Ascom di Modica: “La delibera è illegittima, equipara l’attività artigiana a quella della somministrazione”

Con riferimento alla delibera della Giunta comunale di Modica n.133 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto l’approvazione di “Linee guida per la disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di pubblici esercizi ed artigiani del settore alimentare”, la sezione Ascom di Modica ha inviato questa mattina una nota al sindaco e all’assessore comunale allo Sviluppo economico per esprimere dissenso e contrarietà rispetto alla decisione della Giunta municipale di estendere la concessione dell’area pubblica anche agli esercizi di vicinato e agli artigiani del settore alimentare, giustificandola al fine di “consentire semplicemente una più confortevole consumazione anche all’esterno dei prodotti acquistati all’interno dell’attività commerciale o artigianale”. La sezione Ascom, in proposito, ritiene che la prerogativa del consumo immediato dei prodotti di gastronomia è riconosciuta ai predetti esercizi soltanto all’interno dei propri locali, rilevando, tra l’altro, che codesta Amministrazione, nel supportare il provvedimento in questione, cita la circolare del Mise n. 3603/C del 28 settembre 2006, interpretandone in maniera difforme quanto, invece, ha voluto chiarire il Ministero.

“Siamo dell’avviso – scrive nella nota il presidente sezionale Giuseppe Barone – che la citata circolare si limiti a chiarire gli aspetti e le caratteristiche degli arredi e le modalità del consumo degli alimenti all’interno dei locali, nulla disponendo, invece, per l’ipotesi di estensione dell’attività nell’area pubblica esterna ai locali medesimi”. Viene osservato, inoltre, che sotto l’aspetto giuridico il parere espresso dal ministero non può avere una valenza derogativa o abrogativa di norme di legge, nello specifico la legge 4 agosto 2006, n. 248, né tantomeno può essere annoverato tra le norme regolamentari vere e proprie che, in quanto tali, vincolano tutti i soggetti della pubblica amministrazione. “Facciamo presente, comunque, al di là degli aspetti giuridici e interpretativi – dice ancora Barone – che il parere cui fa riferimento l’Amministrazione non possa essere preso in considerazione, in quanto il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5578 del 10 novembre 2008, fornisce utili orientamenti per la fattispecie in esame. La sentenza, infatti, pone dei paletti sul confine che separa l’attività artigiana e commerciale da quella svolta dagli operatori del settore della somministrazione; ne consegue che ove non venissero riconosciuti tali limiti ci troveremmo dinanzi ad una iniqua condizione che penalizzerebbe tutto il settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
Ecco perché alla luce delle suddette valutazioni, l’Ascom sezionale, ritenendo che la delibera in esame sia illegittima, chiede al sindaco il ritiro del provvedimento allo scopo di eliminare dalle linee guida la previsione di consentire l’occupazione del suolo pubblico agli esercizi diversi da quelli che sono autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/91.

di Redazione27 Mag 2014 11:05
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