La Busso vessata dagli atteggiamenti pretestuosi del Comune

Non solo il calcolo sulle penali è illegittimo, ma qualora il Comune dovesse proseguire nel suo intento persecutorio nei confronti dell’Impresa Ecologica Busso Sebastiano verrebbe denunciato all’Autorità giudiziaria. Questa la minaccia, la promessa, che Busso fa giungere a Palazzo dell’Aquila tramite i suoi legali.

Cinque pagine che confutano e attaccano le politiche dell’assessore all’Ambiente nei confronti della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle percentuali di raccolta differenziata nel comune di Ragusa e delle penali che l’Amministrazione dovrebbe o vorrebbe applicare alla ditta.
Per legge nel 2012 la raccolta differenziata deve raggiungere il 40%, mentre a Ragusa il differenziato oscilla tra il 17 e il 19%. Sino ad oggi le penali sono state calcolate su una base del 28% e non del 40%, come stabilisce la legge regionale. Nei primi giorni di febbraio, perciò, il dirigente del settore Ambiente ha rivisto tutti i calcoli sulla base delle prescrizioni normative.
Una pretesa arbitraria, illogica ed irragionevole oltreché in aperto contrasto con il Capitolato d’Appalto, con il contratto, firmato dal Comune e dalla ditta Busso. Questa è l’accusa pesante che i legali di Busso rivolgono all’Amministrazione.

Se il Capitolato definisce gli obiettivi da raggiungere, un contratto che tra l’altro vive in regime di proroga ormai da più di tre anni, a quale titolo l’Amministrazione pretende di rivederne i termini unilateralmente? Il Comune non può confondere, sovrapponendo, gli obblighi imposti dal legislatore agli Enti locali con gli obblighi negoziali dell’impresa appaltatrice. In pratica è vero che Ragusa è non rispetta la legge in materia di differenziata, ma non per colpa dell’Azienda, la situazione attuale, invece, è imputabile esclusivamente alla mancata promulgazione di tutti quegli atti amministrativi funzionali al raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata imposti dal legislatore, così come recita la sentenza della Corte dei Conti n° 83 del 27 maggio del 2013. Ossia doveva essere il Comune a riscrivere il Capitolato d’appalto, estendere il “porta a porta” il territorio comunale ed indire, eventualmente, una nuova gara d’appalto, solo in questo modo la posizione dell’amministrazione sarebbe risultata inattaccabile.
Infine, l’avvocato fa riferimento alle vicende degli ultimi giorni ossia al mancato pagamento del canone mensile alla Busso, in quanto l’Amministrazione stava conteggiando le eventuali penali da applicare alla stessa. Un atteggiamento pretestuoso ed illegittimo, poiché il Comune è obbligato a pagare, entro i termini stabiliti, la sua quota mensile, eventualmente decurtata dalla penale, inoltre il trincerarsi dietro l’articolo 10 del Capitolato d’appalto, ovvero la norma che obbliga la ditta a liquidare gli stipendi ai lavoratori anche quando il Comune non versi il canone per tre mensilità è pretestuoso ed irragionevole. Quell’articolo infatti fa riferimento a delle motivazioni oggettive ed incontrovertibili a causa delle quali l’Ente è impossibilitato ad assolvere ai suoi obblighi, per esempio perché non ha soldi.

Per tutto quanto sin qui esposto la ditta Busso intima al Comune di desistere nel suo intento persecutorio e di recedere da quella volontà di applicare le penali calcolate sulla base del 40% e non sul 28%, che poi è il termine del contratto siglato anni or sono.

di Redazione13 Feb 2014 11:02
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