Debitore protestato: due pesi e due misure a Ragusa e a Modica

fallimentoRagusa e Modica sono sempre state due città in simpatica e bonaria competizione. Prima dal punto di vista amministrativo e poi da quello economico. Oggi si prospetta un caso di difficile interpretazione eprche tocc argomenti particolarmente delicati come i fallimenti e la riabilitazione. La questione  ci viene sottoposta dal dott. Pasqualetto direttore amministrativo del tribunale di Modica che ha segnalato lo strano fenomeno che si sta verificando in questi ultimi tempi. Molti cittadini infatti vorrebbero cambiare residenza da Ragusa a Modica perchè nella città della Contea  basta molto meno tempo, appena un anno, per ottenere una riabilitazione in caso di fallimenti.   Ma vediamo i particolari della questione.

In un contesto socio – economico come quello attuale, sovente
capita di non poter accedere a un mutuo o ad un prestito a causa
di un protesto avvenuto qualche anno addietro, nonostante si sia
provveduto a saldare, con interessi e spese, il debito contratto.
La riabilitazione serve al soggetto che ha subito un protesto di
assegno o di titolo cambiario e l’effetto del provvedimento emesso
è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.
La materia è regolata dalTart. 17 L. n°108 del 7/3/96, come
modificato dalTart. 3 L. n°235 del 18 agosto 2000, secondo cui
ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un
anno dal levato protesto, abbia adempiuto airobbligazione
(pagamento) per la quale il protesto è stato levato e non abbia
subito ulteriori protesti.
Questa è la regola generale applicata fino a qualche tempo nella
provincia di Ragusa per costante giurisprudenza sia dal
Tribunale di Ragusa che dal Tribunale di Modica.
Dal febbraio 2012 il Presidente f.f. prò tempore, del Tribunale di
Ragusa , ha modificato il precedente orientamento, stabilendo
che il presupposto fondamentale per l’ammissibilità del
procedimento di riabilitazione ex art 17 L n. 108 del 1996 è che il
debitore debba essere parte offesa ( art. 90 c.p.p ).
In breve, occorre che vi sia un procedimento penale collegato per
cui si chiede la riabilitazione non fosse altro perché la legge
108/96 è inserita in una disciplina normativa intitolata
“Disposizioni in materia di usura”.
Queste determinazioni, avallate dalla Corte di Appello di Catania,
hanno di fatto creato una grave disparità di trattamento tra i
cittadini che si trovano residenti nel circondario di Ragusa e
quelli residenti nel circondario di Modica.
I cittadini di Vittoria, Comiso, Ragusa, Acate, Giarratana
Chiaramente Gulfì e Monterosso sono costretti ad aspettare 5
anni per avere la cancellazione dei protesti mentre quelli di
Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo possono accedere alla
riabilitazione dopo un anno dal protesto. Occorre anche rilevare
che la tesi del Giudice di Ragusa è, al momento, nettamente
minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza, tanto è vero cheil 97% dei Tribunale della Nazione (da Genova a Rossano, da
Napoli a Caltagirone, da Torino a Gela, da Milano a Palermo, da
Roma a Siracusa, da Brescia a Messina , da Reggio Calabria a
Mondovì , da Venezia a MODICA e così via dicendo) applicano la
procedura di cui all’art. 17 L. n. 108/96 a tutti i cittadini che si
trovano nella condizioni previste dalla legge – senza la necessità
del presupposto ritenuto “fondamentale” dal giudice di Ragusa,
di essere “debitore-parte offesa”.
Il Tribunale di Modica partendo da una valutazione di natura
esegetica e letterale delle disposizioni che regolano la materia, ha
ritenuto che la norma debba altresì intendersi riferita a qualsiasi
debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti d’usura
o fattispecie di rilevanza penale; la norma pertanto è considerata
come un rimedio generale, applicabile all’assegno bancario
protestato quando il debitore abbia adempiuto all’obbligazione per
la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore
protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di
usura subito dal debitore medesimo.
In tal senso depone la generica espressione utilizzata dal
legislatore nell’articolo in esame, « debitore protestato », nonché
la circostanza che, nella stessa legge 108/1996, « le norme da
applicare esclusivamente alle vittime dell’usura sono
espressamente indicate. È il caso dell’art. 18 che fa espresso
riferimento “al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura” »
Invero non avrebbe molto senso circoscrivere la riabilitazione ex
art. 17 1. 108/1996 al debitore usurato, al quale in effetti
l’ordinamento appresta già i rimedi della sospensione e della
cancellazione del protesto previsti nel successivo art. 18.
Dal punto di vista procedurale e fiscale le due situazioni sono
diverse; il debitore-parte offesa ex art. 18 presenta ristanza in
bollo da 14,62 euro, mentre il debitore – protestato ex art. 17 deve
pagare il contributo unificato di 85,00 euro oltre agli 8,00 euro per
diritti forfettari di notifica.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul
tema asserendo la sostanziale natura di rimedio generale in tema
di riabilitazione dell’art. 17 legge 7 marzo 1996 n. 108, stabilendo
che ” la nuova legge sull’usura 7 marzo 1996 n. 108 agli arti. 17 e
18 ha introdotto una nuova disciplina del protesto proprio per
modificare la prassi bancaria, concedendo, anche nel caso di
protesto legittimo, una riabilitazione, su richiesta del debitore che
abbia sbagliato, subendo il protesto, una sola volta nell’anno, etuttavia corrisposto l’importo dovuto. In questo caso, su domanda, il
monoprotestato ha diritto alla riabilitazione in modo da riottenere
l’accesso al credito ed ai conti correnti, con annullamento della
pubblicazione ed in definitiva dello stesso protesto, considerato “a
tutti gli effetti, come mai avvenuto 1 ‘ (art. 17, 6° co.)- (Cass. 5.11.1998, n.
11103, G7, 1999,1, 772)
In virtù di queste determinazioni, il servizio relativo alla
riabilitazione dei protesti, presso il Tribunale di Modica viene
regolarmente svolto dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione
secondo modalità e tempistica indicati in maniera dettagliata nel
sito web del Tribunale. In questa sede si vuole evidenziare
solamente che la competenza territoriale, nel silenzio della legge,
deve ritenersi il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto
protestato.
Pertanto possono accedere al servizio fino al 13.09.2013 solo i
cittadini residenti a Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo.
Successivamente, con la soppressione del Tribunale di Modica e il
contestuale accorpamento a quello di Ragusa, le cose potranno
cambiare .
Se le “Buone pratiche” del Tribunale di Modica verranno acquisite
dal Tribunale di Ragusa, la riabilitazione ex art. 17 L. 108/96 verrà
estesa anche ai cittadini di Vittoria, Comiso, Ragusa, Acate,
Giarratana Chiaramente Gulfi e Monterosso Almo. Qualora
l’attuale Presidente del Tribunale di Modica, già designato
Presidente del Tribunale di Ragusa, aderirà alla giurisprudenza,
minoritaria del Tribunale di Ragusa, anche i cittadini di Modica,
Ispica, Scicli e Pozzallo perderanno la possibilità di accedere alla
riabilitazione ex art 17 L. 108/96.
Insomma errare è umano e chi sbaglia, in buona fede o comunque costretto dalle circostanze deve avere la possibilità di riprendere la propria dignità da imprenditore nei gusti tempi. Crediamo che l’azione di Pasqualetto meriti una grande considerazione da parte degli utenti.

di Direttore14 Feb 2013 14:02
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