Negozi aperti la domenica. L’ordinanza del sindaco Cassì
Oggi, sabato 23 maggio, è stata emanata un’ordinanza, da parte del primo cittadino Peppe Cassì, relativa all’apertura domenicale e nei giorni festivi degli esercizi commerciali (pasticcerie, panifici e tabacchi)
Il Sindaco
Letto e richiamato il DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati;
Letta e richiamata l’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 ivi incluso
allegato 1 avente ad oggetto “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” il cui contenuto fa
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
Richiamati, in particolare, i sottoinicati articoli della prefata ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana
n. 21 del 17 maggio 2020:
– Art. 10 , rubricato “chiusura nei giorni domenicali e festivi” secondo cui “è disposta la chiusura al pubblico
nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le
farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di
consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di
vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta
eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo
svolgimento del servizio a domicilio;
– Art. 23, rubricato “uso obbligatorio della mascherina” a tenore del quale”ferme le specifiche disposizioni
sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e
aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo
protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia
necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di
naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano
incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o
copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo
alla fine dell’attività medesima”;
Preso atto delle problematiche applicative relative ad alcune fattispecie disciplinate dalla predetta ordinanza
contingibile ed urgente della Regione Siciliana;
Considerato che, con circolare n.19 del 23 maggio 2020, della Protezione Civile Regionale si è proceduto a dettare
chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020, prevedendo con particolare
riguardo alla possibilità, espressamente riconosciuta dalla predetta circolare, di prevedere l’apertura domenicale e festivi
degli esercizi commerciali in luoghi turistici e di culto, previa apposita ordinanza del Sindaco, e nel contempo,
riconoscendo ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell’apertura domenicale e festiva ;
Rilevato che il comune di Ragusa, facente parte del patrimonio UNESCO, così come Marina di Ragusa, luogo turistico,
rientrano nelle ipotesi esplicitate dalla predetta circolare;
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Ritenuto, altresì, opportuno riportare le ulteriori specificazioni contenute nella circolare n. 19/2020 relativi a:
Uso mascherine;
Teatri
Scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici;
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
che, con effetto immediato, e fino a disposizione contraria a Ragusa ed a Marina di Ragusa, per le ragioni prima
esplicitate, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di
supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura, fermo restando il rispetto degli obblighi di
distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio. Si precisa, altresì, che è stata
riconosciuta ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell’apertura domenicale e festiva.
Dare atto che la predetta facoltà viene riconosciuta anche agli Esercizi commerciali in luoghi di culto.
Restano fatti salve le ulteriori fattispecie previste nell’l’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21
del 17 maggio 2020.
AVVERTE
Che nella circolare n. 19/2020 della Protezione Civile Regionale è stato evidenziato ulteriormente quanto segue:
1) Uso mascherina
La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci
circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una
distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l’impiego della
mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’art.3 del DPCM del 17 maggio
2020 – “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad
esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla
quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre
una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l’ordinanza n.21
all’art.23 prevede che la pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri
senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra
riportate Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio
per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso;
2) Teatro
L’art.1, co.1 lett.m) del DPCM del 17 maggio 2020 prevede che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno
2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il
numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni
singola sala”. Premesso quanto sopra, sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla circostanza se nel numero delle 200
persone indicato dal DPCM debbano essere ricompresi o meno anche gli operatori e i lavoratori delle suddette sale.
Tenuto conto dell’imminente inizio della stagione estiva e della sostanziale residualità degli spettacoli da svolgersi in
luoghi chiusi, si chiarisce che nel territorio ella Regione Siciliana, con l’espressione “200 persone per spettacoli in
luoghi chiusi, per ogni singola sala”, si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di
distanziamento interpersonale;
3) Scuole di danza, Parchi avventura e Parchi acquatici.
L’apertura nei giorni domenicali e festivi delle strutture e degli esercizi di cui al presente paragrafo é ammessa, per
analogia con la disciplina in materia di attività sportive, a condizione del rispetto integrale, oltre che delle regole
del DPCM del 17 maggio 2020, delle prescrizioni di cui alle circolari del Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot.19361 del 21 maggio 2020. Nel rispetto delle
medesime prescrizioni, è ammessa l’apertura ordinaria delle Scuole di danza.
SANZIONI
La violazione del contenuto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
D.L. N. 33/2020.
INFORMA
Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti
dall’art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla:
– Prefettura di Ragusa;
– Questura di Ragusa;
– Comando Provinciale CC;
– Comando Provinciale GdF;
– Polizia Locale di Ragusa
– Dirigente Settore Ambiente;
– Presidenza Regione Siciliana..
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La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sui social ufficiali del