Lettera aperta dei tour operator e agenzie di viaggi

Il comparto del Turismo Organizzato, composto da Tour Operator e Agenzie di Viaggio, conta oltre
10.000 imprese, impiega circa 80.000 addetti e genera un fatturato annuo di oltre 13 miliardi di
euro. Come noto, da marzo 2020 è iniziata una crisi inesorabile che ha messo il comparto in una
situazione di «lockdown de facto» che permane tuttora. Se si esclude la breve e ridotta stagione
estiva, con qualche vacanza venduta praticamente solo in Italia, il comparto è rimasto quasi a
fatturato zero da marzo ad oggi. A causa della pandemia, permane attualmente l’impossibilità di
recarsi all’estero per motivi di turismo, non solo per quanto riguarda le mete extra UE/ Schengen,
ma anche per quelle europee. Questa situazione si protrarrà, sicuramente, almeno fino ai mesi di
marzo/aprile 2021, arrivando a compiere un arco temporale corrispondente ad un intero anno di
“lockdown”.
Per il 2020 stimiamo una perdita del volume d’affari di oltre il 90% rispetto al 2019. Se si analizza
la flessione limitatamente al periodo della crisi si può arrivare a percentuali anche più alte. Al fine
di consentire alle imprese del comparto di sopravvivere e di superare la crisi generata dalla
pandemia, riteniamo che vadano messi in atto una serie di imprescindibili interventi. Tra questi ve
ne sono alcuni di vitale importanza, che provvediamo ad illustrare di seguito:
1) Rifinanziamento del Fondo destinato al ristoro delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator,
istituito ex art. 182, comma 1, del DL Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Come noto, tale fondo ha una dotazione di 625 milioni di euro e copre le perdite dal
23 febbraio al 31 luglio 2020. Si consideri che, solo per il periodo in esame, il comparto ha subito una perdita del fatturato di 5,85 miliardi di euro rispetto all’analogo periodo del 2019 (dati
contenuti anche nella relazione tecnica del Decreto Ristori 1, che ha incrementato il Fondo con
ulteriori 380 milioni rispetto ai 245 esistenti).
Per il periodo da agosto a dicembre, si stima una perdita di oltre 7 miliardi di euro di fatturato.
Si rende quindi necessario un rifinanziamento di tale fondo per almeno ulteriori 700 milioni, a
copertura delle perdite subite dal comparto da agosto a dicembre 2020, da includere nella
prossima legge di bilancio.
2) superamento problematiche relative all’autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti
di Stato. L’erogazione dei contributi a valere sul primo stanziamento del Fondo perduto per Tour Operator e Agenzie di Viaggio avverrà con le seguenti modalità: in base alla Sezione 3.1 del Temporary
Framework fino all’ammontare di 800.000 euro, mentre, per importi superiori, tale erogazione
verrà effettuata in base all’art. 107.2.b) del TFUE, consentendo in tal modo – ci auguriamo, in
quanto non è stata ancora rilasciata la relativa autorizzazione da parte della Commissione
Europea – un ristoro pari al 100% di quello previsto dal decreto attuativo del MIBACT.
Sappiamo che l’interlocuzione con la Commissione Europea per giungere all’autorizzazione
dell’erogazione dei contributi fino a 800.000 euro è stata molto lunga e ancora più complessa e
difficoltosa si sta rivelando la seconda istruttoria, tutt’ora incardinata presso la DG Competition,
per lo sblocco dei contributi che sono sopra la predetta soglia (istruttoria ex art. 107 2.b) TFUE).
E’ quindi fondamentale che il Governo Italiano, nell’interlocuzione con la Commissione Europea,
si faccia parte attiva affinché si riesca ad uscire dalle rigide logiche sugli aiuti di Stato, in quanto è
indubitabile che le perdite subite dal comparto siano direttamente derivanti dalla pandemia,
facilmente dimostrabili e che le misure di sostegno adottate non possano essere considerate
sovvenzioni alle imprese in grado di alterare la concorrenza nell’Unione Europea. Va aggiunto che
i ristori previsti dai relativi decreti sono ampiamente al di sotto del danno subito dal comparto e, a
maggior ragione, non possono essere configurati come aiuti di stato.
Per tali motivi, anche con riferimento al prossimo rifinanziamento del Fondo, auspichiamo che
vengano intraprese, ab origine, strade che consentano di far pervenire a Tour Operator e Agenzie
di Viaggio gli indennizzi previsti, senza le limitazioni e le rigidità imposte dal quadro comunitario
sugli aiuti di Stato.
3) Incremento del Fondo o Garanzia pubblica per il rimborso dei voucher turistici emessi da
imprese fallite o insolventi a causa della pandemia e regolamento fondo voucher
Si rende necessario incrementare la dotazione o, in alternativa, adottare una garanzia pubblica
per il Fondo ex art. 88-bis comma 12-ter del DL 18/2020, destinato al rimborso dei voucher emessi da operatori turistici (tour operator, agenzie di viaggio, alberghi) e da vettori che diverranno, a
causa della pandemia, insolventi o falliti.
L’attuale dotazione di 5 milioni di euro appare del tutto inadeguata.
Si consideri che, secondo una stima approssimativa, il valore totale dei voucher emessi solo dal
comparto del turismo organizzato e da quello alberghiero – senza contare quindi il valore di quelli
emessi dai vettori – ammonta ad almeno 500 milioni di euro.
Solo a titolo esemplificativo, la Germania, a copertura dei voucher non fruiti per insolvenza o
fallimento dei soli Tour Operator, ha stanziato una garanzia pubblica di 840 milioni. Pertanto, la
garanzia tedesca è addirittura esclusiva per i Tour Operator e non ricomprende anche i voucher
emessi dai vettori o da altri soggetti della filiera.
Chiediamo pertanto che tale misura rientri nella legge di bilancio 2021.
Ciò si rivela indispensabile anche in considerazione del fatto che i Fondi privati istituiti ex art. 47
del Codice del Turismo – che offrono una copertura per le ipotesi di insolvenza o fallimento dei soli
Tour Operator e Agenzie di Viaggio – non sono stati pensati o previsti dal Legislatore
Comunitario né per rimborsare i voucher, che sono titoli di credito e non contratti di acquisto di
pacchetti turistici, né per sopportare l’impatto di fallimenti simultanei dovuti a crisi finanziarie
determinate da situazioni straordinarie di blocco dell’attività d’impresa, quale l’emergenza da
Covid-19.
Pertanto, qualora non si ovviasse a tale problema – incrementando lo specifico fondo o ponendo
una garanzia di Stato – i Fondi di garanzia privati, come ad esempio quelli costituiti dalle
Associazioni del comparto de turismo organizzato – verrebbero rapidamente azzerati, lasciando
inevitabilmente i consumatori senza rimborso, mentre il fondo istituito ex art. 88-bis rimarrebbe
comunque incapiente per i rimborsi derivanti dal fallimento di altri soggetti della filiera.
Chiediamo inoltre al MiBACT di voler coinvolgere le scriventi Associazioni nei lavori di stesura
del Regolamento del Fondo in parola.
4) Revisione dell’aliquota per la vendita di pacchetti turistici dall’attuale aliquota ordinaria del
22% a quella ridotta del 10%.
In questa particolare situazione di crisi determinata dalla pandemia in atto, riteniamo
fondamentale addivenire ad una revisione dell’aliquota per la vendita di pacchetti turistici
dall’attuale aliquota ordinaria del 22% a quella ridotta del 10%.
L’obiettivo in parola (già peraltro realizzato con l’art. 124 del Decreto 34/2020) potrebbe essere
attuato dallo Stato o con richiesta all’UE di concedere la relativa deroga, ovvero con introduzione
unilaterale e con contestuale comunicazione all’UE dell’introduzione dell’aliquota ridotta.
A favore di questa seconda ipotesi, molto più snella e semplice, si evidenzia che la stessa
Commissione Europea, Direzione Generale TAXUD, con lettera del 3 aprile 2020 indirizzata a
tutti gli Stati membri ha implicitamente autorizzato i Governi nazionali ad introdurre delle aliquote
ridotte o nulle per far fronte alle esigenze dei diversi settori produttivi. La Commissione Europea, oltre a specificare che è possibile introdurre esenzioni ovvero aliquote
ridotte sulle transazioni nazionali, ha chiarito che, essendo attualmente giacente presso il
Consiglio una proposta per rendere liberi gli Stati nell’applicazione di dette aliquote, la stessa
Commissione (come già evidenziato nella sua comunicazione 2016 – piano di azione Iva) non
inizierà alcuna procedura d’infrazione fino a che la proposta di liberalizzazione sarà pendente.
Ovviamente, a prescindere dalla suddetta formula speditiva per l’introduzione dell’aliquota ridotta
del 10%, sarebbe sempre possibile raggiungere analogo obiettivo in uno dei seguenti modi:
a) Richiesta di deroga art. 395 della direttiva Iva (2006/112/CE) di semplificazione della
riscossione dell’imposta, con impatto trascurabile sulle entrate allo stadio del consumo: questa
scelta sarebbe giustificabile non solo per effetto del coronavirus, ma anche perché i Tour Operator
e le Agenzie di Viaggio nel momento in cui vendono pacchetti turistici vendono, in generale, servizi
che sono già per previsione unionale al 10% (servizi di trasporto  voce 5 dell’allegato III della
direttiva Iva; diritti di accesso a parchi turistici e ad altre attrazioni  voce 7 allegato III; servizio
alberghiero  voce 12 dell’allegato III della direttiva Iva; ristorazione  voce 12 bis dell’allegato
III della direttiva);
b) Richiesta di un sistema di ventilazione che consenta una corretta ripartizione del carico Iva dei
Tour Operator e delle Agenzie di Viaggio sui diversi servizi che – come indicato nell’alinea
precedente – sono già di per sé ad aliquota ridotta.

di Direttore19 Dic 2020 15:12
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