Per l’Aida, le interrogazioni della Migliore e della Nicita, sono solo il frutto di cattiveria e livore ingiustificabile

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’associazione Aida ai quesiti, alle domande, alle perplessità, che i due consiglieri comunali, Sonia Migliore e Manuela Nicita, hanno posto, anche e sopratutto alla luce delle indagini della Guardia di Finanza, all’Amministrazione comunale.

«La nostra associazione Aida, in riferimento alle menzogne, alle falsità e alle nuove insinuazioni della consigliera Sonia Migliore e della (aggiunta) Manuela Nicita, contenute nell’ulteriore odierna interrogazione rivolta al sindaco di Ragusa, ma paradossalmente inviata dalla Migliore anche alla stampa come strumento politico della propria incessante “macchina del fango”, rende pubblica la lettera inviata il 20 novembre scorso al Comune di Ragusa con cui mettemmo in evidenza la nostra posizione inerente gli aspetti fiscali, amministrativi e previdenziali. Dalla lettera suddetta si evince la linearità delle attività realizzate e la coerenza della nostra associazione rispetto alle norme.

Ogni altra considerazione la lasciamo ai lettori e ai cittadini che avranno voglia di approfondire il testo che vi sottoponiamo.
La “macchina del fango” organizzata ad arte da un gruppo di persone, ormai ben circoscritte, non ha paragoni e non ha motivo di legittimità, è solo un capriccio vendicativo e si alimenta di livore e cattiveria ingiustificabile nei nostri confronti».

Di seguito la lettera integrale che l’Aida inviò il 20 novembre scorso all’Amministrazione. Una lettera dove l’associazione animalista difende la sua posizione e chiarisce la sua posizione inerente agli aspetti fiscali.

OGGETTO
PRECISAZIONI IN RIFERIMENTO ALLA VS. NOTA PROT. N. 87338/1734/I DEL 13.11.2014 AVENTE PER OGGETTO “RIFUGIO SANITARIO”.

La sottoscritta, Giovanna Di Stefano Di Stefano, nata a Caserta, il 23/03/1943, residente a Ragusa, in Via Leonardo Da Vinci n. 19, C.F. DSTGNN43C63B963N, nella qualità di Presidente dell’AIDA, Associazione Iblea per i Diritti degli Animali, con sede legale in Corso Italia n. 192 a Ragusa 97100, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Protezione Animali (Decr.Dir.Gen.n.0831-12/05/2011) nella Sez. B, con n.104,

premesso

che l’AIDA ha svolto, finora, esclusivamente attività di tipo “istituzionale” (vds Allegato 1) tipiche delle Associazioni iscritte all’Albo Regionale di Protezione degli Animali (cfr. art. 2 D.P n. 7 del 12/01/2007, il quale così recita: “I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all’albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all’Allegato III. Alle associazioni iscritte all’albo regionale può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all’Allegato IV.” (vds Allegato 2);

che l’AIDA, non ha mai distribuito utili ai soci, e che si trova costantemente, dal 2011 ad oggi, in una situazione economico-finanziaria di passività, a cui viene fatto fronte grazie alle anticipazioni dei soci del consiglio direttivo, di sostenitori esterni e di semplici simpatizzanti (senza tali sostegni solidaristici, e in considerazione dei ritardi con cui si concretizzano i rimborsi spesa da parte degli enti pubblici convenzionati, la nostra Associazione non avrebbe potuto realizzare i propri fini istituzionali e di solidarietà sociale animalista);

con la presente precisa che
A. La scrivente Associazione AIDA – Associazione Iblea per i Diritti degli Animali, con sede legale in Ragusa, Corso Italia n. 192, 97100 Ragusa, C.F. 01483380885 – è una associazione senza scopo di lucro, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali al n. 104 della sezione “B” (attività socio-sanitaria), con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato alla Salute n.0831 del 12/05/2011, così come da articolo 19 della Legge Regionale n. 15/2000, ed è stata costituita il 31/03/2011 con atto notarile Di Matteo Maria, Repertorio n. 70612 e Raccolta n. 17649 – Codice Attività: 94.99.60.

L’AIDA, sia in sede di costituzione sia per l’attuale periodo di attività solidaristica svolta finora, non ha in alcun modo optato per il regime fiscale Onlus, quindi non è iscritta all’”Anagrafe delle Onlus” e non usufruisce delle agevolazioni fiscali ad esse relative (vds Allegato 3).

L’AIDA, per l’espletamento dei servizi in convenzione, ha instaurato regolari rapporti di collaborazione riassumibili in tre categorie:

– prestazioni di lavoro autonomo professionale (ad es. medico veterinario e consulente del lavoro) con ricevimento delle relative fatture emesse dagli stessi, consegnate al Vs Ente in occasione delle giuste rendicontazioni;

– contratti di prestazione occasionale, fino al 28 febbraio 2014, di cui abbiamo consegnato copia in allegato alle giuste rendicontazioni;

– contratti di lavoro part-time a tempo determinato per alcuni dipendenti di cui abbiamo fornito dati e nominativi, sia in sede di partecipazione all’Avviso di Interesse in data 25.03.2014 sia successivamente all’avvenuto affidamento in data 24.04.2014 (vds Allegato 4, 5, e 6).

Tali rapporti di lavoro autonomo, occasionale e part-time/dipendente sono legalmente instaurati anche in riferimento al regime fiscale a cui la nostra Associazione si è posta finora (vds Allegato 7).

L’AIDA, per quanto concerne le modalità di rendicontazione delle risorse economiche impiegate per il raggiungimento dei fini delle attività effettuate in seno al Rifugio Sanitario di Ragusa, in riferimento al regime fiscale a cui si è posta finora (vds Allegato 8), non svolgendo attività di carattere commerciale ma esclusivamente di tipo istituzionale, ha periodicamente trasmesso copia originale della documentazione fiscale inerente il mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate, nella maggior parte dei casi, fra l’altro, con importi anche superiori alle cifre successivamente ricevute dal Vs. Ente, attenendosi peraltro agli art. 2 e 3 del Decreto Presidenziale n. 7 del 12/01/2007, che così recitano:

Art. 2. Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline

1. I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all’albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all’Allegato III.

2. Alle associazioni iscritte all’albo regionale può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all’Allegato IV.

 

Art. 3.
Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà

1. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 18, comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanitari pubblici, nonché per il censimento e la gestione delle colonie feline, è indicata dalla normativa vigente.
In riferimento a quanto sopra da noi affermato e in considerazione del Processo Verbale di Constatazione chiuso dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza il 25 settembre 2014 (di cui forniamo, con Allegato 9, ampio stralcio delle parti riguardanti i rapporti di collaborazione con il Comune di Ragusa) La informiamo, che, secondo il Nucleo di Polizia Tributaria stesso, facendo riferimento alla Circolare n. 34/E del 21/11/2013, alla nostra Associazione è stata contestata la prestazione di servizi “a fronte di un’obbligazione di dare, fare e non fare” che ha assunto, la qualifica di corrispettivo di natura onerosa e quindi rilevante ai fini IVA. Conseguentemente “a cascata” alla nostra Associazione sono state contestate violazioni, soggette tuttavia esclusivamente a sanzioni economiche, inerenti la mancata apertura della partita iva.

Dal Processo Verbale di Constatazione, altresì, si evince che sono risultati corretti i riscontri relativi
al Controllo contabile generale;
ai Controlli sostanziali di corrispondenza dei documenti di spesa e delle entrate con le registrazioni effettuate nel “libro giornale”;
ai Controlli sostanziali in merito alla corrispondenza tra i documenti di spesa e le relative richieste di rimborso presentate ai Comuni convenzionati;
ai Controlli sostanziali in merito alla comparazione tra le copie dei documenti di spesa acquisite presso il Comune di Scicli e quelle acquisite presso il Comune di Ragusa relativamente ai trasferimenti di cani per adozioni al fine di accertare che non fossero stati utilizzati colpevolmente dei medesimi documenti di spesa;
inoltre sono risultate corrette
le verifiche relative alle ritenute operate nei confronti dei dipendenti con buste paga (anche se non tutte le ritenute sulle prestazioni occasionali sono state saldate nei tempi previsti, ciò a causa, chiaramente, del ritardo con cui gli enti pubblici saldano il loro dovuto) e della correttezza dei termini contrattuali in relazione alle interrogazioni poste in essere a ben tre dipendenti della nostra Associazione;
infine sono risultati corretti
i Controlli sostanziali effettuati presso l’Asp di Ragusa al fine di verificare l’effettiva corrispondenza dei documenti relativi alle avvenute adozioni, e tramite n. 24 operazioni di interrogazione a “scandaglio”, sono state verificate le corrispondenze delle operazioni di passaggio di proprietà degli animali dal Comune di Ragusa a privati cittadini e/o associazioni del nord Italia e dell’estero.
Pertanto, La informiamo che la nostra Associazione

Ritenendo comunque erronee le contestazioni del Nucleo di Polizia Tributaria, inerenti la mancata apertura della posizione IVA, non ha aderito al Processo Verbale di Constatazione e assistita da un collegio di tre Dottori Commercialisti, quali Lucia Alba, Maria Malvetta e Giorgio Cilia (in collaborazione esterna) ha presentato in data 21 novembre 2014, entro quindi i 60 gg previsti dalla normativa (art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000), una ISTANZA DI REVISIONE presso la Direzione dell’Agenzia delle Entrate di Ragusa, (vds Allegato 10), che ha per oggetto:

<MEMORIE ed OSSERVAZIONI ai sensi dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
ISTANZA DI REVISIONE DEI CONTENUTI DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE (Pvc) del 25/09/2014, anni 2012-2013-2014>.

Distinti Saluti

La Legale Rappresentante e Presidente
Franca Schininà”

 

di Redazione15 Gen 2015 18:01
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