Apriamo ma cosa e come?
Il nuovo Dpcm del 10 aprile consente, a partire da oggi, martedì 14 aprile, la
riapertura delle attività di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati,
senza precisare il codice Ateco di riferimento (47.71.20), nel rispetto dei requisiti
igienico sanitari al fine di evitare il contagio. Significa che l’attività deve essere
svolta con le seguenti precauzioni sanitarie: rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di
protezione. Confcommercio provinciale Ragusa e Federmoda Ragusa hanno posto
una serie di interrogativi per alcune questioni rimaste irrisolte e che riguardano da
vicino anche alcuni esercizi dell’area iblea. “Il primo aspetto da chiarire – dicono
Gianluca Manenti presidente provinciale Confcommercio Ragusa e Daniele Russino
presidente Federmoda Ragusa – è capire che cosa, per un negozio che vende
abbigliamento sia da adulto sia da bambino, è possibile fare: è possibile aprire
organizzando un’aerea dedicata esclusivamente ai bambini? I negozi che vendono
calzature da bambini (non esiste un codice Ateco di riferimento specifico, ma solo il
più generico 47.72.10) e rispondono alla medesima esigenza di apertura riconosciuta
dal Dpcm, possono riaprire predisponendo un’area di vendita dedicata alle sole
calzature per bambini? E, ancora, premesso che il Dpcm del 10 aprile parla di
commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, qual è l’età dei bambini a cui
è destinata la vendita di prodotti? Aspettiamo di ricevere risposte a questi
interrogativi”. Confcommercio ricorda, altresì, che le attività commerciali che
vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte,
non possono consentire ai clienti l’acquisto di beni diversi come, ad esempio,
abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli. Il
responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato,
supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari
vari), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi
merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai
clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel
caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo”.