Cosa sono i Contratti di Fiume

Le risorse idriche della Sicilia non sono adeguatamente utilizzate e poi protette.

Il collegato ambientale alla legge di stabilità, legge 28 dicembre 2015, n. 221, e
la conseguente introduzione all’interno del Testo Unico Ambientale D.lgs.152/2006,
dell’art.68bis avente la seguente formulazione: “I contratti di fiume e di lago
concorrono alla definizione e all’attuazione della pianificazione di distretto a scala di
bacino e sotto-bacinoidrografico, quali strumenti volontari di programmazione
strategica negoziata cheperseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico,contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

”Il contratto di fiume è un processo di democrazia diretta previsto dalle direttive
comunitarie, nel quale i cittadini e altri soggetti privati (associazioni, aziende…)
partecipano attivamente ai tavoli decisionali accanto alle amministrazioni pubbliche
di un determinato bacino idrografico, cioè quella porzione di territorio le cui piogge
sono drenate da un fiume e dai suoi affluenti. La scelta del bacino idrografico
piuttosto che i confini amministrativi come unità di base non è casuale poiché nel
suo insieme esso descrive la funzionalità ecologica e lo stato di salute del fiume,
delle acque, della costa. L’obiettivo dei contratti di fiume è la gestione condivisa
del bacino attraverso la stesura di un progetto coerente con le esigenze e le
potenzialità che il territorio esprime. Quindi è espressione della politica per
attività pianificatorie e programmatiche “unitarie” destinate alla prevenzione,
salvaguardia, sviluppo socio economico del territorio.
Si tratta di uno strumento nuovo, flessibile e di carattere volontario – perciò non
vincolante – che valuta i conflitti, gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le
capacità di “fare sistema”, promuovendo il dialogo tra i vari portatori di interesse e
l’integrazione dei diversi strumenti di pianificazione territoriale e di tutela
ambientale. Le priorità sono il contenimento del rischio idraulico e del degrado eco-
paesaggistico (difesa delle acque e del suolo) nonché la riqualificazione del bacino
stesso (protezione degli ambienti e biodiversità).
L’impegno organizzativo si traduce nella comunicazione capillare fra i cittadini e
nella stesura di un ampio calendario di incontri in modo tale che gli elementi
propositivi e decisionali siano ampiamente discussi, valutati e infine assunti nel
progetto finale, riducendo il rischio di future contestazioni giuridiche.
I soggetti aderenti al CdF, infatti, definiscono un Programma d’Azione (PA)
condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo
(rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di
transizione, di foce e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano
utilizzati ponendo l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume).
Per la loro diffusione un evento particolarmente significativo è stato l’entrata in
vigore, nel febbraio 2016, del provvedimento legato al collegato ambientale – legge
stabilità 2014, ddl sulle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali” – attraverso cui i Contratti di fiume sono divenuti in Italia oggetto di legge,
inseriti nel Codice dell’Ambiente DLgs 152/2006 all’articolo 68 bis.
Nel citato articolo viene, tra l’altro, riassunto il tema della volontarietà, i contratti
di fiume vengono inseriti tra gli strumenti di programmazione strategica e
negoziata e viene stabilito il legame con la Direttiva EU 2000/60/CE (e di
conseguenza con l’azione delle Autorità di Distretto) ed il collegamento con i
processi di sviluppo locale. Anche la Carta Nazionale dei Contratti di fiume, documento d’indirizzo redatto nel
2010 nel corso del V° incontro del Tavolo nazionale dei Contratti di fiume e ratificato
a Torino nel 2012, è ormai adottata da 15 Regioni e molte di queste hanno
provveduto anche alla redazione di atti di recepimento del documento “Definizioni
e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume” del marzo 2015, frutto di un
lavoro che il Tavolo ha condotto con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente
ed Ispra.

di Redazione28 Gen 2020 22:01
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