Vi spieghiamo il MES

Avrete tanto sentito parlare del Mes e del suo meccanismo. Le ipotesi sono tante e molti, al parlamento, non concordano sulla sua utilità lamentando prima di tutto che favorisce le grandi dell’Europa e che trattandosi, vuoi o non vuoi, di un prestito alla fine si ripercuoterà sulle tasse degli Italiani. Intanto prendendo spunto dal quotidiano on line In Terris cerchiamo di far capire quali sono le regole del gioco. Poi ognuno potrà interpretarle come vuole.
Il MES-meccanismo europeo di stabilità non è propriamente uno strumento dell’UE: è stato approvato dall’Eurogruppo, e quindi si applica solo all’Eurozona, cioè ai 19 Paesi dell’UE che hanno come moneta l’Euro. Non ne fanno parte né la Polonia né l’Ungheria che, con il veto posto all’approvazione del bilancio europeo 2021-2027 per aggirare le condizionalità sullo Stato di diritto (su cui https://www.centrostudilivatino.it/recovery-fund-riconosciute-in-parte-le-ragioni-di-ungheria-e-polonia/), hanno creato lo stallo – poi risolto – alla operatività del Recovery Plan, la cui provvista finanziaria poggia proprio sul bilancio UE.

Il rinnovato slancio di riforma del MES – di cui si parla dal 2017 – deriva dalla necessità di avere comunque una fonte di sostegno finanziario antipandemia. Si pone dunque il problema di dove reperire le sostanze per avere il sottostante finanziario su cui basare l’emissione dei titoli a garanzia europea: in ciò consiste il Recovery Fund.

La funzione del MES è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai Paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. Il Consiglio dei Governatori, composto dai 19 Ministri delle finanze dell’area dell’euro, assume all’unanimità le principali decisioni, incluse quelle relative alla concessione di assistenza finanziaria e all’approvazione dei protocolli d’intesa con i Paesi che la ricevono. Occorre invece la maggioranza qualificata del 85% del capitale qualora, in caso di minaccia per la stabilità dell’area euro, la Commissione europea e la BCE richiedano decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria: in ciò si determina il raccordo fra lo strumento e le istituzioni dell’UE.

Il MES ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi e la sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi. L’Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi, versandone oltre 14. I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi. Germania e Francia hanno diritti di voto superiori, le prime al 20%, l’Italia al 15%, e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza. Il primo aspetto problematico della riforma è l’eliminazione dell’unanimità e l’abbassamento della maggioranza qualificata al 80%, il che esclude proprio l’Italia dal diritto di veto.

L’Italia si dovrebbe preoccupare di non poter più esercitare tale facoltà per l’aspetto della riforma, relativo al meccanismo di condizionalità: lo Stato membro che faccia richiesta dell’aiuto finanziario non deve essere in procedura d’infrazione e deve vantare un deficit inferiore al 3% da almeno due anni ed un rapporto fra debito pubblico e PIL non superiore al 60%. In caso contrario deve accettare la ristrutturazione del debito pubblico con manovre macroeconomiche imposte dalla Commissione europea, che devono essere adottate e divenire efficaci – qui sta la novità ulteriore – prima ancora che il prestito venga erogato, diversamente da ora che ne è richiesto solo il consuntivo.

È bene ricordare che tale condizionalità non varrebbe in via preventiva per il c.d. MES sanitario, cioè il programma di aiuti finalizzati ai programmi di contrasto alla pandemia approvato dal Consiglio europeo la scorsa estate, per il quale l’Italia avrebbe diritto a 37 mld di prestito: e tuttavia il suo rimborso ricadrebbe comunque sotto la scure del controllo, qui successivo, dei medesimi organi del MES secondo le condizionalità macroeconomiche previste per i casi ordinari.

La direzione tedesca della riforma emerge anche quanto all’ulteriore profilo della anticipazione del backstop al 2022, cioè il c.d. MES bancario: esso garantisce l’intervento a favore delle banche di rilevanza sistemica nell’Eurozona, che si trovino in crisi di liquidità, ovvero con insufficiente rapporto patrimoniale fra raccolta e impieghi al netto dei crediti di difficile esigibilità.

Pretendere che tali questioni siano con chiarezza discusse e decise dagli organi rappresentativi della volontà dei popoli europei e non nel chiuso delle riunioni degli eurocrati di Bruxelles è leso europeismo o criptosovranismo, oppure auspicare un decoroso livello di democrazia? (articolo di Renato Veneruso) Ora le idee dovrebbero essere chiare ma non è cosi! Si tratta di un meccanismo molto difficile da capire. Quando leggiamo che si cerca di garantire le banche di rilevanza sistemica nell’eurozona si pensa alle grandi banche tedesche ed ecco perchè   alcuni partititi non sono d’accordo. E’ certo però che quando ci sono troppe teste che devono decidere qualcosa la discussione si va impantanando e invece ora serve prendere decisioni importanti ed immediate.

di Direttore13 Dic 2020 11:12
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