Costruzioni in zone agricole. Legambiente plaude al Comune di Ragusa

Meglio tardi che mai. Così Legambiente Ragusa saluta l’atto d’indirizzo dell’A.C. di Ragusa, e proposto dall’ex assessore Di Martino, sulle costruzioni in zona agricola. L’atto d’indirizzo nelle sue intenzioni è convincente quando afferma che nelle aree ricadenti nelle zone sottoposte alla tutela del piano paesaggistico bisogna dimostrare il rapporto tra costruzione e uso agricolo del fondo, principio sancito, tra l’altro, da tante sentenze di cassazione penale. E l’uso agricolo del fondo o di un terreno non è altro che la pratica dell’agricoltura. D’altra parte le zone E del PRG sono definite dalla legge 1150/42 come quelle destinate all’agricoltura.

L’art. 48 del PRG di Ragusa, spesso usato nel passato come un via libera alla villettopoli ragusana, prevede chiaramente che in zona agricola siano ammessi usi ed attività connesse con l’agricoltura e tra queste attività ci sono le residenze al servizio del fondo agricolo e l’agriturismo .
Ma secondo il codice civile si intendono connesse “ le attivita’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge”.
Secondo l’art. 2135 del codice civile infatti è Imprenditore Agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Quindi le attività connesse all’attività agricola le può esercitare solo l’agricoltore. La conseguenza di ciò è che solo l’imprenditore agricolo può costruire la residenza al servizio del fondo se questa è attività connessa.

Quindi siamo sulla buona strada, ma c’è ancora molto da migliorare, secondo l’Associazione ambientalista iblea: infatti l’atto di indirizzo non è chiaro in quanto non specifica quali siano i documenti attraverso i quali gli uffici comunali accertano che il richiedente il permesso di costruire sia un imprenditore agricolo. Per risolvere questo problema, è il suggerimento, si può fare riferimento a quei territori, come il l’Umbria e le Marche, che hanno sentito l’esigenza di tutelare il paesaggio agrario ed evitare ulteriore consumo di suolo, anche al fine di proteggere l’impresa agricola. Viene sempre richiesto il numero di iscrizione dell’imprenditore agricolo all’INPS associato alla presentazione del piano aziendale.
In aggiunta, ma non in sostituzione, sarebbe utile richiedere anche l’iscrizione presso la Camera di Commercio come impresa agricola, il numero del libretto UMA (ufficio motori agricoli) che dimostra l’uso di gasolio o benzina agricola, il fascicolo aziendale .
Legambiente auspica quindi che si vada in questa direzione e non si torni indietro sui passi compiuti, a difesa del paesaggio agrario, un bene ambientale, paesaggistico ed economico pari al tanto decantato (ma nel passato vituperato) barocco.

COS’E’ IL PIANO AZIENDALE
Il piano aziendale è innanzitutto il documento finalizzato allo sviluppo competitivo dell’impresa agricola. In esso si descrivono la situazione economica, finanziaria e gestionale dell’azienda, gli elementi essenziali e specifici che ne compongono l’attività ma, soprattutto, le strategie d’impresa e gli obiettivi ipotizzati per il loro conseguimento.
Il Piano aziendale ha come principale scopo quello di illustrare la situazione aggiornata dell’impresa agricola e, nel contempo, far emergere “l’idea imprenditoriale” sulla base della quale descrivere gli interventi e gli investimenti economico-finanziari programmati.
Il piano aziendale, in particolare, contiene:
-la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale (numero del codice Unico delle Aziende Agricole), l’occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima ;
-la descrizione analitica dei fattori costitutivi l’azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
– la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

di Redazione13 Ott 2014 09:10
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