Estate in ………..musica

ChaletParco2Si è svolta in Prefettura a Ragusa una riunione riguardante, tra i vari aspetti, gli orari di chiusura dei locali commerciali, ma anche l’uso degli impianti sonori e la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche, alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni della provincia di Ragusa, le Forze dell’Ordine,  i sindaci e le categorie sindacali del settore. La Fiba  ha rilevato la necessità di far riferimento alle normativa regionali che prevedono la possibilità di svolgere intrattenimento musicale e danzante anche presso gli chalet. E’ opportuno segnalare che l’intrattenimento musicale, danzante, anche come discoteca, sul demanio marittimo della Sicilia è consentito grazie all’ordine del giorno numero 148 approvato all’Ars nella seduta numero 72 del 10.07.2007, il quale ha disposto che tali attività sono riconosciute all’articolo 1 della L.R. numero 15/05. Il predetto odg numero 148 è stato convertito in circolare esplicativa dall’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente di Palermo con nota numero 56645 del 26.07.2007. Ne è certo che tutte le strutture balneari che insistono sul demanio marittimo della Sicilia devono, necessariamente, adeguare il proprio impianto sonoro nel rispetto della Legge la numero 447/95, per evitare il disturbo acustico ambientale esterno e al D.P.C.M. 215/99 per limitare il disturbo acustico ambientale all’interno della struttura balneare. Disturbo acustico che può essere documentato e riconosciuto solo ed esclusivamente dall’ARPA, unico ente deputato ai controlli fonometrici. E’ comunque un dato di fatto che le nuove norme sulle liberalizzazioni del Decreto Monti hanno abolito qualsiasi limitazione sul demanio marittimo, Sicilia compresa, per gli intrattenimenti musicali e danzanti compresi gli orari di apertura e chiusura. Infatti grazie al comma numero 6 dell’articolo 11 della Legge numero 217 del 15.12.2011, al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale nel rispetto delle vigenti norme tra cui quelle riferite al disturbo acustico ambientale la 447/95 e il D.P.C.M. 215/99. Quindi, finalmente, con il predetto comma 6 si è chiarito che tutte le attività che si esercitano sul contesto urbano , ivi compresa la discoteca, possono essere esercitate anche sul demanio marittimo della Sicilia senza alcun limite d’orario. Non per ultimo, l’articolo 54 della riforma del Codice della strada del 2010 “niente alcolici di notte”, consente dalle ore 17 alle ore 20 di tutti i giorni, anche senza la prescritta autorizzazione, l’organizzazione di feste con apparecchi musicali e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre, saranno senza limitazioni le notti tra il 15 e il 16 agosto. 

di Redazione20 Giu 2012 16:06
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