Sonia Migliore presenta un’interrogazione sull’immotivato trasferimento di un dipendente comunale

“Quali sono le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a sostituire un agronomo, specializzato e abilitato, con un geometra, nel settore che si occupa di manutenzione del patrimonio naturale e del verde pubblico? In che modo questo trasferimento migliora l’efficienza della macchina comunale? Ed ancora, come questo trasferimento concorre alla realizzazione di una migliore utilizzazione delle risorse umane del Comune? Infine, quali sono le “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive, che hanno determinato il trasferimento del dipendente in oggetto?” Con queste domande si conclude l’interrogazione che Sonia Migliore ha presentato all’Amministrazione. “L’interrogazione – aggiunge la Migliore – fa riferimento ad un episodio in particolare, ma di certo non l’unico, infatti sono svariati i trasferimenti arbitrari che l’Amministrazione sta attuando negli ultimi mesi”.

Il dover motivare il trasferimento di un dipendente, non è un atto di cortesia, ma un dovere dell’Amministrazione stabilito dall’articolo 2103 del codice civile, che sancisce inoltre l’illegittimità del provvedimento qualora l’Ente non riesca a dimostrare la necessità di una tale decisione. Infatti, così come prescrive l’art.1 del D.Lgs n.165/2001 il compito dell’Ente pubblico è quello di organizzare gli uffici con l’unica finalità di accrescere l’efficienza dell’amministrazione, anche mediante la valorizzazione delle risorse umane. La legislazione (art. 2103 del c. c.) obbliga l’Ente a tutelare la dignità del lavoratore nonché i rapporti interpersonali che il dipendente ha instaurato negli anni, quando questi principi vengono ignorati si profila un atto discriminatorio nei confronti del dipendente.

“Non si capisce – continua la Migliore – dove sta il maggior vantaggio per l’Amministrazione nel sostituire un esperto, vista la sua esperienza, quasi quarantennale, e la sua preparazione, con un altro funzionario, un geometra, sicuramente bravo, ma che non può vantare il suo stesso bagaglio culturale (non è specializzato né abilitato e vanta un’esperienza nel settore di soli 10 anni). In questa operazione viene lesa la dignità del lavoratore, in quanto il Comune non ha tenuto in conto il complesso di relazioni interpersonali ed affettive che lo legano al suo posto di lavoro (art. 2103 cod. civile). In difesa di ciò vi è pure una Sentenza della corte di Cassazione, la n.11103 del 2006, – continua la Migliore – che tutela il lavoratore dal disagio di un trasferimento coatto ed arbitrario, anche se questo dovesse avvenire all’interno della stessa città o da una unità produttiva ad un’altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione dell’Ente (Corte Cassazione 6117/2005 – Corte Cassazione 19837/2004 – Corte Cassazione 9636/2000 – Corte Cassazione 11660/2003 – Corte Cassazione 5934/1988 – Corte Cassazione 11092/1997)”.

“Non solo – conclude la Migliore – il trasferimento è “arbitrario e immotivato”, e cioè contra legem, la sua sostituzione, arreca nei fatti un danno, anche economico al Comune, sopratutto quando lo stesso Ente affida incarichi esterni, onerosi per le casse comunali, con la infondata motivazione che “al Comune non ci sono tecnici competenti e disponibili”, visto che la disponibilità e la competenza degli stessi viene arbitrariamente stravolta e mortificata da trasferimenti incomprensibili e immotivati. Senza contare poi il modo con cui il sindaco ha liquidato un valente e scrupoloso professionista, dicendogli semplicemente che la decisione era stata ormai presa. Un atteggiamento – prosegue la Migliore – che lo ha svilito e mortificato a tal punto che questi ha deciso di andare in pensione anticipatamente. L’assenza – conclude la Migliore – di reali motivazioni tecnico organizzative così come richieste dall’art. 2103 del c. c. prefigura il trasferimento come un atto ritorsivo e discriminatorio come sancito C. Cass., Sez. Lavoro, 25/5/2004, n°10047. In mancanza delle condizioni sopra indicate, il trasferimento è illegittimo e può essere annullato dal giudice del lavoro (art. 2103 del codice civile)”.

di Redazione11 Mag 2014 18:05
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