E’ ora di dire basta al comportamento illegale dell’Ufficio Tributi del Comune di Scicli

Riceviamo e pubblichiamo.

“Mercoledì 26 novembre 2014 ha avuto luogo un incontro tra il Sindaco di Scicli Dr. Susino e l’associazione Nova Lex, rappresentata dal Dr. La Micela e dal sottoscritto e con la presenza della responsabile dell’Ufficio Tributi Dr.ssa Drago .

Nel corso di tale incontro la responsabile dell’Ufficio Tributi di Scicli Dr.ssa Drago, su esplicita richiesta dell’associazione Nova Lex, si è impegnata a rettificare gli avvisi di accertamento Tarsu e a rideterminare le sanzioni per infedele ed omessa denuncia rispettivamente nella misura corretta del 50% e del 100% ai sensi dell’art. 76, del D.lgs 507/1993 . Tale impegno è stato disatteso dalla stessa, la quale si è rifiutata di procedere in conformità di quanto precedentemente stabilito.

Riteniamo quindi opportuno evidenziare il comportamento illecito dell’Ufficio Tributi nonché l’illegittimo pagamento in esubero derivante, a danno dei contribuenti, da tale omessa rettifica.

Siccome la materia è abbastanza complicata, cercheremo di spiegarla con un esempio, che è un caso attualmente in contestazione con l’anzidetto Ufficio Tributi.

Nel 2013 l’Ufficio Tributi notifica ad un contribuente un Avviso di Accertamento Tassa Rifiuti errato, richiedendo il pagamento dell’importo complessivo di € 3.378,00 composto dalle seguenti voci: Tassa evasa 1.231, 00 – Addizionali 160,00 – interessi 61,00 – sanzioni 1.920,00 – spese notifica 5,00.

Ad Ottobre 2014, il contribuente presenta istanza di rettifica di detto avviso contestando
che la tassa rifiuti non è dovuta su un immobile, in quanto non soltanto non risulta occupato dallo stesso ma è già iscritto a ruolo, a nome di altro soggetto occupante e per il quale il Comune ha già riscosso la tassa rifiuti.

Di conseguenza chiede l’esclusione dalla tassazione ai fini Tarsu del suddetto immobile e la rideterminazione delle sanzioni per infedele ed omessa denuncia rispettivamente nella misura corretta del 50% e del 100% sugli importi della tassa rifiuti effettivamente dovuta.

L’Ufficio Tributi riconosce l’errore ed emette soltanto un provvedimento di sgravio, lasciando inalterate le sanzioni irrogate nella misura scorretta del 100% e del 150%, rideterminando quindi un importo da pagare errato di € 551,55.

Invece avrebbe dovuto effettuare la rettifica dell’avviso di accertamento rideterminando le sanzioni nella misura corretta del 50% e del 100% e l’importo corretto da pagare di € 352,99 così come nel procedimento sotto illustrato:

Tassa rifiuti evasa € 169,98 – Sanzione infedele denuncia € 84,99 ridotta a 1/3 € 28,33
Tassa rifiuti evasa € 78,60 – Sanzione omessa denuncia € 78,60 ridotta a 1/3 € 26,20
Addizionali 13% su tassa evasa € 32,32 – Interessi € 12,38 – Spese notifica € 5,18.
Importo complessivo da pagare corretto € 352,99.

Infine basta fare una semplice proporzione e si ottiene che su una tassa evasa di 1000 euro l’ufficio impone un maggior pagamento di 798,78 euro. Pertanto i contribuenti pagano circa l’80% in più di quanto dovuto.

Da ultimo l’Ufficio Tributi ha sbagliato una prima volta e continua a sbagliare per la seconda volta, danneggiando ingiustamente il contribuente. E’ ora di dire basta al comportamento illegale dell’Ufficio Tributi.

In conclusione invitiamo il Sindaco ad esercitare il potere di controllo sulla legittimità degli atti dell’Ufficio Tributi attraverso gli organi di controllo interni, vale a dire, Segretario Comunale e Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di ripristinare la legalità e tutelare i contribuenti.

Dobbiamo altresì sottolineare che i funzionari responsabili degli Uffici Tributi possono essere chiamati innanzi al giudice ordinario a rispondere dei danni provocati ai contribuenti qualora non provvedano ad annullare, in via di autotutela, un atto illegittimo in ossequio al principio primario del “neminen laedere”, di cui all’art. 2043 c.c. (Cassazione, sentenza 20 aprile 2012, n. 6283)”.

F.to

Giuseppe Implatini Responsabile Settore Tributi Locali

 

di Redazione30 Dic 2014 13:12
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