Considerazioni sui saldi. Qualche consiglio

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L’inizio dell’anno coincide con l’avvio della stagione dei saldi. In alcune regioni le vendite promozionali
hanno preso il via il 2 gennaio, in quasi tutto il resto d’Italia partiranno, invece, il 5 gennaio. L’O.N.F. –
Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima una stagione non troppo rosea per i saldi invernali: circa il
27% delle famiglie approfitterà delle vendite promozionali. Se aumenta leggermente il numero di famiglie
che approfitteranno degli sconti, si abbassa invece la spesa media, che secondo le nostre stime si attesta a
169,70 euro a famiglia (il 4,9% in meno rispetto a gennaio 2023). Esiste, però, un forte divario: vi sono
infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media, altre che non effettueranno alcun
acquisto. Tra coloro che acquisteranno a saldo non manca chi ha “rimandato” qualche regalo di Natale al
periodo di vendita promozionale, per acquistarlo a prezzi più vantaggiosi. A determinare il calo della spesa
vi sono le numerose promozioni ormai divenute abituali nel periodo pre-natalizio, di cui le famiglie hanno
approfittato ampiamente, specialmente per i regali di Natale. Inoltre contribuisce il cambiamento climatico,
che ha determinato temperature sopra la media che non aiutano a spingere al rialzo l’acquisto dei capi
invernali.
Oltre a ciò, prosegue la situazione di difficoltà che interessa molte famiglie, costringendole a rinunce e
atteggiamenti di consumo improntati alla prudenza, soprattutto in vista dei rincari che arriveranno nel
2024, che il nostro Osservatorio ha stimato pari a 1.011,26 euro a famiglia. Chi ha intenzione di effettuare
acquisti approfittando dei saldi deve comunque tenere a mente alcune regole e raccomandazioni
importanti: il rischio di incorrere in un inganno purtroppo è sempre dietro l’angolo ed è diffusa la possibilità
di imbattersi in promozioni decisamente poco vantaggiose.
Il 1 luglio è entrato in vigore il Decreto legislativo che impone maggiore trasparenza negli sconti di fine
stagione, che era stato approvato lo scorso 7 marzo in attuazione della Direttiva europea 2019/2161
(cosiddetta Direttiva Omnibus). Le nuove regole sui prezzi di vendita si applicano sia ai negozi fisici che ai
siti di e-commerce. Lo scopo della normativa è smascherare e sanzionare i commercianti scorretti che, poco
prima dei saldi, alzano i prezzi a tavolino, per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di
sconto “fasulle” che invoglino maggiormente i malcapitati clienti. La normativa interviene sul Codice del
Consumo introducendo nuove disposizioni: il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo prevede
l’obbligo, per i negozianti, di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche
il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. Anche nel caso in cui la riduzione di
prezzo, nel corso della stessa campagna promozionale, aumenti, il prezzo di riferimento per il periodo
precedente dovrà essere lo stesso prezzo esposto inizialmente.
La nuova regola è, però, derogata in alcuni casi:
• se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il “prezzo
precedente” sarà quello che il venditore ha applicato nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni che
precede la promozione; il venditore dovrà indicare il periodo di tempo di riferimento;
• nel caso di prezzi di lancio, di vendite sottocosto e di vendita di prodotti agricoli e alimentari
deperibili. I commercianti che non si atterranno a questa nuova regola andranno incontro al rischio di una sanzione da
516 a 3.098 euro.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 dispone che il cartellino debba indicare sia il prezzo “pieno” che quello ridotto
nonché la percentuale di sconto (a cui ora si aggiunge anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni
antecedenti l’avvio della stagione dei saldi). Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce
in saldo con gli altri articoli in vendita, negli espositori, le due categorie di prodotto dovranno essere
separate.
Lo sconto riportato sul cartellino è quello che l’esercente è tenuto ad applicare e perciò, se alla cassa
venisse chiesto il pagamento di una cifra differente, è opportuno farlo subito presente al negoziante.
Qualora si presentino difficoltà non esitare a rivolgersi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza.
La normativa vigente obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi
con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l’esercente non consenta tale opzione di pagamento, è
possibile segnalare l’episodio alla Guardia di Finanza.
In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano la percentuale di
sconto ed i prezzi (quello pieno, quello scontato e quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti),
nonché diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose (pari o superiori al 60%), dietro a cui potrebbe
nascondersi un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto.
Accade spesso che nei negozi vengano aggiunti, tra la merce in saldo, prodotti che non sono di fine stagione
ma che, semplicemente, sono delle rimanenze di magazzino. In questo caso lo sconto potrebbe non essere
così conveniente, soprattutto se si considera che si tratta di uno sconto applicato su merce che sta in
deposito da molto tempo.
I punti vendita non sono tenuti per legge a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima
dell’acquisto, così come, in assenza di vizi o difetti, il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del
commerciante. In generale consigliamo di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare i capi:
potrebbe essere indice di poca trasparenza. Inoltre, prima di acquistare qualcosa in saldo, assicuratevi di
poterla restituire se e qualora non dovesse andare bene. È poi buona norma evitare di acquistare prodotti
la cui etichetta non indichi, oltre alla composizione, anche le modalità di manutenzione: si eviteranno così
spiacevoli incidenti nelle operazioni di lavaggio.
Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la situazione cambia
radicalmente in caso di prodotto difettoso.
Il D.Lgs. n. 24/2002 stabilisce un periodo di garanzia di due anni per i prodotti nuovi e di un anno per i beni
usati, anche nel caso di merce acquistata a saldo: è quindi bene conservare lo scontrino (e possibilmente
fotocopiarlo, considerando che le ricevute in carta chimica tendono a sbiadire dopo pochi mesi) per
chiedere al negoziante la sostituzione del prodotto difettoso o che comunque presenti un vizio di
conformità che ne pregiudichi l’utilizzo, emerso entro i 24 mesi dall’acquisto.

In alternativa alla sostituzione è possibile usufruire della
riparazione o richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o ancora scegliere la risoluzione del
contratto. Va precisato che l’opzione non deve risultare eccessivamente onerosa o oggettivamente
impossibile per il venditore. Il bene deve essere conforme al contratto di vendita o comunque alle descrizioni rilasciate: nel caso in cui
questo non avvenga, il cliente può chiedere il rimborso del prezzo pagato. Segnaliamo che anche la
pubblicità deve rispondere a tale criterio.
Qualora il venditore rifiuti di ottemperare ai propri doveri o venga richiesto il pagamento delle riparazioni
adducendo la mancata copertura del difetto nel quadro della garanzia, ma tali dichiarazioni non risultino
opportunamente dimostrabili, il consumatore potrà chiedere assistenza ad uno sportello Federconsumatori
per ricorrere al Giudice di pace del Tribunale più vicino.
Al fine di evitare equivoci, è opportuno tenere presente che gli impegni assunti dal produttore, cioè le
garanzie convenzionali, sono vincolanti per il produttore stesso, ma non sostituiscono la garanzia legale;
quindi, riparazioni e sostituzioni devono essere richieste direttamente al negoziante: sarà poi quest’ultimo,
in presenza di garanzia convenzionale, ad indirizzare eventualmente il cliente al servizio assistenza del
produttore. A differenza di quanto accade per gli acquisti effettuati direttamente nei negozi, nel caso dello shopping
online non è sempre possibile consultare tutte le informazioni relative al prodotto. È pertanto opportuno
controllare con attenzione la completezza e l’esaustività della descrizione e la buona qualità delle immagini
disponibili per inquadrare il prodotto nel suo complesso.
Proprio tenendo in considerazione l’impossibilità di verificare fisicamente le condizioni e la qualità dei
prodotti, il Codice del Consumo prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza: è il caso, ad
esempio, del diritto di recesso, qui previsto, che invece, come già precisato, non sussiste per gli articoli
comprati nei locali commerciali. L’utente ha 14 giorni di tempo a partire dal momento della consegna per
restituire il prodotto e richiedere il rimborso totale dell’importo pagato. Ad ogni modo è preferibile
consultare sul sito scelto le indicazioni relative al diritto di recesso.
Nel caso in cui l’acquisto non avvenga dal sito dell’azienda ma attraverso un’altra piattaforma, è necessario
verificare l’affidabilità dell’intermediario e la provenienza della merce.
Per garantire la sicurezza dei pagamenti, siano essi effettuati tramite carta di credito, carta di debito,
bonifico o altri mezzi, è importante utilizzare una connessione protetta, controllare che l’indirizzo del sito
web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza dell’immagine di un lucchetto, in alto
a sinistra nella barra degli indirizzi del browser del sito o della pagina della transazione.
Ricordiamo infine che tutti i siti sono tenuti a riportare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati
personali.

di Redazione03 Gen 2024 23:01
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