Modica: le conseguenze amministrative e politiche del dissesto

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La decisione della Giunta Comunale di Modica, guidata dalla Sindaca Monisteri, di avviare la procedura di dissesto, continua a tenere banco nel dibattito politico e si susseguono le prese di posizione.
Sicuramente l’iter attivato dalla Giunta che ora spetterà al Consiglio Comunale completare appare come l’unica strada possibile da percorrere.
Ricordiamo , infatti, che già la Corte dei Conti con la decisione del 9 settembre 2024 che rideterminava il vero disavanzo d’amministrazione del Comune di Modica aveva di fatto reso impossibile ripristinare i parametri di equilibrio utili a scongiurare il dissesto.
Alla luce di quella decisione e della successiva relazione sulla situazione finanziaria dell’ente, trasmessa dalla dirigente comunale del settore finanziario e tributi Maria Di Martino il 15 novembre successivo al sindaco, al segretario generale, al commissario ad acta la
direzione del dissesto era segnata ed era l’unica praticabile.
Al di là delle dichiarazioni di rito della stessa Sindaca e delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione e lasciando sullo sfondo la delicata questione delle responsabilità e in capo a chi addebitare tali responsabilità, si apre lo scenario delle conseguenze sia amministrative che politiche che la dichiarazioni di dissesto porta con sé.
Ricordiamo che la disciplina giuridica dell’istituto ha 36 anni di vita, introdotta la prima volta con l’articolo 25 del decreto legge, n. 66 del 2 marzo 1989.
Vediamo, in primo luogo le conseguenze di tipo amministrativo .
La dichiarazione di dissesto ha un impatto immediato sulle finanze dell’ente locale.
Fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, sono applicati i seguenti limiti e restrizioni:
Limiti all’accensione di nuovi mutui: tranne in alcune eccezioni specifiche, come quelli con oneri a carico dello Stato o delle regioni, o mutui per finanziare progetti cofinanziati dall’Unione Europea o da altre istituzioni pubbliche o private. Questo serve a controllare ulteriori indebitamenti.
Vi sono poi i limiti agli impegni finanziari: le amministrazioni non possono impegnare somme superiori a quanto stabilito nell’ultimo bilancio approvato per l’anno in corso. I pagamenti mensili per conto competenza sono soggetti a limiti, con alcune ben precise eccezioni.
Vi è poi l’aumento delle aliquote fiscali: gli enti sono tenuti ad aumentare le aliquote e le tariffe delle imposte e tasse locali, ad eccezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Questa delibera ha una validità di 5 anni e non può essere revocata.
È già evidente come gli impatti di un ente dissestato superino ampiamente i confini delle casse comunali, generando conseguenze estremamente gravi e spiacevoli nei confronti dei vari portatori di interesse, in primis i cittadini e le imprese, ma anche per lo stesso personale.
Importanti sono le conseguenze del dissesto per il personale dell’ente.
Scatta, infatti, automaticamente il ridimensionamento dell’organico: l’ente deve ridurre l’organico mettendo in “disponibilità” i dipendenti in soprannumero rispetto ai rapporti dipendenti/popolazione, ai quali il Ministero dell’Interno fornisce un contributo per 5 anni.
Ulteriori conseguenze verso terzi.
Sospensione delle azioni esecutive: durante il dissesto finanziario, le azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti sotto l’organo straordinario di liquidazione sono sospese, fornendo una protezione temporanea contro azioni legali e pignoramenti.
Estinzione delle procedure esecutive pendenti: le procedure in corso alla dichiarazione del dissesto, senza possibilità di opposizione da parte dell’ente o respinte, vengono estinte dal giudice e l’importo dovuto è incluso nella massa passiva del dissesto.
Cessazione di interessi e rivalutazioni: i debiti insoluti al momento della liquidazione e le somme dovute per anticipazioni di cassa non generano più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria, stabilizzando il debito.
Nella fase che si aprirà, i debiti ricadenti nel dissesto sono posti a carico dello Stato che li ripianerà attraverso un organo straordinario di liquidazione (Osl) il quale sarà nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, dopo la deliberazione del consiglio comunale.
Tale organo avrà competenza assoluta sull’estinzione dei debiti e sulla liquidazione del patrimonio del Comune, mentre sindaco, giunta e consiglio comunale potranno operare in una gestione ordinaria riguardante il futuro e non il passato,
Fin qui gli effetti amministrativi della dichiarazione del dissesto finanziario.
Ma vi è una parte prettamente “politica” che riguarda le conseguenze del dissesto per gli amministratori.
La norma è chiara in proposito . infatti
il primo comma dell’art. 248 del Tuel ( testo unico enti locali) così recita “gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del parlamento e del parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione…”
Siamo di fronte a una duplice sanzione – economica e interdittiva – che presuppone però dolo o colpa grave: in proposito c’è una fitta casistica di sentenze che esclude ogni insussistenza di responsabilità in tutti i casi di dissesto. Discorso diverso, ovviamente, per gli amministratori incolpevoli che succedano nelle cariche agli autori dei provvedimenti che hanno determinato il dissesto e sempre che la loro presa d’atto, con conseguente interruzione delle condotte dannose e in netta discontinuità, risulti tempestiva, piena, efficace e coerente.
Fin qui il quadro prettamente giuridico/amministrativo che la dichiarazioni di dissesto porta con sé. Altre le valutazioni sulle responsabilità, sulle possibili ripercussioni sulle future carriere politiche di quei soggetti che a vario titolo hanno partecipato e portato a tale situazione per il Comune di Modica.
Ma questi sono discorsi ancora al di là da venire e che per come abbiamo visto passeranno attraverso un lungo vaglio della magistratura contabile.

di Peppe Lizzio19 Gen 2025 19:01
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