Nei termini in cui è stata effettuata è pienamente legittima

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Abbiamo dato ampio spazio al consigliere comunale di Ragusa avv. Gaetano Mauro sulla questione della illegittimità della nomina di Franco Poidomani ad amministratore di Iblea Acque e al divieto di corrispondere un qualunque compenso a chi è stato un funzionario pubblico ora in quiescenza.  Sappiamo che per giorno 6 marzo è convocata un’assemblea dei soci di Iblea Acque nella quale si discuterà della nota pervenuta ai sindaci da parte dell’assessorato agli enti locali che ribadisce questa illegittimità.
Ma siamo convinti che la cosa non finisca qui. Infatti, dopo aver  contattato inutilmente  l’ing Poidomani che non ha voluto rilasciare alcuna intervista, siamo venuti in possesso di una bozza di documentazione legale, molto articolata, della quale non possiamo rivelare la provenienza, che invece assicura con dovizia di particolari la correttezza del comportamento dei sindaci per la società in house già citata.
Secondo tale bozza la comunicazione della Regione, diventata, ovviamente, di dominio pubblico,  crea discredito nei confronti della Società, sposando una tesi strumentale delle opposizioni politiche di qualche comune dell’ambito territoriale.
Il perno della questione come tutti sappiamo è che viene contestata la legittimità dell’incarico, nei termini in cui è stato conferito, visto che il soggetto nominato è un dirigente pubblico in quiescenza. Il fondamento giuridico, per tale fattispecie, dice il documento,  viene individuato in una norma della legge Madia, ed in particolare in quanto disposto dall’art.5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012, come modificato dal successivo decreto legge n.90 del 2014, secondo il quale le pubbliche amministrazioni incontrano varie limitazioni nel conferimento di incarichi dirigenziali o di cariche in enti e società dalle stesse controllate, a personale in quiescenza.  Ora non siamo in grado di comprendere tutti passaggi  riportati dal documento ma vi possiamo solo dire che la conclusione è ben diversa da quella prospettata nel documento di cui si parla.  Infatti nella relazione conclusiva si può leggere:  Pertanto la nomina ad amministratore della società in house providing, di un soggetto in quiescenza a cui sono riconosciuti “i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, “ nei termini in cui è stata effettuata è pienamente legittima.    Dunque prepariamoci ad una lunga battaglia anche perchè ora sembra diventata  pure una questione di principio e nessuno intende demordere…

di Direttore28 Feb 2024 23:02
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