del sopralluogo è stato presentato il progetto di creazione, all'interno della struttura, di un Centro commerciale culturale. Lo scopo del progetto consiste nella realizzazione di un polo di aggregazione finalizzato a conferire nuova linfa al centro storico. Al sopralluogo hanno presenziato il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il presidente del Cda dell'Opera Pia Franco Antoci, l'assessora alla Cultura Clorinda Arezzo, l'assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Giuffrida, il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, la consigliera comunale Corrada Iacono e Simone Di Grandi, collaboratore dell'amministrazione comunale in materia di Politiche Giovanili. Nei locali dell'ex facoltà di Giurisprudenza prenderà forma un sorta di campus accessibile a tutti.
A questo proposito è intervenuto il primo cittadino Peppe Cassì: "Da anni si discute di come il decentramento di alcune attività abbia svuotato il cuore di Ragusa. Ora è tempo di rivitalizzare un’area particolarmente depressa del nostro centro, come il versante sinistro scendendo da Corso Italia, con un luogo in cui far liberamente progredire talento e creatività dei giovani, e non solo, cittadini ragusani. Attorno al chiostro centrale sorgeranno una scuola di musica, una galleria espositiva dove accogliere mostre, una sala insonorizzata per prove musicali, concerti e incisioni, uno spazio laboratoriale dedicato alle attività creative e artigianali, un auditorium, aule studio e un archivio “vivente” in cui raccontare la storia passata e futura di questo luogo e in cui le associazioni potranno incontrarsi. Abbiamo chiamato il nostro Centro Commerciale Culturale “L’assembramento”, convinti che dalle difficoltà possano nascere nuove opportunità. Questo progetto, a cui l'amministrazione lavorava da tempo, proprio durante il lockdown è stato infatti definito attraverso un lavoro di squadra coordinato dall'assessora alla Cultura Clorinda Arezzo, al fine di offrire ai ragusani la possibilità di riprendersi i loro spazi e ai giovani un luogo dove crescere. Attraverso appositi bandi, le sale saranno affidate gratuitamente ad associazioni che hanno esperienza con le diverse funzioni del centro, individuate come quelle di cui più si sente la necessità attraverso un’indagine conoscitiva tra gli operatori culturali. Ogni ulteriore proposta è benaccetta per un luogo che vivrà una propria concreta programmazione. Pochi mesi ancora, e vivremo un meraviglioso Assembramento. Ragusa riparte, ritrovandosi".
Il regolamento d'utilizzo verrà redatto dall'Amministrazione comunale: sarà incaricato un custode, dipendente comunale, che avrà il compito di coordinare il centro. L'inaugurazione è prevista nell'arco di due, tre mesi e consisterà in un ulteriore passo nell'attività socioculturale della città. Uno spazio, dunque, dedicato ai giovani, e non solo, per fare in modo che lo studio, l'arte e la cultura rimangano dei principi saldi per la comunità ragusana. A margine del sopralluogo è poi intervenuta, ai microfoni di Teleiblea, l'assessora alla Cultura Clorinda Arezzo: "Questo progetto vuol dire tanto per Ragusa e per il suo centro storico. Si tratta di un passo importante nell'ottica di una rinascita dell'universo culturale cittadino. Oltretutto è un'occasione per i giovani per ampliare il proprio percorso di crescita, alla luce del fatto che la struttura metterà a disposizione degli utenti numerosi spazi destinati allo studio, all'arte e al libero sfogo della creatività".
ESTATE 2020 - L'ordinanza del sindaco fa chiarezza sulle regole della movida

ESTATE 2020 - L'ordinanza del sindaco fa chiarezza sulle regole della movida
Nella serata di oggi, giovedì 28 maggio 2020, a due giorni dalla riunione del comitato per l'Ordine Pubblico tenutosi in Prefettura, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha emesso un'ordinanza relativa alle regole da seguire in vista dell'estate 2020.
Art. 1 - Uso mascherina A chiunque è fatto obbligo di portare la mascherina sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio. Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 - "non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.21 all'art.23 prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.
Art. 2 - Assembramenti In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.
Art. 3 - Porto turistico Marina di Ragusa.
I titolari del Porto Turistico di Marina di Ragusa hanno obbligo, con proprio personale, di evitare la formazione di assembramenti all'interno dell'area aperta al pubblico del porto turistico, differenziando ingresso ed uscita (chiudendo eventuali accessi secondari) e, nel contempo, dettando apposite disposizioni alle diverse attività, alimentari e non alimentari, ubicate all'interno del porto turistico finalizzati ad un rigoroso rispetto delle misure anti covid previste dalle normative, statali e regionali, che si intendono integralmente riportate.
Art. 4 - Pubblici esercizi.
Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, preliminarmente, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, richiamate espressamente dall'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati. A tale fine, ogni titolare all'interno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti.
Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l'attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio.
I titolari di pubblici esercizi contigui possono affidare tale attività anche ad un unico incaricato.
Dare atto che, ai sensi del TULPS, il titolare del pubblico esercizio può allontanare il cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e quiete degli altri (Cfr. Cass. sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017), fermo restando che, in qualsiasi momento, possono chiedere intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.
Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative, pubblicate sul sito dei “Pubblici Esercizi in federazione” – Area Legale:
1) Consumo prodotto ordinato e preso per asporto all'esterno del locale (fuori dal
perimetro anche esterno del locale)
Ai sensi dell'art. 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio, resta consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi. A ciò si aggiunga che in capo al ristoratore vige anche l'obbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare. Si ritiene, pertanto, che gravi sull'esercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare siffatto
obbligo. Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, al momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze.
2) Distanziamento tavoli e sedute.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del DPCM del 17 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16, tra le quali figura anche la necessità di “mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro”. Pertanto, se è vero che sono consentiti tutti gli spostamenti all'interno della propria Regione (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020), ed è quindi consentito anche incontrare conoscenti e amici (oltreché i congiunti), è altresì vero che rimane ferma la raccomandazione di mantenere il distanziamento interpersonale di cui sopra. Ciò considerato, è ragionevole ritenere che l'inciso “ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale” vada riferito alle persone che siano tra loro conviventi, per le quali non avrebbe ragion d'essere l'applicazione del distanziamento interpersonale e non invece ai congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei “contatti sociali” per i quali è comunque disposta la misura di prevenzione in commento. Tutto ciò considerato, sembra ragionevole ritenere che per poter sedere allo stesso tavolo senza dover osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli avventori debbano dichiarare (ma non necessariamente per iscritto assumendosene direttamente la responsabilità di essere necessariamente conviventi.
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO
BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.
Art. 5- Misure per pubblici esercizi.
Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonchè agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:
1) É fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in
bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali elo pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
2) Di attenersi alle sottoindicate misure:
- evitare assembramenti anche avanti propria attività;
- rigoroso rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", indicate nell'l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020
- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al publ
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta la differenziata;
– di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
– di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.
Art. 6: Misure generali in materia di consumo bevande.
Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Ragusa, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
- ve.
E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.
Art. 7: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici
In conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 7, Tuel nella parte in cui dispone che “il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche", lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia - , si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.
Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che all'art. 54 ha apportate modifiche al codice della strada:
Art. 8: Pubblici esercizi H-24 i distributori automatici cosiddetti h24 (Cfr. AR Sardegna, stavolta con la sentenza 10 aprile 2020, n. 133) rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", indicate nell' l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020. In conformità a quanto previsto dalla L. N. 120/2010 i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24,00 alle ore 7;,00.
CAPO III - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI
Art. 9: Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.
Art. 10: Definizioni
Si definiscono: a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi; b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o
di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne
ai locali in cui si svolgono le attività produttive; c) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in
periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili; d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e
merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative; e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d); f) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; g) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso
da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
TOS
- h) valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo
(misurato escludendo la specifica sorgente disturbante); i) valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla Legge 447/95 j) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal
punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area)
sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti; k) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una
determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti,
attività o manifestazioni; 1 piccoli intrattenimenti: si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria
della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di “musica di allietamento” ed i cd. “concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:
o l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria
destinazione del locale;
a l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (0 D.I.A.);
non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali
intrattenimenti; non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali
sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica; non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite
assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza; o è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo
pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all'interno del locale e rigorosamente verso l'interno.
Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.
Art. 11: Valori limite assoluti e differenziali
In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite “brevi manu" attraverso il PRG.
Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.
Art. 12: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico
L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.
L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico.
La suddetta documentazione - la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dell'ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico - dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.
L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.
Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.
Art. 12 : Modalità di presentazione della documentazione e controllo
La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.
Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.
L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).
Art. 13 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.
Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).
Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.
E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.
Art. 14: Orario emissioni sonore pubblici esercizi
Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.
A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:
1) Periodo 29 maggio – 15 giugno 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure
emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid)
Da domenica a giovedì
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00
Venerdì (nottata di venerdì su Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore sabato) e Sabato (nottata di sabato 01,30 su domenica)
2) Periodo 16 giugno – 15 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali
adottati da Autorità Statale e Regionali):
Da domenica a giovedì Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore
01,30 Venerdì (nottata di venerdì Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore su sabato) e Sabato (nottata di 03.00 sabato su domenica), nonché nelle
snelle loro Dites B UELTANENTE notti del 10,14,15 Agosto
Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.
Art. 15: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di: - SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da
accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00; AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e
lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (competenza della Questura). Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.
Art. 16: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.
I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.
La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).
La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.
CAPO IV - SPIAGGE LIBERE
Come previsto dalla segnaletica informativa affissa agli accessi delle spiagge libere, si da atto che coloro che intendono accedere alle spiagge pubbliche, sono tenuti ad osservare quanto segue:
Art. 17: Misure
La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) non deve essere inferiore a mt 1,50
La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a mt 1,50
La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri
La distanza minima tra i confini degli stabilimenti balneari ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri
In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite misure ed aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
Art. 17: Norme comportamentali
La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro
E' vietata ogni forma di assembramento
Deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca
Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C
Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l'attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite
Non è ammesso l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°
Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale
Il rispetto delle presenti prescrizioni è affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato.
CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI
Art. 18: Controlli
Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il comune di Ragusa le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi
degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell’A.R.P.A.
Art. 19: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I) Chiunque non porti con se la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – a sensi del D.L. n.. 19/2020 e Ordinanza Regionale Contingibile ed Urgente n. 21/2020- , la sanzione amministrativa pecuniaria che va € 400,00 a € 3.000,00. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari ad euro 533,33) se la violazione è commessa a bordo autovettura. Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la chiusura immediata per 5 gg.
Art. 20: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia (Capo II).
Per inosservanza degli artt. 5 e 6 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.
servan
Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinar art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.
- A) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.
Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie:
- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;
- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi);
È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle
Art. 21: Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (Capo III).
16
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:
- a) chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con
sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di €
10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95; b) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in
deroga (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai
sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95; c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore,
supera i valori limite di emissione o di immissione di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI Ambiente, Energia e Verde pubblico di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime; In caso di prima violazione delle presente disposizioni in materia di emissioni sonore, il Sindaco si riserva di adottare apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 a tenore del quale (..) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici (....) adottando provvedimenti di cui al comma 4; Ai fini procedimentali, si applica la L. 689/1981.
Art. 22 - Responsabilità gestore pubblico esercizio
Fermo restando quanto previsto all'art.4, il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p.,è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico tavoli e sedie. A tale fine, i titolari di pubblici esercizi in forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. buttafuori elo stewart) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Prefettura, dandone comunicazione preventiva alle Autorità Competenti.
Art. 23: Sanzioni spiagge pubbliche (Capo IV).
Coloro che non ottemperano alle prescrizioni previste, affissi agli accessi delle spiagge pubbliche, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00. Quindi una sanzione pari ad euro 50,00.
CAPO VI- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI SPETTACOLI
Art. 24: Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo.
Sono consentite, già dalla data del 18 maggio u.s., le "manifestazioni pubbliche”, in relazione alle quali , l'articolo 1, comma 1, lett. i) del DPCM 17 maggio 2020 introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica , a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
In materia, invece, di “eventi e spettacoli”, l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020, del Presidente della Regione Siciliana, all'articolo 9 consente, a partire dall'8 giugno 2020, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con presenza di pubblico, subordinandole alle necessarie autorizzazioni di PS. Dal 15 giugno 2020, potranno invece riaprire i teatri, le sale da concerto e le sale cinematografiche, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n. 19 del 23 maggio 2020.
Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i “ modelli organizzativi e procedurali” previsti nelle direttive ministeriali (Cfr. Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 ) che hanno impartito indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, da parte del Questore, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo.
Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengono in rilievo profili di securety o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione, dovrà informare questa Prefettura ai fini della sottoposizione dell'argomento al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.
IMPLEMENTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE
In esecuzione di quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 65/1986 secondo cui il sindaco, nell'esercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, il Dirigente – Comandante della P.L. è tenuto ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi nei termini e nelle forme del 2019. Autorizzare il Dirigente – Comandante a ricorrere ai cd. volontari civici appartenenti ad associazioni di volontariato per il rispetto delle misure previste in materia di Covid.
ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA
Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:
-
U.T.G. - Prefettura di Ragusa; Questura di Ragusa; Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla; Comando Provinciale Guardia di Finanza; Capitaneria di Porto di Pozzallo; Comando Polizia Provinciale; ARPA-Ragusa; Dirigente Polizia Municipale Ragusa il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari di cui alla presente ordinanza; Dirigente Settore Ambiente; Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo Sport e Attività del tempo libero; Dirigente SUAP di Ragusa; Dirigente Settore Tributi; Responsabile Comunale Protezione Civile, ivi incluso responsabile distaccamento Marina. SIAE; ASP di Ragusa - Servizio prevenzione; Associazioni di Categorie; sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.
-
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.
Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell'ambito delle misure di safety e di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici.
Allegato 1: “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", indicate nell’ l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020
In Sicilia riaprono musei e parchi archeologici. Tutte le info

In Sicilia riaprono musei e parchi archeologici. Tutte le info
Da sabato i musei regionali, i Parchi archeologici e gli altri siti siciliani della cultura riaprono al pubblico, dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza coronavirus. #Laculturariparte è il messaggio che la Regione vuole dare a tutti, pertanto dal 30 maggio a domenica 7 giugno i musei e le aree archeologiche dell'Isola apriranno gratuitamente. L’iniziativa del governo Musumeci segna il rilancio dell’attività culturale nella regione e vuole essere un gesto per ringraziare i siciliani e tutti coloro che, mostrando serietà e responsabilità, per oltre due mesi sono rimasti in casa, contribuendo, in questo modo, alla limitazione dei contagi, che in Sicilia fortunatamente non hanno raggiunto i livelli di altre zone d’Italia. Per evitare code agli ingressi, sarà obbligatorio prenotarsi online in anticipo, cliccando sul link https://youline.eu/
Sabato 30 maggio riapriranno esclusivamente quei siti che si sono dichiarati pronti, anche in relazione alle prescrizioni sanitarie e di sicurezza a tutela di lavoratori e visitatori.
Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani (sabato 30 maggio dalle 11 alle 22, negli altri giorni dalle 9 alle 17,30); Area archeologica di Segesta (dalle 9 alle 18,30); Area archeologica di Selinunte (dalle 9 alle 19); Valle dei Templi, Agrigento (30, 31 maggio e 2, 6 e 7 giugno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30; 1, 3, 4, 5 giugno dalle 15 alle 19); Villa Romana del Casale, Piazza Armerina (dalle 9 alle 19), Area archeologica di Morgantina (dalle 14 alle 18); Museo archeologico di Aidone (dalle 9 alle 19, lunedì 1 giugno dalle 14 alle 19); Teatro romano e Odeon, Catania (dalle 9 alle 19); Teatro antico di Taormina (dalle 17 alle 22), Area archeologica di Naxos (dalle 9 alle 19), Museo di Naxos (dalle 9 alle 19), Isolabella (dalle 9 alle 19); Museo archeologico eoliano “Bernabo Brea” di Lipari (dalle 9 alle 19, domenica e festivi dalle 9 alle 13); Galleria regionale di Palazzo Abatellis, Palermo (dalle 9 alle 19, chiuso il lunedì); Museo archeologico Salinas, Palermo (dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9 alle 13); Castello della Cuba, Palermo (dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9 alle 13); Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, Palermo (dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9 alle 13); Castello della Zisa, Palermo (dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9 alle 13, chiuso il lunedì); Chiostro di Santa Maria La Nuova – Duomo di Monreale (dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9 alle 13); Museo di arte moderna e contemporanea, Palermo (dalle 9 alle 19,30, domenica e festivi dalle 9 alle 13); Area archeologica della Neapolis, Siracusa (dalle 9 alle 19); Galleria regionale, Siracusa (dalle 9 alle 19, domenica e festivi dalle 9 alle 12,30); Casa museo “Antonio Uccello” Palazzolo Acreide (dalle 9 alle 18,30, domenica e festivi dalle 14,30 alle 19).
Unicef Ragusa - Riapre al pubblico la sede provinciale

Unicef Ragusa - Riapre al pubblico la sede provinciale
Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa rende nota la riapertura al pubblico da oggi, 28 maggio 2020, della sede provinciale sita a Scicli, ed in particolare del Punto di Incontro di Corso Mazzini 5. Dopo la temporanea chiusura al pubblico dovuta ai decreti ministeriali relativi all'emergenza sanitaria, la ripresa delle attività UNICEF in presenza si svolge nell'assoluto rispetto della normativa vigente concernente le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19. Una poderosa e capillare sanificazione dei due locali, entrambi situati in edifici comunali, Palazzo Spadaro e Settore II-Benessere di Comunità a Scicli, è stata effettuata dal Comune di Scicli e un'ulteriore igienizzazione è stata compiuta in questa settimana dai volontari del Comitato. La sede è stata inoltre fornita di tutti i presidi sanitari di sicurezza e accoglierà volontari e visitatori attrezzati con dispositivi di protezione individuale. La sede del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa riceverà tutti i giorni dal lunedì al venerdì previo appuntamento, chiamando il 342 7665315 o scrivendo a comitato.ragusa@Unicef.it . Il martedì sarà aperta sempre per attività, dalle 16,30 alle 18,30. Si prega comunque di telefonare prima dell’arrivo, al fine di consentire una corretta e sicura accoglienza che eviti la possibile contiguità tra visitatori. “L’UNICEF è un punto di riferimento importante per il diritto all’istruzione, alla salute, alla protezione, al benessere di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi, per la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La drammatica situazione sanitaria mondiale sollecita il lavoro quotidiano dei volontari UNICEF, che ne animano la missione. La diffusione del COVID-19 ha reso urgenti azioni, senza le quali potrebbero morire ancora migliaia di bambini a causa della pandemia che sta devastando sistemi sanitari già fragili. Anche molti bambini italiani vivono situazioni difficili, di povertà e disagio sociale, di violenza, di impossibilità a seguire la didattica a distanza: emergenze alle quali l’Unicef prova a rispondere, con Programmi e Campagne, pensati per Ogni Bambino”. Così il Presidente Provinciale Elisa Mandarà.
Se è vero che la pandemia ha impedito le Campagne esterne, i volontari Iblei, con il Presidente Mandarà e la Segretaria Provinciale Rossella Dicaro, si sono prodigati, in questi mesi di lockdown, nel sostenere le linee nazionali di UNICEF Italia sul piano della comunicazione e della raccolta fondi, con la creazione di una nutrita collezione di Pigotte, che alimentano progetti vitali destinati alla salute e al benessere dei bambini. Le ‘botteghe’ creative iblee, basate su volontariato puro e generoso, hanno infatti continuato a lavorare con passione e pensando in prospettiva, realizzando anche diverse Pigotte a tema, come la Pigotta Italia adottata dal Reparto Rianimazione Hub Covid-19 dell'Ospedale Maggiore di Modica, come l’Infermiera, come le Scolarette munite di mascherina sul viso e arcobaleno nel cuore, come la Dottoressa Alma e la Nonnina Vittoria da lei salvata, create dalla Volontaria Alba Boreale. Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa vuole portare un messaggio di speranza, con la fiducia che connota l'attività dell'UNICEF nella possibilità di cambiare le cose per chi non sta bene, in contesti molto diversi e purtroppo numerosi. Le Pigotte sono tutte disponibili all’adozione (a fronte di un piccolo contributo) e pronte a confluire nella missione UNICEF per Ogni Bambino. “Ringrazio con grande affetto e stima tutti i Volontari della nostra provincia per il loro lavoro – ha concluso Elisa Mandarà – per l'incondizionata generosità e l’amore per la causa UNICEF destinata ai Bambini”. Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa gode del Patrocinio del Comune di Scicli. A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione MediaLive.
Pozzallo - Muore di infarto dopo aver assistito a incidente stradale

Pozzallo - Muore di infarto dopo aver assistito a incidente stradale
Questa mattina, a Pozzallo, un uomo è morto di infarto dopo aver assistito a un incidente stradale che ha visto coinvolti uno scooter e un'auto in via Torino, all'angolo con via Luigi Sturzo. L'uomo, che lascia la moglie e due figli, ha prontamente prestato soccorso al giovane alla guida della motovettura accusando però, subito dopo, un infarto che lo ha stroncato. Il giovane alla guida dello scooter ha riportato una frattura alla gamba, mentre è rimasto illeso l'automobilista.
RAGUSA - Raccolti oltre 89.000 euro per l'emergenza Covid. Ecco a chi saranno destinati

RAGUSA - Raccolti oltre 89.000 euro per l'emergenza Covid. Ecco a chi saranno destinati
A Ragusa, grazie alla campagna di solidarietà lanciata dal comune, sono stati raccolti fondi per un totale di 89.173 euro. L'amministrazione comunale ha deciso di stanziare i fondi raccolti per sostenere le famiglie in difficoltà con bambini in vista della riapertura delle scuole, realizzando interventi finalizzati all'acquisto di libri, tablet e finanziando direttamente le attività sportive scelte dai ragazzi. A tal proposito si è espresso il sindaco Peppe Cassì: "Abbiamo raggiunto una cifra enorme, specie se la si confronta con quanto raccolto da città ben più popolose di Ragusa. Ragusa dimostra di saper reagire alla crisi, pertanto questi fondi verranno investiti in favore dei bambini e degli adolescenti, aiutando le loro famiglie a concretizzarne il processo di istruzione e di crescita. Non possiamo permettere che ci siano differenze e che la crisi rallenti o annulli il percorso di crescita dei nostri ragazzi, i quali hanno diritto di ricevere un'adeguata educazione scolastica e di poter svolgere attività ludica e sportiva, beneficiando di quel contributo alla formazione della personalità e alla crescita sociale che lo sport riesce a dare. Col progetto “Ragusa sostiene la crescita” supporteremo le famiglie con minori entrate sostenendole in occasione della riapertura delle scuole con interventi mirati finalizzati all'acquisto di libri e di tablet con relativa connessione, e pagando direttamente alle società sportive da loro scelte le rette mensili. Si tratta di una soluzione per sostenere anche il settore dell’associazionismo sportivo, tra i più in crisi e spesso trascurati dopo mesi di chiusura".
RAGUSA - Pioggia e grandine: le previsioni per il weekend

RAGUSA - Pioggia e grandine: le previsioni per il weekend
Oggi, 27 maggio 2020, intorno alle 14, a Ragusa si è registrata un'intensa ondata di maltempo: pioggia, forte grandinata e vento hanno causato allagamenti in alcune sedi stradali con detriti: nessun danno a persone o cose. Stando alle previsioni meteo, nelle giornate di domani e venerdì è previsto un aumento delle temperature, mentre il weekend dovrebbe presentarsi, sulla falsariga della giornata odierna, all'insegna del maltempo.
