Sonia Migliore: Vi spiego perchè la Tares è illegittima

consiglio comunaleLa “questione Tares”, già drammatica per l’entità dell’aumento, per le modalità e la tempistica, le contraddizioni, le affermazioni e smentite dell’Amministrazione comunale che hanno gettato nel caos i cittadini, diventa assolutamente grave per tutta una serie di motivi. Ad illustrarli è il capogruppo dell’Udc al Consiglio comunale di Ragusa, Sonia Migliore. La quale spiega: “La delibera n.52 del 12 novembre 2013 approvata dal Consiglio comunale relativa alla “approvazione regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares” e la delibera di Giunta n.520 del 13 dicembre 2013 relativa a “individuazione dei criteri per l’esenzione del pagamento del saldo Tares anno 2013 ai sensi del 1° comma dell’art. 29 del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-Atto di indirizzo (la Giunta prevede una esenzione nei confronti di tutti coloro che non superano 4.186 euro), sono da ritenersi, a mio parere, palesemente illegittime e pertanto soggette a verifiche degli organi competenti. E spiego anche il perché. La delibera di Consiglio n. 52 del 12 novembre 2013 non è ancora esecutiva in quanto non è stata deliberata dalla stessa aula l’immediata esecutività e i termini per l’esecutività previsti dal segretario generale sono fissati in 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’albo pretorio. Visto che la certificazione di pubblicazione del messo comunale e del segretario generale, e la stessa pubblicazione nell’albo pretorio, vanno dal 11 dicembre 2013 al 27 dicembre 2013, i dieci giorni scadono il 21 dicembre 2013 e pertanto i bollettini già pervenuti ai cittadini per il pagamento Tares (con scadenza di pagamento prima entro il 16 dicembre e poi prorogati al 31 dicembre) sono riferiti ad una deliberazione non ancora esecutiva. Non si può pagare una tassa deliberata con un atto non ancora esecutivo”.

Sonia Migliore, poi, aggiunge: “La delibera n.52 del 12 novembre 2013 del Consiglio comunale ha approvato un regolamento Tares che, secondo il mio giudizio, è illegittimo. In particolare stiamo parlando dell’art. 29 relativo ad esenzioni e inapplicabilità. Infatti il suddetto art. 29 si rifà all’art. 14 comma 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. In virtù del fatto che lo stesso comma 19 dell’art. 14 decreto legge 201/6 dicembre 2011 è stato successivamente modificato dall’art. 5 – comma 2 – della legge n.124 del 28 ottobre 2013 e che le modifiche non sono state riportate nel testo del regolamento della Tares approvato dal Consiglio, lo stesso art.29 del regolamento Tares è da ritenersi illegittimo, a quanto ho avuto modo di verificare, perché adottato in violazione di una norma di legge subentrata il 28 ottobre 2013 e cioè prima che venisse approvato il regolamento con delibera in data 12 novembre 2013. Non si può applicare un articolo di legge che è stato modificato da un’altra legge successiva”.

E ancora: “La delibera di Giunta n. 520 del 13 ottobre 2013 (con cui si prevede una esenzione per le fasce di reddito fino a 4.186 euro) è palesemente illegittima, secondo me, per i seguenti motivi: perché individua i criteri di esenzione dalla Tares con atto di Giunta che invece sono di competenza del Consiglio; perché fissa in 4.186 euro il tetto di esenzione che costituisce variazione all’art.29 del regolamento approvato dal Consiglio comunale e che solo lo stesso può modificare; l’esenzione fino a 4.186 euro per 1.500 famiglie (dichiarazioni dell’assessore Brafa nella conferenza stampa di ieri) produce una variazione di bilancio nel titolo delle entrate per una somma di circa mezzo milione di euro (facendo una media standard della Tares) che deve necessariamente comportare una variazione a copertura delle mancate entrate; dirò di più e cioè che essendo la delibera di Giunta un mero atto di indirizzo, non riporta impegno di spesa. Infatti, non sono espressi pareri tecnico-contabili ma dà mandato al dirigente del settore VII di “predisporre tutti gli adempimenti conseguenziali per il riconoscimento dell’esenzione del pagamento Tares 2013”. Pertanto, visto che la norma prevede che eventuali agevolazioni siano da spalmare sulla platea dei contribuenti o evidentemente da coprire con economie di cassa, l’impalcatura della Tares si modificherebbe in toto e se così non fosse bisognava impegnare la somma in bilancio. Spiego anche che la delibera di Giunta n. 520 del 13 dicembre 2013 è illegittima, secondo me, perché individua i criteri di esenzione ai “sensi dell’art. 29 del regolamento Tares” che è a sua volta illegittimo perché in applicazione dell’art.14 comma 19 della legge n.201/del 6 dicembre 2013, comma che è stato interamente modificato dal successivo art.5 – comma 2 – della legge n.124 del 28 ottobre 2013 e non riportato in alcuna delibera né nel regolamento. E’ evidente che la Tares, per i suddetti motivi in atto, non è esigibile da parte del Comune e dunque si invitano il sindaco e il presidente del Consiglio a revocare immediatamente in autotutela l’atto del Consiglio n.52 del 12 novembre 2013 e di Giunta n.520 del 13 dicembre 2013 e a riportare in aula la proposta della Tarsu rivisitata ai sensi di legge. Il suggerimento all’Amministrazione Piccitto è di confrontarsi prima di deliberare ad ogni costo atti che non stanno in piedi. Eventualmente, comprenderemmo anche un loro saggio passo indietro, visto che amministrare un Comune non è esattamente come gestire un sito web”.

di Redazione15 Dic 2013 17:12
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