Adeguare l’ordinamento italiano alle trasformazioni meteo-climatiche degli ultimi vent’anni
Il Prof. Massimiliano Fazzini, Coordinatore dell’Area Tematica della Società Italiana di Geologia Ambientale, presenterà alla Commissione ambiente della Camera la memoria formale e il pacchetto organico di emendamenti che la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) ha formulato introducendo una riforma sistemica della Parte Terza e Quarta del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il provvedimento, intende adeguare l’ordinamento italiano alle trasformazioni meteo-climatiche degli ultimi vent’anni, abbattendo la rincorsa dei costi emergenziali a saldo zero per il bilancio dello Stato”. Secondo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale , la gravità e la frequenza degli eventi meteo-climatici dimostrano che non possiamo più permetterci di rincorrere i danni a catastrofe avvenuta. Insieme a tutta la nostra rete associativa, abbiamo elaborato una proposta organica che unisce il rigore delle Scienze della Terra alla solidità della tecnica legislativa. L’obiettivo non è appesantire la finanza pubblica con nuovi costi, ha proseguito Antonello Fiore, ma dotare l’Italia di un quadro normativo moderno, trasparente e capace di guardare avanti. La rotta corretta è prevenire con efficacia, proteggendo la vita delle persone, le comunità e il valore delle proprietà dei cittadini”.
1. Pianificazione Evolutiva 2050-2100, Sotto-bacini e Nowcasting (Art. 2-bis): Si aggiorna l’Art. 65 del Codice dell’Ambiente introducendo nei Piani di Bacino la modellazione dei rischi al 2050-2100, l’articolazione della pianificazione alla scala di sotto-bacino idrografico e l’integrazione del monitoraggio meteorologico a corto termine (nowcasting, 0-6 ore) in raccordo operativo con ARPA/SNPA e Protezione Civile.
2. Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN) negli Atti Immobiliari (Art. 2-bis): Istituzione dell’obbligo di allegare l’APeN negli atti di compravendita e locazione immobiliare. Redatta da geologi e tecnici abilitati, l’APeN certifica l’esposizione del sito ai rischi geologici, idrogeologici, costieri, vulcanici e bradisismici, garantendo trasparenza e tutela del valore dei risparmi dei cittadini.
3. Consumo di Suolo Netto Zero ancorato ai dati SNPA-ISPRA (Art. 2-bis): Divieto inderogabile di norme o previsioni urbanistiche in deroga per l’espansione urbana. L’obiettivo del bilancio netto zero viene ancorato esclusivamente ai dati e ai report ufficiali del SNPA-ISPRA, imponendo la priorità esecutiva alla rigenerazione e alla de-pavimentazione (de-paving).
4. Fasce di Rispetto Dinamiche e Ricollocazione Preventiva (Art. 2-bis): Superamento della cartografia statica tramite fasce di rispetto dinamiche e regressive i cui vincoli operino sia a monte (innesco) sia a valle (accumulo). Per le aree a rischio non mitigabile o con inattuabilità per tutela paesaggistica ed ambientale, la Ricollocazione Strategica Preventiva (planned retreat) viene qualificata come opera pubblica di interesse nazionale prioritario.
5. Qualificazione Scientifica VIA-VAS e Governance Idrica (Artt. 1 e 2): Riserva vincolante di almeno tre componenti nelle Commissioni VIA-VAS e PNNR-PNIEC per esperti indicati da associazioni ambientaliste ex L. 349/1986 specializzate in Scienze della Terra. Inoltre, estensione delle risorse del Fondo Clima agli Enti Parco (Rete Natura 2000), OGV a 360 giorni netti per i Comuni e ancoraggio delle valutazioni idriche al Bilancio Idrogeologico Distrettuale.
6. Garanzia dei Quadri Economici e Delimitazione del 2% (Artt. 2 e 3): Sancito che le indagini geologiche di cantiere e il monitoraggio sono coperte al 100% nei Quadri Economici generali delle opere pubbliche (spese tecniche), elevando al 3% la quota per il supporto RUP nei Comuni e delimitando il tetto del 2% ex D.L. 133/2014 al solo supporto amministrativo delle Strutture Commissariali.
7. Semplificazione Terre da Scavo, Bentonite e Sottoprodotti (Art. 4): Soglia a 200 m³ nei piccoli cantieri con Attestazione Geologica agli atti ed esame fotografico; correzione dell’improprio divieto sulla bentonite (argilla naturale ecocompatibile); qualifica come sottoprodotti (Art. 184-bis D.Lgs. 152/2006) dei residui vegetali e semisolidi agroalimentari, enologici e brassicoli (trebbie, borlande, lieviti) destinati a fertilizzanti, mangimi e biometano.

