La “politica” aguzza l’ingegno.

piccittoRestiamo stupiti dalle competenze in fatto di leggi e regolamenti regionali che stanno mettendo in mostra i gruppi “associati”d’opposizione .  E’ dunque vero che la fame aguzza l’ingegno ed in questo caso è giusto dire che la “fame” politica porta a risultati inaspettati. Infatti i consiglieri comunali sembrano aver studiato a fondo l’Orel e tutte le circolari possibili ed immaginabili tanto da tirar fuori un comunicato che sembra addirittura un parere ” pro veritate” espresso da un luminare amministrativo.  E questo però oggi, dobbiamo dire, gioca a favore del cittadino ragusano che proprio grazie allo sparuto manipolo di “esperti” dell’opposizione  può dormire sonni tranquilli. Almeno dal punto di vista della legalità e trasparenza.  Neanche il più agguerrito Peppe Calabrese dei bei tempi andati era stato in grado di sviscerare tanti “presunti” illeciti amministrativi in così poco tempo. E allora l’avversario era il colpevole per eccellenza, l’ex sindaco Dipasquale. Ma torniamo alle vicende del Comune di Ragusa. Abbiamo letto che il Sindaco Piccitto aveva nominato un esperto, in verità pagato pochissimo, dipendente del comune di Palazzolo, per farsi aiutare nelle questione economiche amministrative. Sembra che sia un errore madornale e il comunicato dei gruppi “associati”  lo spiega così: Credevamo  amministra capacità amministrativa Diventa sempre più stravagante l’azione amministrativa della Giunta Piccitto. Anche l’ultimo incarico di esperto esterno assegnato al dott. Puzzo a nostro avviso contiene una serie di presunte illegittimità che siamo costretti a segnalare ulteriormente ai servizi ispettivi dell’Assessorato regionale Enti Locali. Nel procedere all’incarico, l’Amministrazione guidata dal sindaco Piccitto ha fatto riferimento alla legge regionale 7/92 riaprendo nei fatti una “tradizione” praticamente dimenticata negli ultimi anni di gestione del Comune. Ciò che più ci sembra paradossale è la motivazione che viene fornita per questo incarico.   Ricordiamo che l’esperto dovrà fornire la propria consulenza all’organo politico del Comune, cioè alla Giunta comunale e non a quello tecnico-burocratico. Ora ci viene da sorridere se pensiamo che gli assessori sono stati scelti tramite un bando pubblico per competenza e curriculum. Quelli della Giunta Piccitto, come più volte il Movimento 5 Stelle ha tenuto a sottolineare, sono assessori-tecnici e non assessori politici indicati dai partiti. Ed allora perché c’è bisogno di un tecnico esterno se abbiamo già l’assessore-tecnico. E se questo è l’aspetto politico che evidenziamo rispetto ad un’Amministrazione che si è professata fin da subito piena di competenza (evidentemente fino ad un certo punto), quel che più ci preoccupa è l’aspetto giuridico e amministrativo di questo nuovo incarico oneroso. Abbiamo infatti riscontrato vari aspetti che ci spingono a ritenere illegittima la determina adottata dal sindaco.

Siamo costretti ad illustrare, purtroppo in modo assai prolisso e tecnico, le nostre motivazioni ma amministrare è una cosa seria, non è gestire un sito internet, e dunque diventa necessario scendere nel dettaglio. Va ricordato che proprio sugli incarichi ad esperti tramite l’ex art.14 della legge 7/92, la Corte dei Conti si è espressa con propria sentenza relativamente ai casi di responsabilità amministrativa del sindaco. Vale la pena ricordare, seguendo il dispositivo della sentenza, che sussiste responsabilità amministrativa a carico del sindaco quando l’incarico conferito a soggetto estraneo all’amministrazione abbia ad oggetto lo svolgimento di attività gestorie affidate per legge ad uffici amministrativi, o quando non sia accertata la professionalità dell’estraneo. Se viceversa tale incarico di esperto, assegnato ai sensi della citata legge regionale, dovesse camuffare un incarico di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 allora corre l’obbligo di segnalare innumerevoli e gravi irregolarità contabili ma anche amministrative legate alla determina sindacale n. 58 del 2 settembre 2013. E’ doveroso ricordare che l’art. 6 comma 7 della legge 122 del 3 agosto 2010 dice che “dall’anno 2011 prevede che la spesa per studi , incarichi di consulenza, nonchè gli incarichi di studio e consulenza, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009”. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti previsti da quella norma, costituisce  illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Tali disposizioni si applicano tanto ad affidamenti conferiti a pubblici dipendenti oltre che a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il limite è parificato a presupposto di legittimità degli affidamenti il cui superamento e la violazione si traduce in violazione di legge, costituendo vizio di validità del provvedimento amministrativo, motivo per l’annullamento d’ufficio dell’atto di affidamento sotto il profilo amministrativo, illecito disciplinare e responsabilità erariale. Nè è meno grave l’espressa violazione del regolamento per il conferimento di incarichi, adottato dal Comune di Ragusa con deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 12 marzo 2008 e trasmesso alla Corte dei Conti con nota prot. 94578 del 2/12/2008.
Il regolamento sopracitato, recepito altresì dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, disciplina l’assegnazione di tali incarichi secondo il percorso voluto dal legislatore. Precisato che la discrezionalità amministrativa , per quanto ampia possa essere, incontra sempre tre limiti fondamentali e invalicabili costituiti dall’interesse pubblico, dalla causa del potere e dai comuni precetti di logica e imparzialità e che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancita già dal decreto legge 453 del 23 ottobre 1996 convertito in legge 639 /1996, non può in nessun caso essere intesa come possibilità di travalicare i suddetti limiti che segnano il confine tra discrezionalità e violazione di quanto statuito dalla legge, va evidenziato che per individuare le condizioni di legalità nel conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione è necessario seguire il percorso di cui all’art. 13 bis del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che recepisce il regolamento di incarichi di collaborazione e che all’art. 6 codifica tutti i passaggi propedeutici all’affidamento. E non possiamo non rilevare che la determina sindacale non ha menzionato alcuno dei passaggi previsti dal legislatore e fatti propri dall’ente con proprio regolamento e dunque con grave violazione di legge. Nessuna specificità viene poi indicata nella tipologia di incarico, trattandosi di una consulenza “globale” in materia economico finanziaria senza un preciso ambito di azione né , preliminarmente, è stata accertata l’impossibilità di utilizzare risorse disponibili all’interno, né alcuna evidenza pubblica a tale procedura è stata attivata, e men che meno si è svolta una comparazione stante l’esclusività della scelta, contravvenendo a qualunque principio di trasparenza amministrativa. Ultimo elemento, non trascurabile, l’avvenuta  violazione del patto di stabilità nell’anno 2012 che, a rigore, come ribadito nella circolare n. 5 del 7 febbraio 2013, vieta assunzioni e contratti di servizio elusivi del divieto di assunzione. Ulteriori profili di criticità attengono alle gravi irregolarità contabili nella fase di conferimento dell’incarico giacché il legislatore con il d.l. 78/2010 ha statuito che per il 2011 la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni debba essere limitata al 20% degli oneri del 2009 e, da un punto di vista procedurale, prevede che l’incarico deve essere ricompreso nella programmazione adottata dall’ente, attraverso lo strumento finanziario, la relazione previsionale e programmatica e il piano degli obiettivi. Tale programmazione è al momento assente per mancata adozione dello strumento finanziario e di tutti suoi allegati programmatici. Inoltre le Amministrazioni nel conferimento di incarichi preliminarmente all’indizione della procedura selettiva devono dimostrare che non vi sono nell’ente risorse adeguate a svolgere quell’attività. Nel caso in esame la determina del sindaco non attesta alcuna verifica né alcuna procedura selettiva.
L’incarico configura un danno ingiusto in quanto trattasi di consulenza “globale”, senza un definito ambito di azione amministrativa che giustifichi la quantificazione del compenso. La scelta deve essere effettuata sulla base di procedure comparative previste dal regolamento dell’ente. Tutti elementi mancanti nel procedimento istruito con determina sindacale n. 58 del 2 settembre 2013. Si ribadisce, infine , che la Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n. 19/2013 /SS.RR/PAR ,compulsata dal Comune di Palermo sull’applicazione del limite di cui all’art. 6 comma 7 del D.L.78/2010, convertito con legge 122/2010 agli esperti del Sindaco, ribadisce quanto già espresso con deliberazione n. 72/2011 Sezioni riunite e 95 del 2012: “le nomine degli esperti soggiacciono al limite di cui all’art. 6 comma 7, della norma sopracitata. Inoltre , come già ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 2012 i principi di coordinamento della finanza pubblica sono applicabili alle Regioni e Province ad autonomia speciale  (art. 117 e 119 della Costituzione). L’intento del legislatore statale è palesemente rivolto alla riduzione dei costi in un più generale disegno di coordinamento della finanza pubblica, con la conseguente necessità di riduzione di tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi “comunque denominati” e ai titolari di incarico “di qualsiasi tipo”. Tale orientamento è condiviso anche da altre articolazioni della Corte ( Sezione Regionale di Controllo Lombardia, delibera n. 13/2011/PAR; Sezione regionale di Controllo Toscana, delibera n. 204/2010/PAR, Sezione regionale di controllo Campania , delibera n. 173/2011/PAR). Dispiace rilevare che praticamente all’indomani dell’adozione del nuovo sistema dei controlli interni , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13 febbraio 2013 in attuazione del decreto legge 174/2012,convertito dalla legge 213/2012, lo stesso venga di fatto disapplicato. Tale delicata funzione che fa capo al segretario generale quale elemento di raccordo tra sindaco, Consiglio e Corte dei Conti, di cui all’art. 3  del vigente regolamento sui controlli, resta lettera morta su una problematica da sempre attenzionata dalla Corte dei Conti. Corre dunque l’obbligo segnalare all’OIV e all’Organo di revisione le presunte illegittimità di questo nuovo atto amministrativo della Giunta Piccitto, poiché il reiterarsi di atti non conformi alla normativa vigente nell’arco di qualche giorno (utilizzo improprio delle partite di giro)  preoccupa seriamente sul futuro del Comune.

Capperi che spiegazione. Ma se fosse vero, da sindaco, mi preoccuperei!

 

di Direttore04 Set 2013 17:09
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