Tar: No alla seconda dose di vaccino

Il Tar conferma il provvedimento contro i cosiddetti “furbetti dei vaccini”, adottato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, di concerto col presidente Nello Musumeci:. I giudici rigettando il ricorso presentato dagli avvocati Fabio Borrometi e Salvatore Poidomani, sanciscono che non c’e’ alcun diritto alla seconda dose del siero anti-Covid 19, per chi non aveva diritto alla prima.
Il presidente del Tar di DCatania, Federica Cabrini, intervenuta in forma monocratica proprio per l’urgenza addotta dagli autori dei ricorsi, ha infatti ritenuto insussistenti sia il “fumus boni iuris” che il “periculum in mora”: in sostanza non vi  un minimo di ragionevole diritto e neanche il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, per coloro ai quali è stata negata la seconda inoculazione. La questione riguarda alcuni di coloro che, a Scicli  avevano ottenuto senza titolo la prima dose del vaccino Pfizer Biontech, il 6 gennaio. Una volta che era scoppiato lo scandalo, l’assessore Razza aveva emesso un proprio provvedimento, il 28 gennaio, con cui aveva vietato la somministrazione del richiamo agli “abusivi”, coloro che cioe’ non rientravano nelle categorie prioritarie. Il ricorso era ritenuto urgente e, in attesa della decisione collegiale, ora fissata per l’11 marzo, la presidente Cabrini lo ha deciso da sola, ma ha di fatto gia’ vanificato le aspettative di chi aveva “saltato la fila”: perche’ la seconda dose va somministrata almeno tre settimane dopo la prima, ma entro 40 giorni circa. Nel caso specifico, i non aventi diritto  miravano a ottenere il secondo vaccino entro il 17 febbraio, ma non potranno averlo. Dovranno cosi’ nuovamente sottoporsi – ovviamente quando verra’ il loro turno e senza altre scorciatoie – alla prima somministrazione e attendere poi il richiamo.  Tutto questo perche’ i ricorrenti – scrive il giudice Cabrini – “assumono (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza del richiamo  potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, per il mancato completamento e per il rischio di essere nuovamente sottoposti a un secondo ciclo vaccinale composto da altre due dosi”. Argomenti facilmente confutati nel decreto: infatti “non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto”. “Il danno paventato – conclude il provvedimento monocratico del Tar Sicilia – e’ allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendovi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo”. Cosi’, “nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non e’ quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti va respinta”.

di Direttore14 Feb 2021 12:02
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