Valida dal 14 aprile al 3 maggio. Ecco la nuova ordinanza di Musumeci
Si applicano nel territorio della Regione Siciliana, ad integrazione delle disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le misure indicate negli articoli seguenti.
L’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del
20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo
2020 e dell’articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino
al 3 maggio 2020. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad
operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il
“Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19” già
istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola
volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso
il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con
l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della
propria residenza o domicilio.
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente
in prossimità della abilitazione.
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi
di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per
uso domestico e per riscaldamento.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del
40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra
gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri
Comuni. Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro
spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente
disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di
villeggiatura. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all’aperto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori
sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al
frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet
istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comunie alle ASP. Avverso la
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.