L’aspetto della mutualità nelle cooperative deve trovare riscontro nei bilanci bancari
La specificità del bilancio nelle società cooperative è stato l’argomento affrontato ieri pomeriggio, nella sede di via Martoglio a Ragusa, da Michele Ciacciofera, ragioniere commercialista in Palermo, nell’ambito del terzo e ultimo incontro del corso promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sul tema “Le società cooperative, profili giuridici, fiscali e contabili”. Ad aprire i lavori è stato il consigliere dell’Ordine, Paolo Mollura, il quale ha posto in rilievo come le notizie acquisite durante il corso siano risultate utili ai professionisti per allargare ulteriormente il proprio panorama di conoscenze e fornire consulenze adeguate anche nel mondo della cooperazione. Il corso, promosso in collaborazione con Confcooperative e Legacoop, ha dunque garantito quelle risposte che i partecipanti si attendevano. E’ il caso dell’intervento di Ciacciofera che ha illustrato le particolarità da concretizzare per rispettare i principi del Codice civile sulle cooperative, una per tutte quella che contempla l’indicazione su come avviene il rapporto mutualistico anche nell’ambito del bilancio, con riferimento a ciò che il socio dà alla cooperativa o che la cooperativa dà al socio.
“Questo passaggio – ha spiegato il relatore – deve essere evidenziato anche dal punto di vista numerico. Inoltre c’è una norma che prevede di inserire e di fare emergere nella nota integrativa la percentuale di mutualità perché è proprio questa la caratteristica nuova della riforma societaria delle cooperative, quella grazie a cui è stato finalmente individuato che cosa significa la mutualità e come si determina. E pure in tale circostanza i parametri devono essere indicati in nota integrativa. Bisogna stare attenti, ad ogni modo, al modello che la coop è destinata a seguire. Mentre originariamente, prima della riforma societaria, le coop si attenevano a quello delle società per azioni, oggi c’è una deroga in un articolo del Codice civile per alcune cooperative di piccole dimensioni, sino a 20 soci e a un milione di attivo patrimoniale. Questa tipologia di coop può anche seguire il modello delle srl. Il primo aspetto che il commercialista deve verificare è che esistono delle norme inderogabili, tratte dal Codice, che necessariamente, anche se non previste dallo statuto, sono da rispettare. Occorre, quindi, tenere sempre sotto controllo la mutualità, se resta cioè a mutualità prevalente oppure no perché da questo scaturiscono eventuali problemi di agevolazioni fiscali e di bilanci straordinari che devono essere presi in considerazione nella maniera dovuta”.