Il Sindaco integra le misure del DPCM

Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del  virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica Il sindaco Peppe Cassì ha emanato un’ordinanza nella quale si ordina Su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 24 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021, l’applicazione delle sottoindicate misure:
1. Misure protezione individuali.
E’ fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso
diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui,
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico
di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
2. Misure per esercizi pubblici commerciali
I titolari sono tenuti, per tramite apposito personale, a far rispettare le seguenti
misure:
 accesso all’interno soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e
bocca. E’ obbligatorio igienizzare le mani, facendo rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro, ponendo all’ingresso dell’esercizio commerciale
deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente al suo interno;
 E’ vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad
effettuare gli acquisti;
 Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli
e cestelli, l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo
bambini e persone non autosufficienti, inviduando apposito percorso di ingresso ed
uscita separato;
 Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di
prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a
disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.

Per i centri commerciali plurinegozio permane obbligo di dotarsi di contapersone.
3. Divieti assembramenti.
Trova applicazione la propria ordinanza n. 1950 del 12.11.2020 e smi riguardante le
limitazioni alla mobilità nel territorio comunale.
Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori di altri Comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti
sono consentiti. E’ altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,
ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto
a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino
la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli
esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme
restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente
dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti (….) negli ospedali,
nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività sportive previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) 1 e g) 2 DPCM 3
dicembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresi’
sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) sono sospese le attività presso centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

f) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni
altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente
all’aperto e in forma individuale;
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell’allegato 24;
h) chiusura di tutti i parchi, giardini e ville comunali.
i) è consentita la partecipazione alle celebrazioni religiose, precisando – in
conformità a quanto previso dalla circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre
2020 – che i luoghi di culto dove ci si deve recare “dovranno ragionevolmente essere
individuati fra quelli più vicini”.
Nell’ordinanza si precisa che nelle giornate ricadenti nella cd. zona rossa, tutti gli
spostamenti vanno accompagnata da autocertificazione
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi
del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli
aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro.

di Direttore23 Dic 2020 23:12
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