ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE DI OTTICO. Il Tar Catania ritiene corretti i provvedimenti adottati dal Suap

Con ordinanza n. 291/2016 del 20 aprile 2016 il TAR Catania ha rigettato la domanda di sospensione proposta da una società del settore di ottica contro i provvedimenti di irricevibilità delle SCIA (segnalazioni certificate di inizio attività) adottati dal SUAP del Comune di Ragusa. Il TAR Catania dà quindi ragione al Comune di Ragusa, difeso dall’avvocato dell’ente Sergio Boncoraglio, sui provvedimenti necessari per l’esercizio dell’attività commerciale di ottico, ritenendo che non è sufficiente la mera presentazione di una SCIA, ma è necessaria la specifica autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 12/2004.

di Redazione27 Apr 2016 13:04
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