Troppe discriminazioni ed assunzioni illegittime nel bando per la raccolta differenziata

La consigliera Sonia Migliore ha presentato un ordine del giorno in merito all’approvazione del bando di gara relativo al Capitolato speciale d’appalto per i servizi d’igiene ambientale. La determina che ha approvato il bando e da cui si evincono gli allegati A, B e C è la n. 894 del 21 maggio 2014.

Dai tre allegati si deduce che sono 138 i lavoratori che verranno impiegati full time (all.A), 37 i lavoratori che si intendono impiegare part time (all.B) e sono 13 i lavoratori che saranno licenziati (all.C).

Analizzati i tre allegati si ritiene:

  • che il capitolato speciale e gli atti tutti della gara di appalto indicata in oggetto, siano fortemente lesivi degli interessi dei lavoratori.
  • che, gli stessi atti siano non solo lesivi, ma anche illegittimi nello specifico all’art. 18 del Capitolato speciale, rubricato “Personale”. Esso infatti prevede che l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla assunzione di tutto il personale dipendente dalla Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Riportato nell’elenco di cui agli allegati “A” e “B”, escludendo espressamente l’assunzione del personale elencato nell’allegato “C”.
  • che è palesemente evidente l’assoluta incompetenza ed eccesso di potere in cui versa l’Amministrazione comunale nel momento in cui pretende di operare essa stessa, nominalmente, individuando uno per uno i soggetti, attualmente dipendenti di impresa privata, che devono essere assunti dalla ditta futura aggiudicataria dell’appalto, anch’essa evidentemente impresa privata.
  • che non è infatti dato sapersi in che modo l’interesse pubblico che dovrebbe essere perseguito dalla Amministrazione comunale si configuri nell’assunzione dei signori elencati nell’allegato “A” e “B” e con l’espressa esclusione di quelli dell’allegato “C”, né in base a quale norma di legge il Comune operi una tale pervasiva selezione fra lavoratori operanti in regime privatistico alle dipendenze di una impresa privata.
  • che, ammissibile sarebbe, per ipotesi, prevedere come requisito tecnico, l’impiego da parte della futura impresa aggiudicataria di almeno un tot di soggetti con determinate caratteristiche e capacità tecniche, ma non è certo legittima l’operata individuazione con nome e cognome di chi può materialmente svolgere i servizi affidati con il bando di gara.
  • che non può certo, a tal proposito, invocarsi la discrezionalità dell’amministrazione, innanzitutto, come detto, perché tale discrezionalità non può estendersi a regolari settori, quali i rapporti privatistici di lavoro, che esulano totalmente dal raggio di azione dell’ Amministrazione; inoltre, nel caso di specie, tale operazione discrezionale si dimostra del tutto illogica e irrazionale, configurandosi in un vero e proprio arbitrio.

“Per tutto ciò – conclude la consigliera comunale Sonia Migliore – si invita l’Amministrazione comunale a revocare immediatamente ed in autotutela gli atti di cui alla determina dirigenziale n.894/21.05.2014 e relativo Capitolato speciale d’Appalto, che si rivelano peraltro NULLI (ex art. 21-septies della legge 241/1990) stante l’assoluto difetto di attribuzione di simile potere in capo alla Amministrazione”.

di Redazione07 Giu 2014 10:06
Pubblicità