Commissione Trasparenza, legittima la “elezione” di D’Asta. Lo conferma il Segretario generale

Il Presidente del Consiglio comunale di Ragusa, nella scelta di procedere alla nomina del presidente della Commissione trasparenza previa elezione informale, ha agito nel modo giusto. Lo ha chiarito il Segretario generale di Palazzo dell’Aquila, dr. Vito Scalogna, in una nota inviata al Consigliere comunale del M5S, Antonio Tringali, che lo aveva interpellato segnalando, a suo avviso, che la nomina di D’Asta da parte di Ilardo era avvenuta tramite una procedura “irrituale” e quindi “illegittima”.
Nella nota del Segretario generale vengono ripercorsi i passaggi con i quali si è arrivati alla nomina/elezione di D’Asta: il 25 luglio i Consiglieri comunali sono stati informati della composizione delle varie commissioni. A partire da quella data i Capigruppo di minoranza avevano 10 giorni per concordare una figura da nominare come presidente della Commissione Trasparenza. Ciò non è avvenuto e Ilardo si è mosso rispettando il Regolamento del Consiglio comunali, art. 25 comma 3, che recita “il Presidente del Consiglio provvede nell’ambito dei componenti appartenenti ai gruppi di minoranza”.
In buona sostanza, spiega Scalogna, “il Presidente del Consiglio comunale è competente a nominare il Presidente della Commissione Trasparenza con il solo limite di doverlo scegliere tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppo di minoranza. La scelta di verificare l’orientamento dei componenti della Commissione nella sua interezza, quindi, è un criterio stabilito dal Presidente del Consiglio per dirimere la situazione di stallo venutasi a creare dopo un notevole lasso di tempo […]. Benché non previsto da alcuna procedura, quanto posto in essere non si pone in contrasto con il regolamento che attribuisce sic et simpliciter al Presidente la competenza ad effettuare queste scelta, con il solo limite che essa avvenisse tra i componenti della Commissione appartenenti alla minoranza consiliare, circostanza appunto realizzatasi. Pertanto – aggiunge Scalogna nella nota – le modalità procedurali scelte possono considerarsi compatibili con quanto previsto dal regolamento”. In un passaggio successivo, inoltre, Scalogna specifica che essendo le commissioni consiliari non previste da nessuna legge (né statale né regionale) e istituite sulla base dello Statuto comunale, esse sono disciplinate dal Regolamento comunale.
Il nocciolo della questione, dunque, risiede nella parola “provvede”, come avevamo scritto in un precedente articolo. In buona sostanza il Presidente del Consiglio comunale, decorsi i dieci giorni entro i quali i Capigruppo dovrebbero indicare congiuntamente il presidente della Commissione, è libero sia di nominare che di scegliere un altro metodo di selezione, fermo restando che, alla fine, risulterà comunque che è stato lui a indicare un nominativo.

di Leandro Papa17 Set 2018 16:09
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