Paga on line e vinci!

Lo Stato una ne fa e cento ne pensa per tentare di controllare il contribuente in ogni suo minimo movimento. Anche per poco più di un euro. Infatti già dal 1° dicembre 2020, sul portale web  www.lotteriadegliscontrini.gov.it   è attivo lo spazio «Partecipa ora», da cui è possibile generare il «codice lotteria» per poter partecipare alla «lotteria degli scontrini», il cui avvio è previsto dal prossimo 1° gennaio 2021. Come noto, a causa della pandemia in corso, il «Decreto Rilancio» ha posticipato la data di avvio della lotteria degli scontrini, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. Non manca, quindi, molto alla partenza della nuova lotteria che, collegata agli acquisti di ogni giorno, rappresenta un altro strumento per promuovere l`uso della moneta elettronica. La nuova lotteria prevede numerosi e cospicui premi in palio che, a regime, saranno distribuiti – sia a chi compra sia a chi vende – attraverso estrazioni settimanali, mensili ed annuali. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli acquisti normali produrranno, gratuitamente, «biglietti virtuali», che consentiranno di partecipare alle estrazioni: chi acquista beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro dovrà mostrare il proprio «codice lotteria» all`esercente e chiedere l`abbinamento ai dati dell`acquisto. Ogni euro dell`acquisto si trasformerà, così, in un «biglietto virtuale» della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino. Pertanto, si potrà partecipare alla lotteria con tutti gli scontrini di importo pari o superiore ad un euro: spetterà un «biglietto virtuale» per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. In particolare, l`esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l`obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al «codice lotteria» dell`acquirente, consentiranno, automaticamente, la partecipazione alla lotteria. In base alla disciplina vigente, è possibile partecipare alla nuova lotteria sia pagando in contanti sia utilizzando carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. In entrambi i casi è possibile partecipare alle estrazioni ordinarie della «lotteria degli scontrini»; con gli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici di pagamento è, invece, possibile partecipare anche alle «estrazioni zerocontanti».

Al riguardo, è opportuno precisare che – a seguito delle novità introdotte dal disegno di legge di bilancio 2021 (attualmente all`esame della Camera dei Deputati) – i consumatori potranno partecipare alla «lotteria degli scontrini», solo ed esclusivamente, se effettuano gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Quindi, qualora – come è probabile – tale previsione venga confermata, saranno esclusi dalla «lotteria degli scontrini» gli acquisti effettuati in contanti e sarà, dunque, possibile partecipare solo alle estrazioni «zero contanti», che riservano premi sia all`acquirente e sia all`esercente.

Possono partecipare alla «lotteria degli scontrini» tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il «codice lotteria» ed acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Per partecipare alla lotteria occorre, in primis, collegarsi al portale web http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it ed accedere alla sezione «Partecipa ora», ove è possibile chiedere e ottenere il «codice lotteria» (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla «lotteria degli scontrini» se esibito all`esercente al momento dell`acquisto.

Tuttavia, sono esclusi dalla «lotteria degli scontrini» e, quindi, non consentono di partecipare all`estrazione dei premi:

  • ·         gli acquisti di importo inferiore a un euro;
  • ·         gli acquisti effettuati on-line;
  • ·         gli acquisti destinati all`esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • ·         nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
  • ·         sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari, eccetera);
  • ·         sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l`acquirente richieda all’esercente l`acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

È opportuno, infine, precisare che la «lotteria degli scontrini» non consente il tracciamento degli acquisti effettuati. Al sistema lotteria dell`Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano, infatti, solo i dati riguardanti l`importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il «codice lotteria», mentre non arrivano altri dati descrittivi del relativo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).

Questi dati vengono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria e possono essere utilizzati, esclusivamente, dall`Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle estrazioni e per risalire all`acquirente solo in caso di vincita (tramite l`abbinamento «codice lotteria» – codice fiscale). Né l`esercente né altri soggetti potranno, invece, risalire all`acquirente per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

di Direttore02 Dic 2020 12:12
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