Entro il 16 dicembre l’IMU 2° rata! Ecco chi deve pagare.

martoranaIl settore III informa i cittadini che scade il prossimo 16 dicembre il termine per effettuare il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta municipale propria (I.M.U.), complessivamente dovuta per l’anno 2013 a conguaglio di quanto già versato a titolo di acconto. La legge 28 ottobre 2013  dispone che per l’anno 2013 il pagamento del saldo IMU è sospeso nei seguenti casi (per l’abolizione definitiva della seconda rata d’imposta eventualmente dovuta per gli immobili per i quali è stata abolita la rata d’acconto, occorrerà attendere l’emanazione di un apposito provvedimento normativo che si presume verrà adottato entro la fine del mese dinovembre):

Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).
Sono esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) dei soci assegnatari a partire dal 1° luglio 2013;

Unità immobiliari oggetto di assegnazione in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso diventa soggetto passivo il coniuge che risulti assegnatario dell’immobile. Per legge, infatti, ai fini IMU, questi risulta titolare di un diritto di abitazione. Quindi il coniuge assegnatario deve pagare l’IMU anche se non proprietario o comproprietario dell’immobile;

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

Unità immobiliari possedute a titolo a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE).

Dal 2014 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008.

Per il Comune di Ragusa sono esenti anche i  terreni agricoli ed i fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. Inoltre per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’imposta resta comunque dovuta fino al 30 giugno. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione dell’imposta concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché  il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° luglio 2013. L’ufficio comunale competente precisa che  il comma 5-bis dell’articolo 2 della legge 28 ottobre 2013, n. 124 dispone che il godimento dei benefici sopra detti decorrenti dal 01/07/2013 è subordinato, a pena decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2013 il cui termine per la presentazione è stabilito al 30 giugno 2014.

 Il versamento della rata di saldo IMU per l’anno d’imposta 2013 per gli immobili per i quali non vige la sospensione/esenzione d’imposta dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote comunali adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 07/11/2013, con conguaglio annuo sulla rata d’acconto. Di seguito le aliquote deliberate:

Abitazione principale e pertinenze: 0,4% con detrazione di legge (per le unità catastalmente classificate nelle sole categorie A/1, A/8 e A/9);

Aliquota ordinaria: 0,9% per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali :

  • A/2-A/3-A/4- A/5-A/6-A7/-A/10-A/11
  • C/1 -C/2-C/3-C/4- C/5-C/6-C7;
  • D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
  • D/5: (istituti di credito, cambio e assicurazione);

Aliquota ordinaria: 0,76% per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali :

  • D/1-D/2-D/3-D/6-D/7-D/8-D/9-D/10;

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo. L’art. 1 comma 380 lett. a della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato, pari alla metà dell’imposta calcolata applicando l’aliquota base dello 0,76%, su tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati a uso produttivo di categoria catastale D.(Allo stato è riservato il gettito IMU determinato in misura pari allo 0,76% sull’imponibile calcolato secondo le regole ordinarie e al Comune spetta l’eccedenza rispetto alla quota statale). Con la Risoluzione 21 maggio 2013 n. 33/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:

 

Tipologia immobili Codice comune per l’incremento oltre 0,76% (0,14%) Codice stato per aliquota pari a 0,76%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D1-D2-D3-D6-D7-D8-D9-D10  

3925

 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D4-D5

3930

3925

ALTRI FABBRICATI

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA E DETRAZIONE DA VERSARE CODICE TRIBUTO F24
Abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) e una pertinenza per categoria 0,4% con una detrazione di € 200,00+ € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni)  Al COMUNE  3912
Altri fabbricati 0,9% Al COMUNE 3918
Aree fabbricabili 0,9% Al COMUNE 3916

Si rammenta altresì che il codice del Comune di Ragusa da inserire nel modello F 24 è: H163

di Direttore21 Nov 2013 14:11
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