Ragusa - Presentato in Comune il piano di asfaltatura delle strade
Ragusa - Presentato in Comune il piano di asfaltatura delle strade
Nella giornata di oggi, mercoledì 21 maggio, presso l'aula consiliare del Comune di Ragusa, si è tenuta una conferenza stampa relativa al piano di asfaltatura delle strade. Il sindaco Peppe Cassì, insieme all’assessore comunale ai lavori Pubblici, Gianni Giuffrida sono intervenuti a proposito della riapertura dei cantieri: lunedì il via ai lavori di ripavimentazione del manto stradale del tratto in uscita dalla città di viale delle Americhe, fino alla rotatoria di via Aldo Moro, comprese via Spampinato, via Falcone e un tratto di via Togliatti. Oggetto della conferenza anche i lavori previsti nei prossimi giorni, opere appaltate e sospese, prima a causa delle avverse condizioni meteo, quindi a causa della pandemia. Intanto è già stato pubblicato il nuovo appalto da 1,5 milioni, il cui avviso scade il prossimo 27 maggio. Oltre infatti ad avere eseguito i lavori della prima trance, sia prima della situazione di blocco dei lavori che in quest’ultima settimana con la ripavimentazione di Via Achille Grandi, Via Palmiro Togliatti, Viale delle Americhe, Via E.C.Lupis, Via della Costituzione,Via Giovanni Leone, Via La Pira, Via delle Acacie, Via Ozanam Via Carrubbelle ,Via Leonardo da Vinci ed il tratto finale di Via Portovenere, si andrà avanti con il completamento di questa prima trance già appaltata. Il sindaco Cassì ha fatto il punto della situazione: “Nel 2019 abbiamo acceso un mutuo di un milione di euro per avviare questa opera di manutenzione straordinaria delle strade, al quale si aggiunge per il 2020 un ulteriore mutuo di due milioni di euro per continuare questo tipo di interventi che ci consentirà di mettere in sicurezza numerose arterie cittadine per le quali da decenni non era mai stata avviata un’attenta opera di manutenzione.” Il sindaco è poi intervenuto ai nostri microfoni circa i servizi di controllo delle forze dell'ordine destinati alle aziende e alla movida: "Sarà decisivo il senso di responsabilità dei cittadini, dei giovani in particolare, e dei titolari delle aziende chiamati a fare in modo che vengano rispettati tutti i protocolli di sicurezza. La necessità di tornare a vivere è forte specie nei giovani, ma bisogna agire con coscienza per evitare passi indietro che risulterebbero deleteri per l'intera comunità".
In merito al completamento della prima fase dei lavori già appaltati è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida: "I medesimi interventi riguarderanno Via Zama, Via Aldo Moro, la rotatoria di viale Europa, via Plebiscito,Via Dublino,Via Falcone, l’ingresso di Marina di Ragusa, Via Portovenere (altri tratti),Via Cervia, Via Matteo Ricci ed anche Via Carducci (dopo il completamento dei lavori ENEL),Via Ettore Fieramosca (dopo il completamento dei lavori ENEL) e Via Orso Maria Corbino (dopo il completamento dei lavori di posa della nuova rete della fibra ottica). Il piano di asfaltatura delle strade proseguirà quindi con il nuovo appalto di €1.500.000,00 con avviso già pubblicato con termine di prestazione delle offerte fissato per il 27 maggio prossimo. La seconda fase dei lavori che effettueremo ci consentirà di potere intervenire nel tratto a salire di Viale Europa, in Via Teocrito,Via Epicarmo, Via IV Novembre, Via padre Anselmo, Via Colajanni (da rotonda Archimede a via Meucci), Via Mongibello ( da viale dei Platani), Via Psaumida, Via San Luigi Gonzaga, Via Risorgimento (prolungamento per Ibla),Via Ammiraglio Rizzo, Via Caboto, Via Nensi, Via del mare, Via Rimembranza, Via Sampieri, Via Ravenna ed in alcuni tratti di ex strade provinciali". Il primo cittadino e l’assessore Giuffrida hanno poi affrontato il tema dei lavori di riqualificazione di Piazza del Popolo, della realizzazione del potabilizzatore di Contrada Camemi, della realizzazione della rotatoria di contrada Cisternazzi che metterà in sicurezza il sistema della viabilità in detta zona. Tra gli argomenti trattati, anche la manutenzione straordinaria di alcuni impianti della pubblica illuminazione con la sostituzione di numerosi pali e per Marina di Ragusa la messa in sicurezza della pista ciclabile e la copertura del campo da tennis del Villaggio dei Gesuiti che prossimamente verrà inaugurato.
Quarta vasca Cava dei Modicani - Pd Ragusa: "Il sindaco trovi una soluzione"
Quarta vasca Cava dei Modicani - Pd Ragusa: "Il sindaco trovi una soluzione"
Oggi, 20 maggio 2020, l'ex segretario comunale e consigliere comunale, Giuseppe Calabrese (Pd Ragusa), si è espresso in merito alla questione relativa alla quarta vasca di Cava dei Modicani:
"Dalla pagina FB del Sindaco, veniamo a conoscenza che il Presidente Musumeci nomina un Commissario ad Acta sulla questione discarica in Sicilia e che viene individuata a Ragusa una quarta vasca a Cava dei Modicani. Dallo stesso post, (e meno male che ci sono i social altrimenti non sapremmo proprio nulla, visto che i canali istituzionali dell’informazione politica sono stati annientati) prendiamo atto che il Sindaco Cassì, ha già deciso per il “no”, supponendo che prima si sia confrontato con qualcuno.
Avremmo potuto provare ad aprire una discussione in città o almeno in Consiglio Comunale, cercando di capire insieme, all’ interno di un dialogo istituzionale, i termini della questione e magari, chissà, trovare una soluzione che, oltre alla quarta vasca, prevedesse la definitiva bonifica delle altre vasche alcune delle quali non ancora in totale sicurezza, sempre con risorse finanziarie della Regione.
Il progetto della 4^ vasca era inserito nel Piano Triennale del 2011 e subito dopo stralciato dalla amministrazione Piccitto per volere specifico dell’allora Consigliere Iacono (al tempo sosteneva i 5 stelle) attuale assessore di questa Giunta. Al di là del merito della scelta non vorremmo che ancora una volta sia stata imposta una posizione, del tutto personale, senza essere supportata a 360 gradi dal dialogo tra le parti politiche e tecniche coinvolte. E se la quarta vasca fosse stata realizzata siamo certi che avrebbe arrecato danno e non invece una più razionale e programmata raccolta dei rifiuti e un ritorno economico per i cittadini? Ricordiamo che da diversi anni, essendo la terza vasca satura, siamo costretti a conferire altrove, facendo ricadere tutti i costi aggiuntivi sui contribuenti. Da oltre due anni in città è stata avviato un servizio di R.D., porta a porta, che sicuramente avrà elevato la percentuale di differenziata ma il conseguente vantaggio economico non c’è stato, come mai? L’impegno delle famiglie a differenziare e i sacrifici degli O.E. avrebbero dovuto essere ricompensati con gli strumenti che la legge prevede, un abbassamento dei costi in bolletta! Tornando alla quarta vasca ci si chiede, ma quanto la stiamo pagando noi ragusani quella scelta?Quanto ha inciso e incide conferire in altri territori? E’ lecito pensare che i risparmi sulla differenziata abbiano finanziato i costi di conferimento? Gentilissimo e affabile signor Sindaco si deciderà a documentare questi dati alle forze politiche e ai cittadini?
Condividiamo, ovviamente, la scelta dal punto di vista ambientale, ma non il “politichese puro” utilizzato per comunicare scelte fondamentali per cittadini e territorio , far passare il messaggio “ok per discarica ma non a casa mia” serve solo al consenso politico, non risolve il problema ma lo rimanda. Certo comprendiamo la fatica del Sindaco a contenere la spinta direzionata dell’Ass. Iacono e contemporaneamente dover prendere posizione contro un Governo Regionale di destra a lui molto vicino e con deputati iblei che hanno fortemente contribuito alla sua vittoria a Ragusa! E adesso chiede l’aiuto dei cittadini? Troppo facile dopo avere deciso senza aver consultato nessuno. A noi risulta che il problema esiste da mesi , che il C.A. ha chiesto ai sindaci della provincia di trovare un accordo e ritengo che in questo vaso il comune capoluogo abbia delle responsabilità maggiori e più di peso agli altri. E il Sindaco che fa? Comunica su FB che ha deciso di non fare la quarta vasca e impugnare l’atto regionale? Bene lo faccia, vada avanti ma risponda a noi su tutti i dubbi e le perplessità che nascono. A noi cittadini tocca fare domande, a chi amministra dare risposte, se l risposte non piacciono o non arrivano che si cambi.
Come intende poter bonificare le vasche non in sicurezza di Cava dei Modicani visto che siamo dentro un’area paesaggistica?
Concedere la quarta vasca non avrebbe permesso almeno al comprensorio di risolvere il problema conferimento chiedendo anche le risorse non solo per la bonifica di tutto il progetto? Quanti sono e dove sono i soldi risparmiati con la differenziata per mancato abbancamento in discarica? Avremmo potuto risparmiare se anziché aspettare l’imposizione regionale avessimo pensato di realizzare la quarta vasca come l’amministrazione Di Pasquale aveva programmato nel Piano Triennale? Quale potrebbe essere la soluzione pensata dal Sindaco al fine di risolvere il problema discarica in alternativa alla quarta vasca? Perché nei mesi scorsi è rimasto in silenzio innanzi ad un problema di siffatte dimensioni? Ma si può rispondere ai cittadini su FB parlando in politichese puro? Avendo una maggioranza con dentro i partiti sovranisti della Meloni e di Salvini, che vogliono la quarta vasca, come pensa che possa affrontare il volere esclusivo di un ASSESSORE ex di sinistra, trasformista come Iacono, che vorrebbe arrogantemente imporre il suo finto credo senza curarsi di danneggiare la collettività? Sindaco Cassì, non basta dire “NO”, lei ha l’obbligo di dare la soluzione. Chiederemo di presentare interrogazione consiliare e parlamentare ai rispettivi gruppi del Partito Democratico".
FASE 2 - Al via servizi di controllo della Prefettura nelle aziende
FASE 2 - Al via servizi di controllo della Prefettura nelle aziende
Nel contesto dell’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 svolta dalla Prefettura, prenderanno il via, durante il prossimo fine settimana, i servizi di controllo del Nucleo a composizione mista per la vigilanza all’interno delle aziende e degli esercizi commerciali. Il Nucleo, costituito con provvedimento del Prefetto Filippina Cocuzza dell’8
maggio scorso a seguito di specifica direttiva del Ministero dell’Interno, prevede la partecipazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro; dei Vigili del Fuoco; dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Locale – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, previsto nella fase precedente e basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, è sostituito, in questa nuova fase, da un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei Protocolli e delle Linee guida in materia di sicurezza ed ha l’obiettivo di ridurre e contenere il rischio di contagio per i singoli e la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
Sarà compito proprio del Nucleo accertare la corretta osservanza, da parte dei titolari di attività produttive ed economiche, delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus indicate nei Protocolli di sicurezza previsti per le diverse attività negli ambienti di lavoro, sottoscritti tra il Governo e le Parti sociali e nelle Linee guida condivise dalla Conferenza Stato regioni e province autonome, richiamate dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020. Il personale del Nucleo misto potrà rilevare eventuali violazioni dei citati protocolli di sicurezza, irrogando sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto non costituisca reato. Per talune ipotesi più gravi di violazione si configura persino la possibilità, per l’organo procedente, già
all’atto dell’accertamento, può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. La composizione mista del Nucleo ha l’obiettivo di evitare la sovrapposizione e la ridondanza degli accertamenti da parte delle singole componenti, a vantaggio sia delle imprese che dello snellimento delle procedure.
Nel corso di apposti incontri propedeutici coordinati dal Prefetto, è stato condiviso un piano d’azione attraverso l’esame dei vari protocolli di settore e delle citate Linee guida. Le verifiche saranno improntate, in un primo tempo, all’”accompagnamento” ed orientamento dei titolari delle attività produttive ed economiche nell’azione di adeguamento alle prescrizioni di sicurezza previste nei protocolli stessi, e in caso di inosservanza ripetuta, alla contestazione dei casi in cui la mancata attuazione delle regole imposte, sia tale da non poter assicurare livelli adeguati di protezione dei lavoratori. In tale ottica, sarà prestata massima attenzione all’imprescindibile esigenza di ripresa delle attività produttive e alla necessità che i controlli presso le aziende e gli esercizi commerciali siano mirati principalmente a far sì che vengano
rispettate le prescrizioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria e che siano correttamente applicati i protocolli di sicurezza e le Linee guida adottati per i vari settori produttivi. In tal senso, il ruolo del Nucleo misto sarà, oltre che di controllo e vigilanza, quello di “tutor” delle aziende, al fine di consentire alle imprese che ancora non sono pienamente in regola con le nuove prescrizioni, di adeguarsi quanto
prima. Ovviamente resta fermo che, dinnanzi a comportamenti assolutamente ingiustificabili, il personale incaricato attiverà immediatamente i poteri sanzionatori di propria competenza. Il Nucleo ha, altresì, condiviso la predisposizione di un di protocollo interno,
stilando una check list di ciò che occorre verificare con particolare riferimento alle informazioni ai lavoratori, alle modalità di ingresso in azienda per i dipendenti, dei fornitori esterni e dei clienti, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni. I controlli, i cui risultati saranno riferiti periodicamente alla Prefettura, riguarderanno tutti i settori con specifica attenzione per le aziende agricole,
soprattutto di trasformazione, per gli esercizi commerciali, in particolare i bar e i ristoranti, e per i cantieri.
Beni Culturali alla Lega - L'onorevole Dipasquale attacca Musumeci: "Ha umiliato i siciliani"
Beni Culturali alla Lega - L'onorevole Dipasquale attacca Musumeci: "Ha umiliato i siciliani"
Il presidente della Regione Musumeci ha definito, ai microfoni del Tg regionale della Rai, 'una sparuta minoranza con problemi personali e familiari' coloro hanno criticato la scelta di nominare un assessore della Lega. A tal proposito non si è fatta attendere la replica dell'onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana: "Una dichiarazione offensiva della dignità di chiunque esprima liberamente la propria opinione. Certo, fa sorridere il fatto che Musumeci definisca ‘sparuta minoranza’ la moltitudine di voci contrarie alla scelta politica di affidare l’assessorato all’Identità Siciliana a chi, in un recente passato non lesinava offese razziste al popolo del Meridione, sottolineando nella stessa intervista d’essere stato eletto da un milione di siciliani. Sarebbe stato intellettualmente più onesto dire un milione di siciliani su cinque, cioè il 20% della popolazione dell’isola, una fortunata minoranza per intenderci. Democraticamente Musumeci adesso guida la Regione Siciliana umiliando i siciliani, considerando dei ‘poveretti’ chi ha il coraggio di dissentire rispetto a una scelta politica, fatta nel cuore della discussione della Finanziaria regionale, mentre da parte del Presidente ci si attendeva ben altro comportamento. Non sono i siciliani che liberamente esprimono il loro dissenso ad avere problemi, ma forse è Musumeci ad aver bisogno di qualcuno bravo che lo aiuti".
Regione Siciliana - Tutti i punti dell'ordinanza di Musumeci
Regione Siciliana - Tutti i punti dell'ordinanza di Musumeci
Nella serata di ieri, domenica 17 maggio, è arrivata la firma del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sull'ordinanza che sancisce la riapertura delle attività. Di seguito tutti gli articoli dell'ordinanza:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione
della presente Ordinanza)
Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente
Ordinanza.
Sono, pertanto, abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze del
Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni
esplicitamente richiamate nella presente.
TITOLO II
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Art. 2
(principi generali)
Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio
di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio
nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1,
d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”). Dette misure si
riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività turistiche; strutture ricettive; servizi
alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio
su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico;
piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, archivi storici e
biblioteche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e
sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di
prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché
nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e
sue successive modifiche e/o integrazioni.
Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione
Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività
economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per
analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con
autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico
Scientifico da essa istituito.
Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati,
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza
e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per
legge.
Art. 3
(attività di ristorazione)
Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di
alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo,
ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e
similari.
Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale -
sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento
la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee
guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività
propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei
principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
Art. 4
(stabilimenti balneari e spiagge)
Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari,
ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli
spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.
Si applicano le Linee guida per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le
attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a
titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte
le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali
in materia di sport.
È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più
persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il
rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con
l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non
autosufficienti.
Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico “protocollo”
con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di
avvio della stagione balneare.
Art. 5
(strutture ricettive)
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi
gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e
similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive,
nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.
Art. 6
(servizi alla persona)
Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori,
barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa
riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e bagni turchi in
altri luoghi pubblici o aperti al pubblico - e dei centri termali, ad eccezione per la
erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Art. 7
(attività commerciali e artigianali)
Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate
nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le
autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali.
In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, sono
autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto
delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa
nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli
e/o patenti.
Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di
adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco
del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria
Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga
necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.
Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai
dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze
interpersonali, si applicano le Linee guida.
Art. 8
(musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche)
I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25
maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data
di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle
allegate Linee guida.
Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è, inoltre, consentito l’accesso al
personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione,
montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono
commissionate tali attività, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida.
Art. 9
(manifestazioni, eventi e spettacoli)
In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi
quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o
congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8
giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola.
Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le
manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”,
così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 maggio 2020.
In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione,
deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica
manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della
distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d.
discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere
emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del
17 maggio 2020.
Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l’accesso al
personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione,
montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono
commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel
rispetto delle Linee guida.
Art. 10
(chiusura nei giorni domenicali e festivi)
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi
commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la
ristorazione ed i fiorai.
È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi
alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso
domestico e per riscaldamento.
Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet,
fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed
unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.
Art. 11
(prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)
Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, al
fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto
conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad
entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti
dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a
prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30),
ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui
all’articolo che precede).
Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar,
pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e,
comunque, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della presente Ordinanza.
Art. 12
(stage professionali e tirocini formativi)
Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le
attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione
al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione
individuale.
TITOLO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DEI DPCM VIGENTI
Art. 13
(mobilità infraregionale)
Gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna
limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del
contagio.
Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
Salute, e ss.mm.ii.
Art. 14
(trasporto pubblico locale su gomma e marittimo)
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma
assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli
assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma
assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti
previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali.
Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può
rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.
Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico
urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti
omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli
stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente
delimitato.
Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti
a mezzo navi - traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo
svolgimento dei servizi come articolati nell’ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli
esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a
mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo
svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’ALLEGATO N. 3 alla
presente ordinanza.
Art. 15
(attività sportive)
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per
i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati
all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del
distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano
rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata
l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente
Ordinanza.
Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee
guida allegate.
Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra -
ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente
alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.
Art. 16
(chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)
I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree
pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.
TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 17
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno
l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al
Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai
vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare,
adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti,
curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali
provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture
competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave
violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti
per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del
contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto
periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi
appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso
il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart
working).
Per il monitoraggio delle condizioni di salute i soggetti di cui al presente articolo
possono utilizzare l’applicazione “SiciliaSiCura”, scaricandola dalle piattaforme
AppleStore e Android.
Art. 18
(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)
Chiunque faccia ingresso in Sicilia, alla luce dei dati sul monitoraggio epidemiologico
di talune Regioni, ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il
modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza
nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina
Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o
domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio,
adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti,
curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di
badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le
cautele utili ad evitare il contagio.
I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del
termine di quarantena.
Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso secondo le modalità
ritenute più idonee, che possono richiedere anche il coinvolgimento del Comitato
Tecnico Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13
marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex OCDPC n.
630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad
eventuali diverse modalità di esame autorizzate dall’ISS.
Art. 19
(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare)
Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo che precede gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché i dipendenti pubblici di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 coinvolti nella gestione
dell’emergenza;
b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il
personale dei ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;
c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera
agro-alimentare e sanitaria;
d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
e) cittadini siciliani che per brevi periodi debbano fare ingresso o rientro nel territorio
regionale per documentate esigenze cliniche e - per l’ipotesi di non autosufficienza o di
terapie salvavita - un proprio accompagnatore; nei confronti dei soggetti che fanno
ingresso nel territorio regionale per le suddette esigenze, la struttura ospedaliera
accipiente provvede immediatamente ad effettuare il tampone rinofaringeo;
f) genitori che debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per motivi di
ricongiungimento, anche temporaneo in caso di separazione e/o divorzio, al figlio
minore.
I lavoratori di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono sottoposti, in luogo della quarantena obbligatoria, al
regime di sorveglianza sanitaria. Detta disposizione si applica, altresì, a coloro che per
esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in
altre Regioni del territorio nazionale.
Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti sopra
indicati sospendono l’attività e provvedono ad informare il Medico di medicina generale
ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria
residenza/domicilio.
Art. 20
(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)
Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio
epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori
Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24
ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale
dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono,
altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini
del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.
L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione
ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Art. 21
(disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)
Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio
Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto
dell’andamento epidemiologico nell’Isola.
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il
modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento
di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente
indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive
all’invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il
“visto” di autorizzazione. Esso deve essere esibito all’atto dell’imbarco al personale
addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di
Messina ed al Comune di residenza del richiedente.
Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con
l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli
approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri nel
medesimo Comune, anche avvalendosi di personale volontario non medico.
Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi
dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si
aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento
obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli che precedono. Le
convenzione potranno in ogni caso essere modificate, risolte e/o recedute con
provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione
Siciliana.
Art. 22
(disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana)
In vista dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di
prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana,
Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono
autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori
insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole
minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all’approvazione
dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
Art. 23
(uso obbligatorio della mascherina)
Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del
distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di
mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve,
comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia
necessario l’utilizzo.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di
naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne
rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o
copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due,
salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
(coordinamento per le attività emergenziali)
Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per
le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con
Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.
Art. 25
(disposizioni sulla efficacia delle misure)
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020
compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con
valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti
di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI
Il gemello di Varese lascia il reparto Malattie infettive di Modica: i ricoverati scendono a 3
Il gemello di Varese lascia il reparto Malattie infettive di Modica: i ricoverati scendono a 3
Il gemello di Varese che era stato ricoverato insieme al fratello, deceduto lo scorso mese, ha lasciato il reparto di Malattie infettive di Modica per essere trasferito in riabilitazione a Scicli. Entrambi i fratelli erano arrivati a Marina di Ragusa ospiti di parenti. Il paziente è risultato negativo al tampone. Adesso potrà iniziare la sua “fase 2”. Il percorso riabilitativo richiederà tempo, ma le condizioni cliniche sono buone. I ricoverati in Malattie infettive a Modica, scendono a tre.
RIFIUTI RAGUSA - Desta preoccupazione la realizzazione della quarta vasca a Cava dei Modicani
RIFIUTI RAGUSA - Desta preoccupazione la realizzazione della quarta vasca a Cava dei Modicani
Tiene banco ormai da oltre una settimana la situazione rifiuti in provincia di Ragusa. Prima l'attacco dell'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon ai sindaci e alla Srr in merito alla chiusura della discarica di Cava dei Modicani, quindi la decisione del commissario della Srr Lino Giaquinta di realizzarvi una quarta vasca. A questo proposito si era espresso nei giorni scorsi il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che aveva fatto presente il proprio dissenso per la scelta del commissario regionale. Nelle ultime ore ha fatto sentire la propria voce anche il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Ragusa, che ha trasmesso un ordine del giorno al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo in merito alla creazione di una nuova vasca nel sito di Cava dei Modicani. "Le recenti decisioni assunte dalla Regione e dalla Srr riguardo alla realizzazione di una nuova vasca, la quarta a Cava dei Modicani, destano grande preoccupazione su tutto il territorio comunale. La natura geologica del sito potrebbe, tra l’altro, determinare infiltrazioni e contaminazioni delle falde acquifere. Si tratterebbe di un danno ambientale e sanitario che il nostro comune, tra i più virtuosi nel differenziare, conferire e nella partecipazione economica ai costi, non può accettare. Pertanto il gruppo consiliare M5s Ragusa chiede impegno nell'attuare tutte le misure concrete possibili, sia presso la Regione Sicilia, sia presso la Srr, a tutela del territorio del Comune di Ragusa, già sede della discarica con relativo impianto Tmb e impianto di compostaggio, e nell'impedire la realizzazione di una nuova vasca per i motivi che abbiamo esposto. Chiediamo che le suddette misure possano essere discusse in Consiglio comunale entro la prima data utile.
Su questa delicata questione la Regione Sicilia non sembra avere le idee chiare. Per tale ragione è necessario che anche il civico consesso possa affrontare la problematica nelle varie sfaccettature per assumere una posizione che secondo noi dovrà essere univoca. Non si può continuare a subire, ancora una volta, la dittatura regionale rispetto a scelte che diventano cruciali per il futuro del nostro territorio. Tra l’altro, la realizzazione di una quarta vasca nel sito in questione andrebbe decisamente a cozzare con quella che è stata l’estensione, decisa anni fa, del Parco degli Iblei che va proprio a lambire l’area di cui stiamo parlando. Ecco perché, secondo noi, è una scelta inaccettabile che deve essere immediatamente revocata. Per quanto riguarda la presa di posizione del sindaco, ci permettiamo di sottolineare una forte preoccupazione. Non avendo saputo gestire la questione dell’autorizzazione Aia insieme agli altri sindaci, circostanza che ci ha portato al momento a non potere disporre della Cava dei Modicani, non vediamo perché dovrebbe essere differente per quanto riguarda quest’altro aspetto della complicata vicenda. Ci vogliono atti concreti, non belle parole sui social. Siamo qui e restiamo in attesa di vedere quali passi in avanti saranno compiuti".
Come sarà l'estate 2020: linee guida per spiagge e stabilimenti
Come sarà l'estate 2020: linee guida per spiagge e stabilimenti
Le tanto attese linee guida ufficiali per gli stabilimenti balneari e per le spiagge sono arrivate. Prevedono un’area minima di 10 metri quadri per ombrellone, il divieto di attività ludico-sportive e la sanificazione quotidiana delle attrezzature. Le regioni hanno infatti raggiunto in questi ultimi giorni l’accordo col governo per definire le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative”. Il documento presenta una pagina dedicata a spiagge e stabilimenti balneari e annulla di fatto le linee guida suggerite nei giorni scorsi da Inail e comitato tecnico-scientifico, che erano state duramente criticate dal Sindacato italiano balneari aderente a Confcommercio e da tutti i rappresentanti degli imprenditori del settore perché eccessivamente restrittive e impossibili da attuare in molte spiagge. “In questo
caso, invece – afferma Giuseppe Puglisi della segreteria Sib della provincia di Ragusa – le regioni hanno individuato regole concrete che riescono a conciliare il contenimento sanitario con la sopravvivenza economica e lavorativa delle imprese e dei Comuni, ottenendo un grande risultato grazie al lavoro di squadra e allo sforzo di intermediazione in un lungo e difficile negoziato col governo. In questo senso è stato predisposto l’elenco delle misure suggerite per gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere, valide sia per i concessionari privati di spiagge che per gli enti locali responsabili delle aree libere. Sarà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto. Sarà privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, saranno favorite le modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione Si punta, inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, a riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile, inoltre, occorre organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tra le attrezzature di
spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri. Regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, eccetera, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Le attrezzature come per esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, eccetera, vanno disinfettati a ogni cambio
di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita a ogni fine giornata. Come detto, le Regioni dovranno applicare le regole sopra citate attraverso ordinanze ad hoc. Tra queste anche la Sicilia.
UFFICIALE - La Sicilia riapre: Musumeci firma l'ordinanza
UFFICIALE - La Sicilia riapre: Musumeci firma l'ordinanza
Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato l'ordinanza che prevede a partire da domani, lunedì 18 maggio, l'attuazione delle nuove misure relative all'apertura delle attività commerciali. Nel territorio della Regione Siciliana, entrano in vigore le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche relative all'ordinanza. Sono, pertanto abrogate, a partire dalla giornata di domani, tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione. Rimangono in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella'ordinanza. A partire da domani riapriranno dunque le attività commerciali relative ai settori della ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. La riapertura delle palestre è prevista già da domani, per le piscine bisognerà attendere il 25 maggio. Rimangono l'obbligo della chiusura domenicale i per la maggior parte dell'attività, ma ogni attività può prolungare l'orario di apertura fino alle 23,30. "È disposta la chiusura al pubblico, nei giorni domenicali e festivi, di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. Nei giorni in questione è consentito il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i outlet" recita l'ordinanza.
Conte: "Dal 18 maggio consentite uscite senza autocertificazione"
Conte: "Dal 18 maggio consentite uscite senza autocertificazione"
Nella serata di oggi, sabato 16 maggio, il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto il punto della situazione in vista della ripresa delle attività: Ieri abbiamo approvato il dpcm che da lunedì ci consentire di entrare nella Fase 2. Abbiamo ultimato il dpcm con le norme del decreto legge. Affrontiamo questa fase con voglia di ricominciare con prudenza. I dati ci confermano che gli sforzi hanno prodotto i risultati attesi. Abbiamo creato e potenziato le strutture ospedaliere. Abbiamo incrementato i controlli coi tamponi, i test sierologica. Siamo nella condizione di affrontare la Fase 2 con fiducia. In questo nuovo percorso risulterà decisivo il dialogo con le Regioni. Dovranno assumersi le loro responsabilità. Abbiamo predisposto un piano di monitoraggio nazionale con le regioni. Ci consentirà di tenere sotto controllo la curva epidemiologica e di intervenire con misure ben mirate. Le Regioni hanno già elaborato protocolli che garantiranno sicurezza per tutte le attività Affrontiamo un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva potrà tornare a salire. I principi riguardano la tutela della vita e della salute dei cittadini, non sono negoziabili. Stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo, altrimenti non potremo mai ripartire. Non possiamo permetterci di aspettare il vaccino. Da Lunedì ci si sposterà all’interno della Regione senza alcuna autocertificazione, senza giustificare ragioni di spostamento. Si potrà andare dove si vuole. Riprendono la vita sociale e gli incontri con gli amici, ma rimane il divieto per chi è positivo o in quarantena e per chi ha sintomi. Resta il divieto di assembramenti in luoghi pubblici. Bisognerà rispettare la distanza di un metro. Raccomandiamo di indossare la mascherina, che va indossata obbligatoriamente in specifici luoghi. Invitiamo ad indossarla al chiuso ma anche all’aperto ove non si possano rispettare le distanze. Da una regione all’altra ci si potrà spostare per i motivi già noti. Rimarranno limitati fino al 3 giugno. Valuteremo con gli esperti se i dati continueranno ad essere incoraggianti per poter tornare a muoverci senza limitazioni. Dal 3 giugno ci si potrà spostare nell’Unione Europea senza quarantena per chi arriva in Italia, per aiutare la ripresa del turismo. Da Lunedì riaprono negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, i ristoranti, i bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, purché si accerti che la curva sia sotto controllo. Vale lo stesso per gli stabilimenti balneari. Riprendono le celebrazioni liturgiche. Bisognerà rispettare le misure anti-contagio. Riprendono gli allenamenti degli sport di squadra, anche del calcio. Riaprono i musei. Dal 25 maggio riapriranno palestre, piscine, centri sportivi, con protocolli di sicurezza. Dal 15 giugno teatri, cinema. Sarà disponibile un ventaglio di offerte a carattere ludico-creativo.