ESTATE 2020 – L’ordinanza del sindaco fa chiarezza sulle regole della movida

Nella serata di oggi, giovedì 28 maggio 2020, a due giorni dalla riunione del comitato per l’Ordine Pubblico tenutosi in Prefettura, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha emesso un’ordinanza relativa alle regole da seguire in vista dell’estate 2020.

 

Art. 1 Uso mascherina A chiunque è fatto obbligo di portare la mascherina sempre con , anche nei luoghi allaperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio. Pertanto, limpiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche allart.3 del DPCM del 17 maggio 2020 non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezzainterpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, lordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.21 allart.23 prevede che la pratica dellattività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza luso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che lobbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile luso

Art. 2 Assembramenti In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti. 

Art. 3 Porto turistico Marina di Ragusa

I titolari del Porto Turistico di Marina di Ragusa hanno obbligo, con proprio personale, di evitare la formazione di assembramenti allinterno dellarea aperta al pubblico del porto turistico, differenziando ingresso ed uscita (chiudendo eventuali accessi secondari) e, nel contempo, dettando apposite disposizioni alle diverse attività, alimentari e non alimentari, ubicate allinterno del porto turistico finalizzati ad un rigoroso rispetto delle misure anti covid previste dalle normative, statali e regionali, che si intendono integralmente riportate

Art. 4 Pubblici esercizi

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, preliminarmente, allinterno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, richiamate espressamente dallordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati. A tale fine, ogni titolare allinterno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti

Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare lattività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio

I titolari di pubblici esercizi contigui possono affidare tale attività anche ad un unico incaricato

Dare atto che, ai sensi del TULPS, il titolare del pubblico esercizio può allontanare il cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e quiete degli altri (Cfr. Cass. sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017), fermo restando che, in qualsiasi momento, possono chiedere intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale

Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative, pubblicate sul sito dei Pubblici Esercizi in federazioneArea Legale

1) Consumo prodotto ordinato e preso per asporto allesterno del locale (fuori dal 

perimetro anche esterno del locale

Ai sensi dellart. 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio, resta consentita la ristorazione con asporto, fermo restando lobbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti allinterno dei locali e il divieto di sostare nelle 

immediate vicinanze degli stessi. A ciò si aggiunga che in capo al ristoratore vige anche lobbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare. Si ritiene, pertanto, che gravi sullesercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare siffatto 

obbligo. Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, al momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze

2) Distanziamento tavoli e sedute

Ai sensi dellart. 3, comma 1, lett. g) del DPCM del 17 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale è raccomandata lapplicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui allallegato 16, tra le quali figura anche la necessità di “mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. Pertanto, se è vero che sono consentiti tutti gli spostamenti allinterno della propria Regione (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020), ed è quindi consentito anche incontrare conoscenti e amici (oltreché i congiunti), è altresì vero che rimane ferma la raccomandazione di mantenere il distanziamento interpersonale di cui sopra. Ciò considerato, è ragionevole ritenere che linciso ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individualevada riferito alle persone che siano tra loro conviventi, per le quali non avrebbe ragion dessere lapplicazione del distanziamento interpersonale e non invece ai congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei contatti socialiper i quali è comunque disposta la misura di prevenzione in commento. Tutto ciò considerato, sembra ragionevole ritenere che per poter sedere allo stesso tavolo senza dover osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli avventori debbano dichiarare (ma non necessariamente per iscritto assumendosene direttamente la responsabilità di essere necessariamente conviventi

CAPO II MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO 

BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO

Art. 5Misure per pubblici esercizi

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonchè agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale

1) É fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in 

bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano allinterno dei locali elo pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga allinterno dellarea delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto

2) Di attenersi alle sottoindicate misure

evitare assembramenti anche avanti propria attività

rigoroso rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, indicate nelllOrdinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020  

rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente)

obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al publ 

obbligo di effettuare unaccurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta la differenziata

di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo

di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo

Art. 6: Misure generali in materia di consumo bevande

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Ragusa, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove

  1. ve

Ealtresì vietato su tutto il territorio comunale e per lintera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, labbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine

Art. 7: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici 

In conformità a quanto disposto dallart. 50, co. 7, Tuel nella parte in cui dispone che “il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillie del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, lo scrivente in caso di violazione della normativa in materia , si riserva di adottare apposita ordinanza in materia

Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che allart. 54 ha apportate modifiche al codice della strada

Art. 8: Pubblici esercizi H24 i distributori automatici cosiddetti h24 (Cfr. AR Sardegna, stavolta con la sentenza 10 aprile 2020, n. 133) rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, indicate nelllOrdinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020. In conformità a quanto previsto dalla L. N. 120/2010 i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24,00 alle ore 7;,00

CAPO III AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITARUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI 

Art. 9: Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare allinterno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dallart. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile

Art. 10: Definizioni 

Si definiscono: a) inquinamento acustico: lintroduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dellambiente abitativo o dellambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 

stessi; b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone

di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne limmissione di rumore da sorgenti sonore esterne 

ai locali in cui si svolgono le attività produttive; c) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in 

periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili; d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili 

anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone

merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative; e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d); f) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; g) valori limite di accettabili/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nellambiente abitativo o nellambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

TO

  1. h) valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo 

(misurato escludendo la specifica sorgente disturbante); i) valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 

dalla Legge 447/95 j) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal 

punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area

sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti; k) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una 

determinata porzione di territorio, dovute allinserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti

attività o manifestazioni; 1 piccoli intrattenimenti: si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria 

della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia lapprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di musica di allietamentoed i cd. concertiniossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o allaperto, in concomitanza con lattività tipica dellesercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che

o lattività di pubblico esercizio rimanga lattività prevalente senza alterare loriginaria 

destinazione del locale

a lesercente sia in possesso del certificato SIAE (0 D.I.A.)

non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali 

intrattenimenti; non siano installate o allestite, per loccasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali 

sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica; non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite 

assoluto dimmissione previsto dalla presente ordinanza; o è vietato posizionare allesterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo 

pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati allinterno del locale e rigorosamente verso linterno

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un diskjockey o dallo stesso esercente

Art. 11: Valori limite assoluti e differenziali 

In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dallart. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dellart.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui allart. 6, comma 1, del DPCM marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite brevi manuattraverso il PRG.

 

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dellAmbiente del 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dallart. 2 comma 6 della L. 447/95

Art. 12: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sullinquinamento acustico 

 

Lautorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata allobbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dellarticolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99

Lufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico

La suddetta documentazione la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dellampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto allelenco regionale, di cui allart. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dellevento da autorizzare

LAmministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui allarticolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica

Art. 12 : Modalità di presentazione della documentazione e controllo 

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dellautorizzazione allesercizio dellattività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dellarea di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, lAmministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dellopera o dellattività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate

LAmministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione

Tenuto conto di quanto previsto dallart. 3 della presente ordinanza, lAmministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dellopera o dellattività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dellambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dallart. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa linibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.)

Art. 13 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dellattività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili)

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa

Evietata la collocazione e/o lutilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché lutilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dellesercizio stesso. Efatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso linterno dei locali

Art. 14: Orario emissioni sonore pubblici eserciz

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate

1) Periodo 29 maggio 15 giugno 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure 

emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid

Da domenica a giovedì 

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 

Venerdì (nottata di venerdì su Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore sabato) e Sabato (nottata di sabato 01,30 su domenica

2) Periodo 16 giugno 15 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali 

adottati da Autorità Statale e Regionali)

Da domenica a giovedì Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 

01,30 Venerdì (nottata di venerdì Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore su sabato) e Sabato (nottata di 03.00 sabato su domenica), nonché nelle 

snelle loro Dites B UELTANENTE notti del 10,14,15 Agosto 

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dallimpiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta lautorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui allart. 7

Art. 15: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di: SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da 

accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00; AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone

lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (competenza della Questura). Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione lart. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto allalbo ai sensi dellart. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311

Art. 16: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti)

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981

CAPO IV SPIAGGE LIBERE 

Come previsto dalla segnaletica informativa affissa agli accessi delle spiagge libere, si da atto che coloro che intendono accedere alle spiagge pubbliche, sono tenuti ad osservare quanto segue

Art. 17: Misure 

La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) non deve essere inferiore a mt 1,50 

La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a mt 1,50 

La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri 

La distanza minima tra i confini degli stabilimenti balneari ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri 

In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite misure ed aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni

Art. 17: Norme comportamentali 

La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro 

Evietata ogni forma di assembramento 

Deve essere evitato luso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca 

Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°

Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante lattività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite 

Non è ammesso laccesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°

Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale 

Il rispetto delle presenti prescrizioni è affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI 

Art. 18: Controlli 

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il comune di Ragusa le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi 

degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dellA.R.P.A

Art. 19: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I) Chiunque non porti con se la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica a sensi del D.L. n.. 19/2020 e Ordinanza Regionale Contingibile ed Urgente n. 21/2020, la sanzione amministrativa pecuniaria che va € 400,00 a 3.000,00. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Limporto è aumentato di un terzo (pari ad euro 533,33) se la violazione è commessa a bordo autovettura. Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dellemergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la chiusura immediata per 5 gg

Art. 20: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia (Capo II)

Per inosservanza degli artt. 5 e 6 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981

servan 

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinar art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore lapplicazione della misura della sospensione dellattività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS

  1. A) Vendita bevande alcoliche e superalcolici

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie

Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000

Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate

salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dellattività che va da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi)

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e lobbligo di esporre nel locale le relative tabelle 

Art. 21: Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (Capo III)

16 

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate

  1. a) chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con 

sanzione amministrativa al pagamento di una somma da 258,00 a un massimo di € 

10.329,00 ai sensi dellart. 10, comma 3, della Legge 447/95; b) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di unautorizzazione in 

deroga (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 a un massimo di 10.329,00 ai 

sensi dellart. 10, comma 3, della Legge 447/95; c) Chiunque, nellesercizio o nellimpiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore

supera i valori limite di emissione o di immissione di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 5.160,00. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dellattività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dellattività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire lattività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI Ambiente, Energia e Verde pubblico di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, lattività continui a superare i valori limite di immissione imposti, lorgano competente potrà disporre la sospensione dellattività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con lapposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime; In caso di prima violazione delle presente disposizioni in materia di emissioni sonore, il Sindaco si riserva di adottare apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dallart. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decretolegge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 a tenore del quale (..) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 

esercizi e dei servizi pubblici (....) adottando provvedimenti di cui al comma 4; Ai fini procedimentali, si applica la L. 689/1981

Art. 22 Responsabilità gestore pubblico esercizio 

Fermo restando quanto previsto allart.4, il titolare dellesercizio pubblico ha lobbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per lattività di esercizio pubblico che non ottempera allobbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando leventuale responsabilità in ordine al reato di cui allart. 659 c.p.,è soggetto sempre alla revoca della concessione per loccupazione del suolo pubblico tavoli e sedie. A tale fine, i titolari di pubblici esercizi in forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. buttafuori elo stewart) utilizzabile anche a tutela dellincolumità dei presenti, tra gli iscritti nellapposito elenco tenuto dalla Prefettura, dandone comunicazione preventiva alle Autorità Competenti

Art. 23: Sanzioni spiagge pubbliche (Capo IV)

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni previste, affissi agli accessi delle spiagge pubbliche, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00. Quindi una sanzione pari ad euro 50,00

CAPO VIMANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI SPETTACOLI 

Art. 24: Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo

Sono consentite, già dalla data del 18 maggio u.s., le manifestazioni pubbliche, in relazione alle quali , larticolo 1, comma 1, lett. i) del DPCM 17 maggio 2020 introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica , a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dellarticolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

In materia, invece, di eventi e spettacoli, lOrdinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020, del Presidente della Regione Siciliana, allarticolo 9 consente, a partire dall8 giugno 2020, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con presenza di pubblico, subordinandole alle necessarie autorizzazioni di PS. Dal 15 giugno 2020, potranno invece riaprire i teatri, le sale da concerto e le sale cinematografiche, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n. 19 del 23 maggio 2020

Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i modelli organizzativi e proceduraliprevisti nelle direttive ministeriali (Cfr. Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 ) che hanno impartito indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio dellautorizzazione ai sensi dellarticolo 80 del TULPS, da parte del Questore, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo

Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengono in rilievo profili di securety o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare lautorizzazione, dovrà informare questa Prefettura ai fini della sottoposizione dellargomento al Comitato provinciale per lOrdine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

IMPLEMENTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCAL

In esecuzione di quanto disposto dall‘art. 2 della L. n. 65/1986 secondo cui il sindaco, nellesercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sullespletamento del servizio, il Dirigente Comandante della P.L. è tenuto ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi nei termini e nelle forme del 2019. Autorizzare il Dirigente Comandante a ricorrere ai cd. volontari civici appartenenti ad associazioni di volontariato per il rispetto delle misure previste in materia di Covid

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA 

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a

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U.T.G. Prefettura di Ragusa; Questura di Ragusa; Comando Provinciale Carabinieri Ragusa

Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla; Comando Provinciale Guardia di Finanza; Capitaneria di Porto di Pozzallo; Comando Polizia Provinciale; ARPARagusa; Dirigente Polizia Municipale Ragusa il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari di cui alla presente ordinanza; Dirigente Settore Ambiente; Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorioCultura, Turismo Sport e Attività del tempo libero; Dirigente SUAP di Ragusa; Dirigente Settore Tributi; Responsabile Comunale Protezione Civile, ivi incluso responsabile distaccamento Marina. SIAE; ASP di Ragusa Servizio prevenzione; Associazioni di Categorie; sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale

– 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione

Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nellambito delle misure di safety e di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti dellart. 16 Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici

Allegato 1: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, indicate nelllOrdinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020

di Stefano Ferrera28 Mag 2020 22:05
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