All’ultimo minuto. Da Ragusa ricorso ai garanti

bersanirenzipiccolaA poche ore dal ballottaggio per le primarie del PD dalla provincia di Ragusa da parte di alcuni cittadini dei quali riportiamo nome e cognome Aprile Pietro,Blando Graziano,D’Asta Mari,Ferraro Carmelo, Gurrieri Pietro,Ialacqua Carmelo,Liuzzo Salvatore,Saggio Alessandro e Trovato Eleda è stato inoltrato ieri sera un formale e motivato ricorso al collegio nazionale dei garanti delle primarie del centrosinistra. Si tratta, secondo quanto argomentato nel ricorso, di atti assunti in evidente violazione del Regolamento Nazionale, nella parte in cui vengono richieste, alle elettrici e agli elettori che intendano votare al turno di ballottaggio del 2 dicembre, le “giustificazioni” circa la mancata loro iscrizione entro il 25 novembre, contraddicendo l’art. 14 del Regolamento Nazionale che si limitava a richiedere una semplice dichiarazione circa l’impedimento. Come sta accadendo anche nel nostro territorio, le disposizioni che sono state arbitrariamente introdotte stanno di fatto privando moltissimi cittadini della possibilità di partecipare a questo grande evento di democrazia diretta e rischiano pertanto sia di modificare la platea elettorale che di incrinare l’esito stesso della competizione. Con il ricorso, dunque, si chiede all’Organo Nazionale di Garanzia di disporre l’annullamento degli atti “restrittivi” citati e di adottare le misure ritenute necessarie al ripristino della legalità. Per completezza dell’informazione riportiamo per intero il ricorso: premettono: 1)La carta dei “Principi regolamentari” delle Primarie attribuisce al Collegio Nazionale dei Garanti il compito di “approvare i regolamenti per lo svolgimento delle primarie” e di “verificare e certificare la regolarità dell’intero procedimento elettorale, proclamandone il risultato” (preambolo). La suddetta Carta, inoltre, stabilisce che “il Regolamento per lo svolgimento delle primarie, approvato dal Collegio dei Garanti entro il 21 ottobre, disciplina le modalità organizzative (omissis)…”; 2)Il Regolamento per le primarie, approvato dal Collegio dei garanti per le Primarie il 19 ottobre 2012, stabilito (art. 1, lett. d) che “Il Collegio dei Garanti nomina un Coordinamento formato da quattro persone, indicate dalle forze politiche della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”, incaricato di promuovere e monitorare le diverse fasi di organizzazione delle primarie”, affida a tale organo (art. 2, lett. i) il compito di adottare “delibere attuative e circolari esplicative del presente Regolamento e del Codice di comportamento dei candidati”;3)L’art. 3 co. 1 del Regolamento stabilisce che “La partecipazione alle primarie è aperta a tutte le elettrici e gli elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che sottoscrivono il pubblico Appello di sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e dichiarano di riconoscersi nella sua Carta d’intenti”; 4)L’art. 14 del Regolamento ha il seguente testuale tenore: “1. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validi, viene fissato per il 2 dicembre 2012 il ballottaggio fra i due candidati più votati al primo turno. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato si procede come da legge elettorale per le Province e i Comuni. 2. Si vota domenica 2 dicembre 2012 dalle h 08.00 alle h 20.00 negli stessi seggi in cui si è votato il 25 novembre 2012. 3. Sono ammessi al voto gli elettori in possesso del Certificato di voto rilasciato per il primo turno completo del cedolino relativo alla giornata del 2 dicembre 2012. 4. Possono altresì partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’Albo degli elettori entro la data del 25 novembre, e che, in due giorni compresi tra il 27/11 e il 01/12, stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale, sottoscrivano l’Appello pubblico in sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quindi si iscrivano all’Albo degli elettori”; 5)L’art. 15 del Regolamento stabilisce che “I Candidati alle elezioni primarie si impegnano: 1. a riconoscere i risultati delle medesime come certificati dal Coordinamento e proclamati dal Collegio dei Garanti; 2. a deferire, all’atto della accettazione della candidatura, qualunque questione, quesito o controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento”; 6)Con delibera n. 21, il Coordinamento Nazionale “a norma dell’art 2 comma i) e in attuazione dell’art. 14 comma 4 del Regolamento”, ha deliberato che “coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’Albo degli elettori entro la data del 25 novembre 2012 alle ore 20, ovvero quanti entro quella data non abbiano completato la registrazione on line, possono completare la registrazione o registrarsi all’Albo degli elettori della Coalizione Italia bene comune, nei giorni 29 e 30 novembre 2012”; 7) Con la contestata delibera n. 25 del 26/11/2012, il Coordinamento nazionale ha stabilito, in relazione al turno di ballottaggio, che “Possono altresì richiedere la registrazione coloro che, nei giorni 29 e 30 novembre presso il Coordinamento provinciale, dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla propria volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’ Albo degli elettori entro il 25 novembre. Spetta al Coordinamento provinciale valutare la consistenza o meno delle cause, indipendenti dalla volontà dell’elettore, che ne hanno impedito l’ iscrizione all’Albo degli elettori entro il 25 novembre, ovvero la preiscrizione on-line. Il Coordinamento provinciale, con voto unanime, decide se ammettere o meno la registrazione all’Albo degli elettori”; 8)In ultimo, con comunicazione indirizzata ai Coordinamenti regionali e provinciali il 28/11/2012, il Coordinamento nazionale ha stabilito che “ai fini di rendere più agevole lo svolgimento dei compiti che vi sono stati affidati dalla delibera n. 25 per i giorni 29 e 30 novembre 2012, nei quali possono chiedere di registrarsi elettori che per motivi indipendenti dalla propria volontà non si sono potuti registrare entro il 25 novembre”, ha “consigliato” ai destinatari di organizzare il proprio lavoro raccogliendo le richieste pervenute anche per fax o per mail fino alle ore 20,00 del 30 novembre per poi “riunirsi per assumere le relative decisioni” (accoglimento o rigetto). E poi, con atto del 29/11/2012, sono state dirette ulteriori disposizioni ai Coordinamenti Provinciali in relazione alla natura e alle tipologie delle motivazioni a base delle richieste di iscrizione. Quanto sopra premesso, e prima di passare alla elencazione delle ragioni a fondamento del presente ricorso, i sottoscritti tengono a precisare che esso costituisce un passaggio obbligato a fronte del mancato recepimento, da parte di codesto Collegio, delle innemerovoli richieste di ripristino delle regole poste dal Regolamento nazionale provenienti da intellettuali, giuristi e partecipanti alle primarie a sostegno dei vari Candidati, e motivate dal principio etico della massima partecipazione popolare, naturalmente nei limiti di quanto disposto dal Regolamento nazionale in cui tutti ci riconosciamo, a quella che è stata giustamente definita “una grande festa di popolo”. Ci riconosciamo naturalmente nella priorità della politica, ma proprio per questo sappiamo che la forma e il rispetto delle regole sono anche sostanza, in quanto dirette a garantire che la competizione politica, fondata sulle idee e i progetti distinti all’interno del programma comune da tutti sottocritto e condiviso, si dipani nel rispetto delle regole che tutti ci siamo dati e che codesto Collegio è chiamato a presidiare. Ciò premesso, è palese l’illegittimità tanto della delibera n. 25 che della comunicazione e della nota citate al punto 8) che precede – atti dei quali pertanto chiediamo l’annullamento – per le seguenti ragioni: I VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 14 COMMI 4 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO NAZIONALE E DELLA CARTA DEI PRINCIPI. La delibera n. 25 del 26/11/2012 costituisce una palese violazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, nella parte in cui è attribuito ai Comitati provinciali il compito di “valutare la consistenza o meno delle cause, indipendenti dalla volontà dell’elettore, che ne hanno impedito l’iscrizione all’Albo degli elettori entro il 25 novembre” e nella parte in cui è attribuito ai predetti organismi il potere di disporre (addirittura con voto unanime) l’ammissione o l’esclusione dei richiedenti (rectius, la loro inclusione o meno nell’albo degli elettori). Tali disposizioni risultano patentemente in contrasto con il combinato disposto risultante dall’art. 3 co. 1 del Regolamento (“La partecipazione alle primarie è aperta a tutte le elettrici e gli elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che sottoscrivono il pubblico Appello di sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e dichiarano di riconoscersi nella sua Carta d’intenti”) e dall’art. 14 co. 4 ss. (“4. Possono altresì partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’Albo degli elettori entro la data del 25 novembre, e che, in due giorni compresi tra il 27/11 e il 01/12, stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale, sottoscrivano l’Appello pubblico in sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quindi si iscrivano all’Albo degli elettori”). Come risulta evidente, la delibera n. 25 costituisce una integrazione ex post delle disposizioni regolamentari sopra indicate, finendo con l’attribuire ai Comitati provinciali compiti di valutazione delle cause impedienti l’iscrizione degli elettori entro il termine del 25 novembre a essi del tutto preclusi dalle riportate norme regolamentari, secondo cui era sufficiente una semplice “dichiarazione” circa l’impossibilità della registrazione in questione. Una tale “integrazione”, però, risulta totalmente preclusa alla luce sia della espressa riserva, formalizzata nel preambolo della carta dei Principi, secondo cui “il Regolamento per lo svolgimento delle primarie, approvato dal Collegio dei Garanti entro il 21 ottobre, disciplina le modalità organizzative”, sia del principio generale della gerarchia delle fonti, sia dalla circostanza che tale integrazione (costituente un chiarissimo mutamento delle regole) è intervenuta soltanto quando il procedimento elettorale era stato aperto. Ulteriore dimostrazione della illegittimità degli atti impugnati, è facilmente traibile, in linea interpretativa, dall’art. 14 co. 4, stante che l’espressione “in due giorni compresi tra il 27/11 e il 01/12, stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale” chiarisce inequivocabilmente la effettiva portata della delibera, circoscritta alla su esposta calendarizzazione. Si aggiunga, a supporto della fondatezza di quanto argomentato, che sulla questione si sono pronunciati autorevoli giuristi, tra cui il prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, il quale, in un’intervista rilasciata a “DIRE”, ha testualmente affermato: “Le regole ci sono e vanno applicate quelle che ci sono senza cambiarle … Si possono applicare tranquillamente. E questo comporta che le persone che sono state impossibilitate a registrarsi al primo turno, possano farlo dichiarando la causa del proprio impedimento”. E, quanto alla richiesta “dimostrazione” dell’impedimento, ha continuato: “Non e’ pensabile mettersi a questionare le cause di impossibilita’ alla registrazione. Deve potere bastare l’auto-dichiarazione. Faccio un esempio: una mamma vuole votare e dice che il giorno in cui aveva deciso di registrarsi il bambino e’ stato male. Chi puo’ dire che non e’ vero ed escluderla dal voto? Mi sembrerebbe folle”. Non possono pertanto sussistere perplessità circa l’illegittimità della delibera n. 25 su indicata, e, per illegittimità derivata, della nota di comunicazione del 28/11/2012 e di quella del 29/11/2012, emesse, per espressa ammissione dell’organo estensore, sulla base della ripetuta delibera n. 25. II VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO NAZIONALE E DEL DIRITTO DEI CITTADINI ELETTORI ALLA PARTECIPAZIONE AL SECONDO TURNO DELLE PRIMARIE. Senza recesso alcuno da quanto sopra argomentato, la delibera n. 25 contrasta ulteriormente con i principi sopra calendati in quanto, negando ai cittadini non registratisi all’albo degli elettori entro il 25 novembre, il diritto “automatico” sulla base della semplice resa della loro “dichiarazione” (art. 14 co. 4 ss. del Regolamento) di partecipare al turno di ballottaggio, contraddice il carattere aperto delle Primarie sancito dall’art. 3 co. 1 del Regolamento, ma soprattutto introduce limitazioni ingiustificate al diritto soggettivo alla partecipazione al procedimento elettorale, modificandone anche la platea e in tal modo irrimediabilmente falsando l’intera competizione. Per rendere più evidente tale situazione, si pensi a quell’elettore che, intendendo iscriversi all’albo ed esprimere la propria preferenza nella giornata di domenica 25, ne sia stato impossibilitato a causa di un malore. E’ chiaro che tale cittadino non aveva alcuna ragione di farsi certificare il proprio precario stato di salute dal un sanitario in quanto secondo il Regolamento (art. 14 co. 4 ss.) era per lui ben possibile partecipare al secondo turno rendendo una “dichiarazione” circa la detta causa impediente, mentre, al contrario, si sarebbe premurato di farlo in presenza di una disposizione regolamentare con cui fosse stata prescritta la “dimostrazione” del superiore impedimento. Se a ciò si aggiunge che nessuna certificazione sanitaria può essere rilasciata nel momento in cui lo stato di malattia sia cessato, si desume facilmente come la delibera n. 25 (e gli atti alla stessa successivi) abbiano introdotto una autentica limitazione nell’esercizio di un diritto come quello elettorale di particolare portata (oltre che dei principi civilistici di correttezza e buona fede) ma anche una ingiustificata alterazione del corpo elettorale, tale, almeno potenzialmente, da compromettere l’esito finale della intera competizione. III VIOLAZIONE DELL’ART. 2, LETT. I) DEL REGOLAMENTO. INCOMPETENZA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE. In subordine rispetto alle su indicate censure, ulteriore ragione che rende illegittima la delibera n. 25 del 26/11/2012 e le comunicazioni 28-29/11/2012 risiede nella conclamata violazione della norma regolamentare sopra richiamata e nella conseguente incompetenza del Coordinamento nazionale ad adottare l’atto in questione. Secondo l’art. 1, lett. d) del Regolamento, “Il Collegio dei Garanti nomina un Coordinamento formato da quattro persone, indicate dalle forze politiche della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”, incaricato di promuovere e monitorare le diverse fasi di organizzazione delle primarie”. L’art. 2 lett. i) affida poi a tale organo il compito di adottare “delibere attuative e circolari esplicative del presente Regolamento e del Codice di comportamento dei candidati”. Sicchè, risulta evidente l’assoluta incompetenza del Coordinamento, considerato che, in ogni astratto e non ricorrente caso, detto Organo non si sarebbe potuto “sostituire” al Collegio dei Garanti nell’adozione dell’atto in questione, che ha natura pacificamente estranea ed ulteriore rispetto ad una mera “delibera attuativa” o “circolare esplicativa”, andando come si è detto a configurare una diversa disciplina riguardo alle modalità del conseguimento della certificazione utile ai fini della partecipazione al voto del secondo turno. *** *** *** Si aggiunga che, a tutt’oggi, il Comitato Provinciale di Coordinamento di Ragusa non ha adottato alcuna forma di comunicazione ai cittadini diretta a chiarire la sede nella quale coloro che intendano iscriversi all’albo debbano recarsi, se non un comunicato stampa che individua una sede nella Città di Ragusa che non coincide con quella, sita a Comiso, risultante dal sito ItaliaBeneComune.it, né ha comunicato una mail o un fax (addirittura pare che la sede comunicata sia priva di linea telefonica) al quale trasmettere le domande. Quanto sopra premesso e considerato, e per le ragioni sopra descritte, i sottoscritti, nella qualità dichiarata CHIEDONO agli Organi in indirizzo: 1)di annullare, revocare e/o disapplicare la delibera 26/11/2012 n. 25 e le successive note del 28 e del 29/11/2012 del Coordinamento Nazionale per le Primarie, stante la fondatezza delle censure su esposte; 2)di adottare tutte le misure dirette a consentire ai cittadini che ritenessero di avvalersene la possibilità di richiedere l’iscrizione all’albo sulla base della loro “dichiarazione” dell’impedimento disponendo dello “spatium temporis” espressamente contemplato all’art. 14, co. 4, del Regolamento nazionale (due giorni stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale). In ultimo, fanno presente che, ai sensi dell’art. 15 co. 2 del Regolamento nazionale, il pericolo scaturente dal mancato ripristino delle disposizioni regolamentari violate. Considerato infatti che i soli soggetti cui può applicarsi la clausola compromissoria ivi contenuta sono “i Candidati” che infatti si sono obbligati espressamente “a deferire, all’atto della accettazione della candidatura, qualunque questione, quesito o controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento”, ciò comporta che ai singoli cittadini elettori, alcuni dei quali neppure iscritti alle formazioni politiche che hanno sottoscritto la Carta dei Principi, non si applicherebbero le disposizioni civilistiche in tema di arbitrato sia rituale che, come nella specie, irrituale (trattandosi di organizzazione riconducibile allo schema civilistico delle “associazioni non riconosciute”, per cui i medesimi teoricamente potrebbero anche ricorrere al giudice ordinario ai fini dell’accertamento delle descritte violazioni, con ogni possibile conseguenza. Una ipotetica ma possibile azione di questo tipo, fondata su un interesse meritevole di considerazione, quali la restrizione o addirittura la privazione del diritto di elettorato passivo, potrebbe rischiare, qualora riconosciuta fondata, di delegittimare l’esito delle primarie. Per questo, auspichiamo che codesto Collegio valuti attentamente la situazione determinatasi adottando le misure ritenute necessarie al ripristino della legalità. Si allegano i documenti di identità. Vittoria-Roma, li 30/11/2012

di Redazione01 Dic 2012 09:12
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