Interrogazione del consigliere Mauro su Iblea Acque
Il consigliere Comunale d’opposizione Gaetano Mauro ha presentato una interrogazione al sindaco di Ragusa, mandandola anche per conoscenza alla Procura della Repubblica, nella quale dopo aver elencato le innumerevoli, secondo il consigliere, irregolarità che sono state compiute in Iblea Acque chiede al primo cittadino anche in qualità di Presidente del Comitato di Controllo di Iblea Acque convochi senza indugio il Comitato per il Controllo Analogo composto ex art. 10 dello Statuto, al fine di verificare se gli atti amministrativi sopra citati siano conformi ai principi delle società in house sottoposte a controllo analogo da parte degli enti locali soci. Di tale verifica si chiede la consequenziale relazione scritta. Insomma la questione dell’azienda in house che dovrà gestire centinaia di pozzi e sorgenti in provincia, serbatoi, depuratori, condutture impianti di sollevamento dai quali dipende l’approvvigionamento idrico nelle nostre città deve, come sempre accade dalle nostre parti, passare sotto la lente d’ingrandimento degli oppositori. Come ho già avuto occasione di dire sono convinto che l’ing Poidomani sa bene quello che fa e si sta impegnando, ormai in esclusiva assoluta, nel far funzionare questa macchina che ha appena fatto i primi passi. Per capire meglio le cose chiedo all’ing Poidomani di venire in studio a Teleiblea domani giovedì per cercare di capire quali sono i punti più delicati e cercare di chiarirli. Intanto vi riporto parte dell’interrogazione.
Ai sensi dell’art. 3 dell’Atto Costitutivo e dell’art 8 dello Statuto, la predetta società ha ad oggetto
“la gestione in house providing del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di
Ragusa”;
Il Sindaco del Comune di Ragusa è tenuto a vigilare sull’operato della predetta società in house,
– sia quale legale rappresentante del Comune di Ragusa, socio con la partecipazione azionaria di n.
2.307 azioni del capitale sociale.
– Sia nella specifica qualità di Presidente del Comitato sul controllo analogo istituto in base al punto
9 dello Statuto.
Come noto, le società in house sono sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 12 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica.
Pertanto, si ritiene di interrogare il Sindaco in ordine alle azioni che intende intraprendere circa le
seguenti n. 4 tematiche
1 – n. 4 procedure per l’assunzione di unità di personale – composizione della commissione
giudicatrice – pubblicità degli atti.
La predetta società in house ha dato avvio a n. 4 procedure per l’assunzione di unità di personale con
incarichi a tempo pieno e determinato per la copertura di:
1. un posto di: ingegnere con inquadramento di livello settimo contratto gas-acqua, area tecnica,
2. un posto di: operatore dei sistemi informativi territoriali, con inquadramento di livello sesto
contratto gas-acqua, area tecnica,
3. un posto di ingegnere civile idraulico con ruolo di livello “quadro aziendale” contratto gas acqua,
area tecnica,
4. un posto di responsabile di servizio amministrativo – finanziario e contabile, con ruolo di livello
ottavo contratto gas acqua”.
1.1 Con la determinazione dell’organo di amministrazione n. 66/2023 è stata nominata la
Commissione giudicatrice, senza che di tanto vi sia stata alcuna pubblicità;
Tale commissione è composta da tre soggetti di cui un avvocato del libero foro; tale
composizione viola il vigente art 9 del Regolamento regolamento per la disciplina delle
procedure selettive del personale” secondo cui: “La commissione potrà essere composta:
• solo da funzionari delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli in servizio presso la
società “Iblea Acque”,
• oppure da due funzionari delle amministrazioni pubbliche e un docente,
• oppure da un funzionario delle amministrazioni pubbliche e due docenti.
Infatti, la commissione risulta composta:
– dal comandante della Polizia Provinciale (dirigente amministrativo con laurea in giurisprudenza),
– da un dirigente Tecnico del Comune di Ragusa (laurea in ingegneria)
– e da un libero professionista avvocato (Laurea in giurisprudenza).
Quindi, l’art. 9 citato sembra violato per tre motivi:
– per la presenza di un avvocato anziché di un docente;
– per l’assenza di specifiche competenze in materia finanziaria e contabile e di ingegneria
idraulica in capo a tutti i membri della commissione;
– per la indeterminatezza dei criteri che hanno condotto alla scelta dei componenti della
commissione.
1.2 Successivamente, con la determinazione dell’organo di amministrazione n. 82/2023 sono state
approvare le graduatorie per procedere alle assunzioni dei vincitori;
Tale attività risulterebbe viziata ove fosse confermata la illegittima composizione della commissione
giudicatrice.
1.3 In ogni caso negli atti pubblicati sul sito istituzionale della predetta società non si rinvengono le
schede di valutazione per la attribuzione dei punteggi;
1.4 Inoltre, nell’ambito di tale procedura, l’amministratore unico della società ha nominato se stesso
quale responsabile del procedimento.
Tale provvedimento appare contrastante con le Linee Guida ANAC n. 3/2017 “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” che
– al Punto 2.2. prevede che “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”.
– Al Punto 2.4. prevede che “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate
all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate
o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso
di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice;
negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in
possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti
richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri
dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni
aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le
procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III,sez. II, capo III del Codice”
1.5 Inoltre risulta che lo stesso Amministratore ricopra il ruolo di responsabile Prevenzione
Corruzione e Trasparenza nonché di responsabile Anagrafe Unica Stazione appaltante.
1.6 Infine, va rilevato che numerosi articoli giornalistici hanno evidenziato l’anomala
circostanza per cui per i 4 posti a gara siano pervenute in tutto solo n. 9 candidature.
Anche tale rilievo impone una verifica anche in ordine al regime di pubblicità applicato dalla società
in house.
2 Incarico all’Amministratore Unico.
L’incarico di amministratore unico della predetta società in house è stato conferito in seno all’Atto
Costitutivo al dott. Ing. Francesco Poidomani a fronte di un corrispondente compenso annuo.
L’ing Poidonami è un dirigente in quiescenza del Comune di Ragusa e della Regione Siciliana.
Detto incarico è in contrasto con l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che vieta il
conferimento di incarichi non gratuiti a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza.
3 Incarico alla ditta Andolina Mario.
Con la determinazione dell’organo di amministrazione n. 63/2023 l’Amministratore Unico della
società in house ha affidato in via diretta il servizio di supporto all’area tecnica della società per le
attività inerenti al s.i.i. del comune di ragusa al sig. Andolina Mario, per l’anno 2023, importo: euro
15.000,00.
Il sig. Andolina Mario è un dipendente in quiescenza del Comune di Ragusa
Detto incarico appare in contrasto con l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che
vieta il conferimento di incarichi non gratuiti a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza.
Inoltre non è dato comprende quali siano le ragioni che hanno condotto alla individuazione di tale
affidatario in ordine alle competenze professionali e curricolari.
4 affidamenti diretti
Con la determinazione dell’organo di amministrazione n. 86/2023 avente ad oggetto “Servizio
professionale di assistenza e consulenza continuativa in materia societaria, contrattuale contabile,
fiscale e aziendale in genere per l’esercizio finanziario 2023 è stato affidato in via diretta il servizio
al commercialista dott Angelo Firrito;
Con la determinazione dell’organo di amministrazione n. 87/2023 avente ad oggetto “servizi
continuativi per espletamento adempimenti normativi in materia contabile, fiscale e aziendale in
genere, per l’esercizio che verrà chiuso al 31/12/2023” è stato affidato in via diretta il servizio alla
Sinergia Srl, di cui il predetto commercialista dott. Angelo Firrito è socio di maggioranza.
Atteso che i due incarichi son riconducibili allo stesso soggetto (dott. Firrito in proprio e quale socio
della società Sinergia Srl), si rende necessario comprendere se esista una effettiva osservanza del
criterio di rotazione previsto dalle Linee Guida Anac n. 4/2020.