I dubbi di Legambiente.

villettaSi può costruire o non in certte zone della Città di Ragusa? Legambiente ha seri dubbi in merito ed invia il seguente comunicato stampa ricco di riferimenti legali!

Apprendiamo dalla stampa che il responsabile del settore edilizia privata del comune di Ragusa, per superare il blocco delle concessioni relative a fabbricati residenziali in zona agricola dovuto ai pareri dell’avvocatura comunale e alle inchieste della magistratura, si appresta a chiedere al consiglio comunale una interpretazione autentica dell’art. 48 delle N.T.A. del PRG.  Il consiglio comunale che dovrà esprimere un parere dovrà tenere però conto che non potrà dare interpretazioni originali ma dovrà attenersi alle norme e alla giurisprudenza esistenti. In primo luogo alle norme del piano paesaggistico che , ai sensi degli ex artt. 143 e 156 del d.lgs 42/04, «… non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici…, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute…, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono…vincolanti per gli interventi settoriali …».

Quindi bisogna rispettare quanto affermato dall’art. 42 del Piano Paesaggistico per il quale le costruzioni in zona agricola devono essere esclusivamente finalizzate alla conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente preposto.

In secondo luogo riferirsi alla corrente giurisprudenza sia del Consiglio di Stato, che del Tar e da ultima della Corte di Cassazione che ribadiscono che in zona agricola è vietato la realizzazione di costruzioni a scopo abitativo residenziale ai non agricoltori.

In merito è illuminante la sentenza n. 1493/12 della Corte di cassazione terza sezione penale quando afferma che “ per la edificazione in zona agricola, il titolo abilitativo viene concesso ad un soggetto non esclusivamente in quanto titolare di diritto di proprietà, ma in ragione del possesso da parte sua di una delle necessarie qualifiche sopra richiamate, perché la caratterizzazione di imprenditore agricolo viene ritenuta l’unica garanzia della prescritta destinazione delle opere all’agricoltura ( Consiglio di Stato 15/9/2003 n. 5172 ). Ne consegue che il requisito soggettivo è da ritenere elemento essenziale, inderogabile, incidente sul profilo contenutistico stesso del permesso di costruire…”.

Ancora più stringente la sentenza del Consiglio di stato sezione III n.. 9369 del 9/3/2012 secondo la quale “tutti gli interventi e le attività che si ritengono realizzabili in zona agricola restano comunque funzionali ad un’attività tipicamente agricola o alle altre attività alla stessa intimamente connesse con esclusione, quindi, di tutto ciò che è riferibile ad altre zone individuate in sede di pianificazione del territorio comunale.” Addirittura, afferma la Corte di Cassazione sezione III penale con sentenza n. 1013/2012 che non basta il mero dato formale, l’essere imprenditore agricolo, per potere edificare in zona agricola, ma deve esserci una oggettiva correlazione tra immobile realizzato e conduzione del fondo. Devono cioè essere valutate le caratteristiche costruttive dell’immobile, il collegamento con le attività agricole e le coltivazioni in atto prima di rilasciare le concessioni edilizie.

Ne consegue che l’unica presa d’atto che il consiglio comunale potrà fare è quella di prendere atto del parere dell’avvocatura comunale che coincide con quanto da tempo afferma Legambiente, e cioè che in zona agricola può costruire fabbricati residenziali solo l’agricoltore che dimostri oggettivamente di praticare l’attività agricola.

Tra l’altro il consiglio comunale non essendo un organo tecnico, ma solo un organo politico, non può entrare nel merito dell’interpretazione giuridica, per le quali il comune deve avvalersi dei propri uffici, visto che possiede al suo interno competenze specifiche (se no, a che servono?). Ciò che può fare il consiglio comunale è soltanto cambiare l’art. 48 delle NTA con una variante al piano che andrà sottoposta al parere della Regione e del CRU.

Ogni altra forzatura della procedura da parte del consiglio comunale con l’espressione di una interpretazione che permetta a tutti di costruire in zona agricola, che riteniamo illegittima, vedrà la ferma opposizione di Legambiente, per evitare un’ulteriore scandalosa colata di cemento sulle nostre campagne a pochi mesi dall’elezione del nuovo consiglio comunale e con un iter di revisione del PRG già iniziato. Colata di cemento che, ribadiamo, influisce negativamente anche sul sistema di circolazione idrica del nostro territorio.

Sarebbe saggio ed anche opportuno aspettare la conclusione delle inchieste della magistratura proprio sulle costruzioni in zona agricola. Non si vede infatti il motivo di tutta questa fretta da parte del dirigente del settore edilizia privata.

di Redazione22 Feb 2013 14:02
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