Cda Camemi: dossi artificiali e limite di 30 km/h

Istituire il limite massimo di velocità non superiore a 30 Km/h su tutte le strade interne della contrada Camemi. Installare, nei siti della contrada, su tutta la larghezza della carreggiata una serie di dossi artificiali di altezza non superiore a 7 cm. Posizionare la prescritta segnaletica indicante la presenza di dossi artificiali. Questo quanto previsto dall’ordinanza sindacale n. 1942 emanata venerdì 6 novembre. All’interno si fa presente che è necessario integrare la segnaletica preesistente per una regolamentazione più appropriata alla viabilità urbana. Di seguito l’ordinanza sindacale:

OGGETTO:

Posizionamento dossi artificiali e limite massimo di velocità 30 km/h –
Contrada “Camemi”
SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA

URBANA

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
CONSIDERATO che è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una
regolamentazione più appropriata alla viabilità urbana;
CONSIDERATO che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti
verifiche all’uopo poste in essere dal personale della Polizia Municipale è emersa
l’esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che circolano
all’interno della contrada “Camemi”, soprattutto considerando la presenza di utenza debole
“bambini e anziani” che, durante la giornata, stazionano abitualmente sulle strade,
peraltro, prive di marciapiede;
VISTO l’art. 179 c.5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R.
495/1992), il quale stabilisce che “i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su
strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc….”; possono essere
installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l’impiego sulle strade che
costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di
soccorso o di pronto intervento;
VISTO il c.9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di
velocità devono essere “posti in opera previa ordinanza dell’Ente proprietario della strada
che determina il tipo e l’ubicazione”;
VALUTATO, inoltre, che tale contrada e le vie all’interno della stessa non risultano essere
itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto
intervento, salvo per casi eccezionali;

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra citati e nelle strade di cui in oggetto, necessario
procedere all’installazione di dispositivi rallentatori del tipo “dossi artificiali” e istituire il
limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano
un pericolo per l’incolumità pubblica e soprattutto per la presenza di bambini che
stazionano sulle strade della contrada;
RITENUTO, infine, che il presente provvedimento risulta rispettare le motivazioni di cui in
premessa e migliorativo per le esigenze delle zone in questione, tutelando la sicurezza
delle persone e delle cose nell’interesse generale della circolazione;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495 e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

I seguenti provvedimenti:
 l’istituzione del limite massimo di velocità non superiore a 30 Km/h su tutte le
strade interne della contrada “Camemi”;
 l’installazione su tutta la larghezza della carreggiata di una serie di “dossi
artificiali”, aventi altezza non superiore a cm 7 (fig. II 474 Art. 179 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) nei siti di contrada
“Camemi” individuati sull’allegato “A”, che fa parte integrante del presente
provvedimento;
 il posizionamento della prescritta segnaletica indicante la presenza di “dossi
artificiali” fig.II 2 Art. 85 del Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada;

DISPONE

In caso di violazione del divieto indicato nella presente ordinanza verranno applicate le
sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
Che il personale preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all’art.12 del vigente Codice
della Strada, faccia osservare la presente ordinanza.
Che il Comando di P.L. disporrà, di concerto con l’UTC del Comune di Ragusa, la posa in
opera della necessaria e prescritta segnaletica.
A norma dell’art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, nr.241 e ss. mm. ii. si avverte
che avverso la presente ordinanza. In applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge, al TAR Sicilia – sez. Catania e/o al Presidente della Regione Siciliana
(con le modalità previste dalla normativa vigente in materia).
Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ente, nonché all’albo informatico
dell’Ente. 

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:
1. U.T.G. – Prefettura di Ragusa;
2. Questura di Ragusa;
3. Comando Provinciale Carabinieri;
4. Comando Provinciale Guardia di Finanza;
5. Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
6. Corpo Forestale;
7. Comando Polizia Provinciale;
8. Comando Polizia Locale di Ragusa
9. ASP – servizio 118

di Stefano Ferrera06 Nov 2020 14:11
Pubblicità